Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1534 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 40, 41, 590, comma 1, cod. pen., 192 e 220, cod. proc. pen. e 27 e 111, Cost., nonché vizio di motivazione (primo motivo: sostiene il ricorrente che l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., nonostante dalle risultanze della perizia disposta nel giudizio di rinvio fosse emersa una responsabilità ai sensi dell’articolo 590, comma 1, cod. pen.; i giudici d’appello hanno disposto perizia al fine di valutare la concedibilità dell’attenuante di cui al comma settimo dell’articolo 590-bis cod. pen., e le conclusioni a cui è giunto il perito avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale alla derubricazione della fattispecie nell’ipotesi di cui all’articolo 590 cod. pen., in quanto l’esito della perizia ha consentito di attribuire al ricorrente una responsabilità solo per il reato di lesioni lievi; sostiene la difesa che l’intervenuta irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità conseguente alla sentenza rescindente della Corte di Cassazione riguarderebbe solo la rilevanza penale del fatto ma non la sua qualificazione giuridica); b) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 133, e 590-bis, comma 7, cod. pen., e correlato vizio di motivazione (secondo motivo: si sarebbe applicata una pena di fatto illegale in quanto, a fronte di un concorso di cause in cui predomina la responsabilità della persona offesa nel determinismo delle lesioni, la pena non sarebbe stata adeguatamente e proporzionalmente ridotta; attesa l’accertata responsabilità predominante del danneggiato, la pena avrebbe dovuto essere ridotta della metà e pertanto rideterminata in un mese di reclusione a fronte di una riduzione a mesi uno e giorni dieci di reclusione, in luogo della precedente condanna a mesi due di reclusione); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato che con memoria difensiva pervenuta telematicamente in data 28 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse del ricorrente COGNOME, ha chiesto la rimessione del procedimento ad altra Sezione o, potendo la questione dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale, la riniessione del procedimento alle Sezioni Unite;
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e prefigura peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici
travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) entrambi i motivi sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; c) il secondo motivo, inoltre, attiene al trattamento punitivo nonostante sorretto da una motivazione sufficiente non illogica ed adeguato esame delle deduzioni difensive;
rilevato, infatti: a) quanto al primo motivo, che sulla qualificazione giuridica del fatto vi è giudicato, in quanto la quarta sezione di questa Corte, con la sentenza rescindente n. 51460/23, ha accolto unicamente il motivo afferente alla circostanza attenuante del comma 7 dell’art. 590-bis, cod. pen., prevedendo espressamente a norma dell’art. 624, cod. pen., la definitività dell’affermazione di responsabilità per il reato come giuridicamente qualificato, ossia l’art. 590-bis, cod. pen.; del resto, il giudizio di rinvio verteva esclusivamente ex art. 627, cod. proc. pen. solo sulla valutazione della applicabilità di detta attenuante, che accede unicamente al reato di cui all’art. 590-bis, cod. pen., su cui si è dunque formato il giudicato parziale; b) quanto, invece, al secondo motivo, il comma 7 dell’art. 590bis, cod. pen., prevede che “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”; la pena indicata quale pena base ai giudici territoriali è di due mesi, frutto all’evidenza della riduzione di un terzo rispetto alla pena base per le lesioni gravi dettata dal legislatore in mesi tre di reclusione; la pena inflitta non può quindi considerarsi “di fato” illegale come sostenuto dalla difesa, essendo stata rideterminata la pena avuto riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenuto evidentemente congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.; ritenuto pertanto che, non vi sono i presupposti per la rimessione alla sezione competente né ragioni per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11/12/2025