Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41452 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Avellino DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 3014/24 della Corte di appello di Napoli del 18/03/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto AVV_NOTAIO
NOMENOME NOME ha concluso per sentito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito p l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, rideterminandolo con il condannare NOME COGNOME alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 5.600,00 di multa perché riconosciuto responsabile dei delitti di usura aggravata (artt. 110, 644, quinto comma, n. 4, cod. pen., capi A, B dell’imputazione) nei confronti di due distinte persone offese, di tentata estorsione (artt. 110, 56, 629, 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., capo C) in danno di una di esse nonché del delitto di esercizio abusivo del credito (art. 132 d. Igs. n. 385 del 1993, capo D).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello imputato deducendo, con un primo motivo di censura, la violazione dell’art. 157 cod. proc. pen. e facendo rilevare che già davanti alla Corte territoriale in sede di rinvio la difesa aveva segnalato come la Corte di cassazione avesse omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione del delitto di esercizio abusivo dell’attiv finanziaria (capo D) per essere stato il fatto commesso nel 2015 senza ulteriori specificazioni e che per il principio del favor rei doveva ritenersi commesso il 01/01/2015 così da risultare prescritto il 01/06/2022 successivamente alla pronuncia della Corte di appello ma prima della pronuncia del 14/04/2023 di parziale annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.
Con un secondo motivo deduce vizi di motivazione apparente o internamente contraddittoria in relazione al severo ed ingiustificato aumento della pena base a titolo di continuazione per i reati satellite
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
L’eccezione di prescrizione formulata dal difensore, asseritamente oggetto di mancata rilevazione da parte della Corte territoriale, è all’evidenza intempestiva e improponibile in quanto coperta dal giudicato formatosi con la sentenza
rescindente.
Nel limitare l’annullamento con rinvio al solo trattamento sanzionatorio, infatti, la pronuncia ha reso intangibili tutte le altre questioni (dichiarate inammissibil v. pag. 3 sent. impugnata), compresa evidentemente anche quella dedotta con il presente ricorso che, oltre tutto, riguarda la pretesa maturazione del termine di prescrizione di un reato in epoca successiva alla pronuncia della Corte di appello, come lo stesso ricorrente non può fare a meno di ammettere.
Ciò per precisare che neppure il ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. potrebbe in ipotesi costituire occasione per riparare ad un preteso errore percettivo dei giudici di appello, che innanzi tutto non si è verificato da momento che la prescrizione sarebbe maturata dopo la pronuncia di merito e che in ipotesi riguarderebbe comunque l’interpretazione dell’imputazione quanto alla corretta delimitazione temporale della condotta illecita del reato di cui al capo D, vale a dire un tema estraneo al mezzo d’impugnazione straordinario.
Sono i principi generali che presiedono alla scansione ed agli effetti delle sequenze processuali che precludono, dunque, di prendere in considerazione la deduzione difensiva e che ad ogni buon conto la giurisprudenza di questa Corte di cassazione da tempo ribadisce nelle sue pronunce.
Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall’accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato, la pronuncia di condanna diviene, infatti, irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME e al., Rv. 193418).
3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
La Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) ha confermato la misura della pena base in sei anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, ritenendo come reato più grave quello di tentata estorsione aggravata di cui al capo C; ha, poi, ridotto tale misura ex art. art. 62-bis cod pen. a cinque anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa, aumentandola per continuazione di otto mesi reclusione e 2.500,00 euro per il capo A (usura), di sette mesi di reclusione e 2.000,00 euro per il capo B (altro episodio di usura) e di tre mesi reclusione e 900,00 euro di multa per il capo D (esercizio abusivo del credito), rispettando il principio di proporzionalità tra pena base e aumenti per i reati satellite e attribuendo ogni incremento a ciascuno di essi.
Non si ravvisa, dunque, alcuna contraddittorietà nelle determinazioni assunte dalla Corte territoriale né del resto le censure di severità del trattamento sanzionatorio – oltre ad essere palesemente destituite di fondamento – evocano profili di illegittimità o di illegalità della pena idonei a consentire il sindac l’intervento di questa Corte di cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.