Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 19/06/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pe inflitta a NOME COGNOME in un anno e quattro mesi di reclusione.
All’imputato erano stati contestati una serie di fatti di truffa aggravata (capo a) falsi ideologici commessi dal privato.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 46857 del 03/11/2021, aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello; in particolare, riqualificati i fatti di di cui al capo a) ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen., la Corte aveva, da un lato, dichia parte di essi estinti per prescrizione e, dall’altro, annullato con rinvio limitatamente
determinazione della pena per i residui fatti di cui al capo A) e per quelli di cui al cap b)
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge.
La Corte avrebbe qualificato tutti ì fatti di cui al capo a) ai sensi dell’art. 316 ter pen.; detto reato, si assume, prevede, tuttavia, al secondo comma l’inflizione di una sanzione amministrativa quando la somma indebitamente percepita non sia superiore a 3.999,96 euro.
In tale contesto si richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la verifica del superamento dalla soglia indicata deve essere fatta con riguardo alla singola condotta percettiva, essendo irrilevante che il beneficiano consegua in tempi diversi i contributi che tra loro determinerebbero il superamento della soglia in questione
Sulla base di tale presupposto, si sostiene che le tre condotte residue per cui si procede per il capo a), commesse da gennaio ad aprile del 2014, avrebbero ad oggetto rimborsi inferiori alla soglia indicata (530,40 euro; 652,80 euro; 448,80 euro).
Dunque una non corretta applicazione della legge penale.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla pena inflitta, ritenuta eccessiva, non avendo la Corte spiegato alcunchè, né, quanto al capo a), in ordine al rapporto tra il numero di condotte estinte per prescrizione e quelle residue, e neppure in relazione agli aumenti di pena inflitti per continuazione interna ed esterna.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato, ai limiti della inammissibilità.
In via preliminare è doveroso dare atto che è pervenuta istanza di rinvio del processo da parte del difensore del ricorrente in quanto impegnato in un contestuale impegno professionale davanti al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Si tratta di una richiesta manifestamente infondata non solo perché la richiesta, che fa riferimento ad un impegno professionale fissato il 18.1.2024, non è stata prontamente comunicata, ma soprattutto, perché nulla di concreto è stato rappresentato quanto alla impossibilità di difensore di farsi sostituire nel presente o nel diverso procedimento.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché precluso.
Si è già detto di come l’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione fu disposto ai soli fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’annullamento senza rinvio dei reati estinti per prescrizione.
La Corte, disponendo l’annullamento, precisò come, rispetto ai fatti residui, pure riqualificati ai sensi dell’art. 316 ter cod. pen., i motivi di ricorso fossero inammissi che per detti fatti si fosse formato il giudicato parziale, con conseguente impossibilità rilevare anche la prescrizione maturata dopo la prima sentenza della Corte di appello.
Ne deriva la strutturale inammissibilità del motivo in esame, con il quale l’imputato deduce nuovamente vizi relativi al giudizio di responsabilità per reati sui quali si formato il giudicato.
È infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte, da una parte, determinato la pena base per il capo a) in un anno di reclusione – cioè in poco più del minimo edittale- richiamando di fatto anche la sentenza di primo grado, in cui erano stati evidenziati “l’odiosità del fatto e l’intensità del dolo”, e, dall’altra, a aumenti minimi di un mese di reclusione per la continuazione interna quanto al capo a) – cioè quindici giorni di reclusione per ciascun fatto unificato ai sensi dell’art 81 pen.- e di soli tre mesi di reclusione per i molteplici fatti di cui al capo b).
È inammissibile il terzo motivo di ricorso essendo stati gli invocati benefici dell sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna già stati riconosciuti dal Tribunale all’esito del giudizio di primo grado e non esclusi dalla Cor di appello.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.