Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gavignano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio disposto da questa Corte, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 5 febbraio 2018 dal Tribunale di Vicenza, ha rideterminato la pena inflitta al predetto in ordine ai reati di truffa aggravat commessi dopo il 15 maggio 2012, confermando nel resto la decisione con la quale erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di truffa aggravata commessi sino al 15/5/2012 e confermate le statuizioni civili.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. e all’art. 62 comma 2, cod. proc. pen. Premesso che la sentenza rescindente non aveva deciso sui motivi indicati ai numeri 3, 4 e 6 del ricorso per cassazione, non si rinviene giustificazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione all’unico episodio per il quale è stata affermata la penale responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo ritenuto assorbito il relativo motivo dalla prima sentenza rescindente e sussistendone i presupposti sulla base della corretta valutazione dell’unico precedente penale; si censura inoltre l’ingiustificato discostamento della pena inflitta al minimo edittale.
2.3. Con il terzo motivo violazione di legge penale e mancanza della motivazione in relazione all’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve essere ripercorso l’iter processuale:
con sentenza del 5/2/2018 I! Tribunale di Vicenza dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 7, 640 cod. pen. ascrittogli condannandolo a pena di giustizia;
con sentenza del 8/2/2019, a seguito di appello dell’imputato, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione;
con sentenza n. 2900/2020 del 15/11/2019, a seguito di ricorso dell’imputato, la seconda sezione della Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza di appello limitatamente ai reati commessi sino al 15 maggio 2012 perché estinti per prescrizione, disponendo l’annullamento con rinvio per la determinazione della pena in ordine ai reati residui;
con sentenza del 13/5/2021 la Corte di appello di Venezia rideterminava la pena inflitta all’imputato in relazione ai reati commessi dopo il 15 maggio 2012;
con sentenza della Sesta Sezione della Corte di cassazione n. 849 del 20 maggio 2022, a seguito di ricorso per cassazione dell’imputato, era disposto l’annullamento senza rinvio della predetta sentenza con restituzione degli atti alla Corte di appello di Venezia per la redazione della sentenza-documento in quanto quella impugnata era priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio;
la sentenza oggetto dell’attuale ricorso costituisce nuova redazione della sentenza del 13 maggio 2021, completa della sottoscrizione del Presidente del Collegio, come da attestazione in calce della cancelleria in data 14/07/2022 secondo la quale «la presente sentenza costituisce nuova redazione della sentenza-documento completa della sottoscrizione del Presidente del Collegio».
Pertanto, il proposto ricorso deve considerarsi rispetto al giudicato già intervenuto a seguito del primo annullamento con rinvio, limitato alla rideterminazione della pena per i reati residui, successivi al 15 maggio 2012, come del resto correttamente rilevato dalla stessa sentenza impugnata.
A tal riguardo, la seconda sentenza rescindente ha già rilevato la formazione di un giudicato parziale, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, sez. 2 del 15/11/2019 «la quale, avendo dichiarato la prescrizione dei reati precedenti alla data del 15 maggio 2012, ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Venezia, emanata in data 8 febbraio 2019, esclusivamente in punto di pena ed ha circoscritto la cognizione del giudice di rinvio ai soli reati commessi dopo tale data. Né consta, d’altro canto, che il ricorrente abbia azionato i rimedi straordinari di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere la correzione di eventuali errori di fatto, entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Deve di conseguenza ritenersi esclusa la devoluzione al giudice del rinvio di ogni questione in ordine all’accertamento del fatto illecito e della responsabilità di NOME COGNOME per l’unico episodio di truffa non coperto dalla prescrizione.»
Tenuto conto del suindicato rilievo, il primo motivo di ricorso sulla sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. è inammissibile, afferendo a questione coperta da giudicato.
Il secondo motivo in ordine alle attenuanti generiche è inammissibile quanto – come si desume dalla prima sentenza rescindente – riguarda question non devoluta con il precedente ricorso in cassazione.
Lo stesso motivo, in relazione alla determinazione della pena, inammissibile perché del tutto generico rispetto alla incensurabile motivazi della sentenza di appello che ha condiviso la determinazione della pena base anni uno ed euro 750 di multa operata dalla prima sentenza, aumentando la pen per l’aggravante per mesi quattro di reclusione.
Il terzo motivo in ordine alla mancata sospensione condizionale della pen è inammissibile in quanto relativo a questione coperta da giudicato (vedi pa della prima sentenza di annullamento che ha dichiarato manifestamente infondato il relativo motivo sulla concedibilità di un secondo beneficio).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 27/03/2024.