Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Taurianova (RC) il 09/10/1985, avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; assente l’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 maggio 2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni tre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 589, commi 1 e 3 n. 2 cod.pen., con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione degli artt. 154, 141, gomma 3, 8 e 11 C.d.S, e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con sentenza del 17 settembre 2019 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato estinta, per prescrizione, la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S., confermato la condanna per il solo reato di cui all’art. 589, commi 1 e 3 n. 2 cod.pen., con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione degli artt. 154, 141, comma 3, 8 e 11 C.d.S, e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza del 24 giugno 2021) limitatamente al riconoscimento della aggravante della guida sotto l’effetto di stupefacenti, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21 marzo 2024, in parziale riforma della sentenza emessa *dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi in data 23 ‘maggio 2012, esclusa l’aggravante della guida sotto l’effetto degli stupefacenti, ha rideterminato la pena inflitta in misura pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione.
COGNOME NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorsó per cassazione affidato a due motivi. ·
4.1. Col primo motivo deduce, in punto di pena e in punto di qualificazione della fattispecie, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett b cod.proc.pen., e motivazione mancante, carente eio manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e cod.proc.pen..
In punto di qualificazione della fattispecie il ricorrente deduce che la Corte di appello, pronunciatasi a seguito dell’annullamento della sentenza della prima sentenza di condanna, una volta elisa l’aggravante della guida sotto l’effetto degli stupefacenti avrebbe dovuto motivare anche sulla presenza e persistenza delle violazioni del codice della strada, in quanto, sino a quel momento, le violazioni di che trattasi erano state ritenute in forza della presunzione relativa alla assunzione della sostanza.
La sentenza dà conto di una svolta a sinistra «in maniera impropria» e riconosce che il conducente non si è avveduto del malcapitato «probabilmente a causa degli abbaglianti delle vetture che procedevano in direzione contraria». Non fornisce alcuna valutazione autonoma delle violazioni contestate, ovvero l’alta velocità e l’essersi immesso contromano, di tal chè il fatto contestato doveva ricondursi al comma 1 dell’art. 589 c.p..
Inoltre la sentenza richiama assunti generici sulla condotta di guida dell’imputato in prossimità di un’intersezione senza riferire alcunché neppure sul tipo di intersezione di che trattasi, così incorrendo in un vizio di legittimità per motivazione carente. Il fatto contestato doveva ricondursi al comma 1 dell’art. 589 c. p..
In punto di pena il ricorrente deduce che l’obbligo di compiuta motivazione rileva anche in tema di trattamento sanzionatorio, e la sentenza impugnata reca una motivazione carente, illogica e contraddittoria sul punto, tanto più che la pena irrogata si discosta sensibilmente dal minimo edittale, in una fattispecie concreta in cui ha perso la vita anche il prevenuto.
4.2. Col secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett b cod.proc.pen., in relazione al termine di prescrizione det reato.
La contestazione mossa al prevenuto, per il reato di cui all’art. 589, commi 1 e 3 n. 2, cod.pen., deve confrontarsi con la modifica normativa intervenuta nell’anno 2016 con l’introduzione dell’art. 589 bis cod.pen.; il principio del favor rei, e la natura sostanziale e non processuale dell’istituto della prescrizione impongono una rivalutazione della sentenza impugnata in quanto l’art. 157 cod.pen. stabilisce il raddoppio dei termini necessari a prescrivere per il reato di cui all’art. 589 cod.pen., ma non per quello di cui all’art. 589-bis cod.pen..
4.3. Invoca, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, la riqualificazione del reato nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 589 cod.pen., pronunciando, eventualmente, l’estinzione del reato per. intervenuta prescrizione, in subordine l’annullamento della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Deve preliminarmente rilevarsi, invertendo l’ordine dei motivi sì come proposti, che la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 21 marzo 2024, oggetto di ricorso per cassazione, è divenuta irrevocabile in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 589
cod.pen., essendo intervenuta questa Corte con sentenza del 24 giugno 2021 itit~32 in termini di annullamento limitatamente al riconoscimento o meno della aggravante della guida sotto l’effetto di stupefacenti.
