Giudicato Parziale: Quando l’Appello Diventa Invalicabile
Il principio del giudicato parziale è un cardine del nostro sistema processuale penale, che stabilisce come alcune parti di una sentenza possano diventare definitive anche se il processo prosegue su altri punti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo principio operi nella pratica, portando alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere i limiti imposti a chi intende impugnare una decisione già parzialmente consolidata.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la condanna in primo e secondo grado, si era rivolto una prima volta alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, con una precedente sentenza, aveva annullato la decisione della Corte d’Appello, ma solo limitatamente a un aspetto specifico: la valutazione della recidiva. Di conseguenza, il caso era stato rinviato a una diversa sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione su quel singolo punto.
La Corte d’Appello, nel cosiddetto “giudizio di rinvio”, si è attenuta alle indicazioni, disapplicando la recidiva, concedendo le attenuanti generiche nella massima estensione e ricalcolando la pena. Nonostante ciò, l’imputato ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, contestando ancora una volta il trattamento sanzionatorio, in particolare la determinazione della pena base.
La Decisione sul Giudicato Parziale
La Suprema Corte ha dichiarato il nuovo ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda proprio sul concetto di giudicato parziale. Quando la Cassazione annulla una sentenza con rinvio limitatamente a specifici punti, tutte le altre parti della decisione, non toccate dall’annullamento, diventano definitive e irrevocabili.
Nel caso in esame, la precedente sentenza di Cassazione aveva circoscritto il nuovo giudizio d’appello alla sola questione della recidiva. Ciò significa che la statuizione sulla pena base, non essendo stata oggetto di annullamento, era già passata in giudicato. Di conseguenza, l’imputato non poteva più contestarla in un successivo ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso era manifestamente infondato. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte d’Appello aveva correttamente operato nei limiti del mandato ricevuto dalla Cassazione. Aveva disapplicato la recidiva e concesso le attenuanti, ma non poteva rimettere in discussione l’entità della pena base, poiché su quel punto si era già formato il “giudicato”.
L’inammissibilità del ricorso, non essendo causata da colpa incolpevole del ricorrente, ha portato all’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le impugnazioni devono essere mirate e non possono essere utilizzate per riaprire questioni già decise e divenute irrevocabili. Il giudicato parziale agisce come un meccanismo di sbarramento che garantisce la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario, impedendo che i processi si protraggano all’infinito su punti già consolidati. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la strategia difensiva deve tenere attentamente conto dei limiti del giudizio di rinvio, concentrando le proprie argomentazioni esclusivamente sui punti ancora aperti alla discussione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava un punto della sentenza, la determinazione della pena base, che era già diventato definitivo e irrevocabile (coperto da “giudicato parziale”) a seguito di una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza solo su alcuni punti?
Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza con rinvio limitatamente a specifici motivi, tutte le altre parti della decisione che non sono state oggetto di annullamento diventano definitive e non possono più essere messe in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, a norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8204 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del 25 ottobre 2019 del GUP presso il Tribunale di Trani, resa in esito a giudizio abbreviato, decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15678/2022 (la quale aveva annullato, limitatamente alla statuizione concernente la recidiva, la sentenza della Corte di Appello di Bari del 29 settembre 2020), condannava COGNOME NOME alla pena di anni 2 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 1 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
E’ stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto sulla misura della pena base si era già formato il giudicato, avendo la Corte di Cassazione disposto il rinvio limitatamente all’applicabilità della recidiva.
Contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata, dopo aver disapplicato la contestata recidiva (statuizione non più revocai:a in dubbio), ha riconosciuto le attenuanti generiche nella loro massima estensione e la successiva riduzione per il rito, precisando che sull’entità della pena base era calata l’irrevocabilità.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente