Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nata a Foggia il 04/01/1997 COGNOME NOME nata a Foggia il 18/08/2000
avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e insi
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2024, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione disposto “limitatamente alla sospensione condizionale della pena”, ha confermato sul punto la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20 giugno 2019 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 624, 625 comma prim nn. 2) e 5), cod. pen.
Averso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione improcedibilità del reato. In un unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, pres dell’entrata in vigore della L. 150 del 2022 e della modifica da questa apportata in ordine procedibilità del reato di furto, avrebbe dovuto dichiarare non procedibile il reato di cui imputazione.
In data 2 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le qua il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 21 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l’avv. NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimen
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Nell’unico motivo di ricorso le ricorrenti deducd la violazione di legge e il viz A’ motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità del reato.
La doglianza è manifestamente infondata.
L’annullamento è stato disposto esclusivamente in ordine alla statuizione relativa all sospensione condizionale della pena e, pertanto, l’estinzione del reato per la mancanza, sopravvenuta, della condizione di procedibilità non poteva essere dichiarata nel corso del giudizio di rinvio.
L’affermazione di responsabilità in ordine al reato, infatti, era divenuta irrevocabile ( 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274828 – 01 «In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relativ riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e del responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenut alla pronuncia d’annullamento»).
Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte ed evidenziato dal Procuratore generale nel giudizio penale, d’altro canto, il giudicato può avere una formazion non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudiz si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U, n. 3423 del 29/10/20
4
dep. 2021, COGNOME Rv. 280261 – 03; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193418 01; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, COGNOME Rv. 186164 – 01; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235700 – 01; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239 01; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278263 – 01).
Ciò anche considerato il principio già affermato da questa Corte con riferimento all specifica richiesta oggetto del ricorso per cui «nei giudizi pendenti in sede di legittimi sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di “abolitio criminis”, capace di preval sull’inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale». (Sez. 4, n. 4949 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 – 01; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284176 – 01).
3. L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento del spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di col determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cas delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consi2 -re estensore
Il Presidente