Si osserva (così Sez. 3, Sentenza n. 54357 del 03/10/2018- Rv. 274129 – 01) che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sin dall’arresto a Sezioni Unite COGNOME ed altri, che nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall’accertamento del fattoreato e della responsabilità dell’imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente . e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione; in particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite, per l’applicazione dell’art. 129 del cod. proc. pen., è necessario sussista ancora un “procedimento” in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell’imputato, ma evidentemente detto “procedimento” più non esiste una volta che questa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993 – dep. 14/06/1993, COGNOME ed altri, Rv. 193418), mentre «ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenza dell’errore di calcolo della pena, senza che sia contestata la responsabilità dell’imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto che, essendo ·esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudicato, viene in rilievo un’attività di mero computo, che non incide sul contenuto decisorio della sentenza.» (Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283975 – 01).
Qualsivoglia questione al proposito è dunque preclusa e il motivo di ricorso risulta infondato.
Quanto alla lamentata violazione di legge in ordine al censimento e valutazione delle aggravanti pure contestate in aggiunta alla originariamente predicata guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope, ed al correlativo vizio di motivazione, si rileva che sotto tale veste formale in realtà il ricorso invoca una inammissibile rilettura degli elementi di fatto prospettandone una ricostruzione alternativa. Lamenta che la sentenza dà conto di una svolta a sinistra «in maniera impropria» e riconosce che il conducente non si è avveduto del malcapitato «probabilmente a causa degli abbaglianti delle vetture che procedevano in direzione contraria»; non fornisce alcuna valutazione autonoma delle violazioni contestate, ovvero l’alta velocità e l’essersi immesso contromano, di tal chè il fatto contestato doveva ricondursi al comma 1 dell’art. 589 c.p.; conseguenza altrimenti imposta dalla considerazione per cui generici sono gli assunti sulla condotta di guida
dell’imputato in prossimità di un’intersezione,·senza riferire alcunché neppure sul tipo di intersezione di che trattasi, così incorrendo in un vizio di legittimità p motivazione carente.
2.1. Si rileva e ribadisce, innanzi tutto, che avverso la sentenza del 17 settembre 2019 della Corte di appello di Reggio Calabria -che, in riforma di quella del Tribunale di Palmi del 13 giugno 2012, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME NOME in relazione al reato di cui al capo b) e rideterminato in anni due e mesi quattro di reclusione la pena inflittagli in relazione al reato di cui all’art. 589, commi primo e terzo, n.2, cod.pen., di cui al capo a)era stato proposto ricorso centrato su soli due motivi: il primo, per violazione degli artt. 187, 192 cod.proc.pen. e 589, comma terzo, n. 2, cod.pen. e correlato vizio di motivazione, il secondo per violazione degli artt. 62, n. 6, e 70, n. 1, cod.pen. e correlativo vizio di motivazione, entrambi, dunque, in tema di attenuanti, sicchè, come già rappresentato a fondamento della inammissibilità e manifesta infondatezza della proposta questione di intervenuta prescrizione, non è più revocabile in dubbio l’accertamento del fatto, coperto da giudicato, e, per quanto in questa sede motivazionale interessa, non era tenuta la Corte di appello di Reggio a motivare, in sede di rinvio, se non in merito alle questioni dedotte alla Corte di cassazione ed oggetto del prescritto nuovo esame.
Inammissibile la questione proposta, del tutto infondata risulta anche la censura in tema di omessa motivazione, che si riverbera, conseguentemente, in punto di trattamento sanzionatorio.
2.2. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, COGNOME, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si ,contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare dercepibile ictu ocull (Sez.
U., n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
2.3. La graduazione del trattamento sanzionatorio, poi, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01). Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/201:3, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere ger il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2024 L GLYPH liera est. GLYPH Il Presid