Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Marino il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 31/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. NOME AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto de ricorso.
Udita, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che si è riportata al ricorso chiedend l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/09/2002, il Tribunale di Velletri, in esito a rito abbreviat emetteva sentenza n. 716/02 nei confronti, dell’odierno ricorrente, imputato in ordine a due ipotesi di violazione dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990 commesse nel 1996 (capi b ed e), assolvendo lo stesso per non avere commesso il fatto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21/11/2014, accoglieva l’appello proposto dai vari ricorrenti (escluso il COGNOME) e dichiarava nulla la sentenza di primo grado per violazione dell’articolo 525 cod. proc. pen., trasmettendo gli atti al Tribunale di Velletri nuovo giudizio.
Con sentenza del 31/03/2023, il Tribunale di Velletri dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati p tutte le imputazioni.
Avverso il provvedimento il COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione del combinato disposto degli articoli 597 e 648 cod. proc. pen., stante il giudicato formatosi in relazione al capo B) di imputazione. Ed infatti nel primo giudizio, il COGNOME era stato assolto in relazione a tale reato e la sentenza non era stata impugnata, con il conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ‘riferimento alla insussistenza delle condizioni per giungere ad una sentenza di proscioglimento.
E’ manifestamente illogica la motivazione della sentenza, che evidenzia un deficit di prova ai sensi dell’articolo 530, comma 2, del codice di rito, connesso con l’esercizio discrezionale del giudice di valutazione del compendio indiziario, laddove la formula assolutoria è in tutto e per tutto analoga, come valore scagionatorio, a quella del comma 1 dell’articolo 530.
Il giudice di primo grado era pervenuto alla pronuncia assolutoria a seguito della ritenuta inutilizzabilità di due chiamate in correità operate da soggetti auditi in Germania in assenza del difensore di fiducia, e aveva ritenuto il restante quadro indiziario, costituito da conversazioni telefoniche di tenore non univoco, insufficienti a giustificare una condanna.
Tanto bastava, secondo il ricorrente, per una piena assoluzione.
In data 20 marzo 2024, l’AVV_NOTAIO, difensore del Sig. NOME COGNOME, depositava memoria di replica in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso e censurava le conclusioni del P.G. relative al primo motivo.
Si evidenziava in proposito che la prima sentenza venne impugnata solo da quattro degli imputati, nei confronti dei quali era intervenuta condanna, ma non da parte dell’attuale ricorrente, assolto da entrambe le imputazioni a lui ascritte, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., p non aver commesso il fatto. L’assoluzione intervenuta quanto al capo E), attuale capo D), formò oggetto di impugnazione da parte del PM, che non venne invece proposta quanto al capo B).
La mancata impugnazione, entro i termini perentori previsti dall’art. 585 c.p.p., del suddetto capo, determinò, pertanto, il passaggio in giudicato della pronuncia assolutoria di cui
al capo B), giudicato che si formò prima dell’emissione della sentenza della Corte di Appello di Roma, con la quale venne dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
L’accoglimento del motivo di natura processuale, proposto dagli altri imputati e la conseguente dichiarazione di nullità della sentenza di 1° grado, pertanto, esplicò effetto estensivo, ai sensi dell’art. 587 c.p.p., nei confronti dell’attuale ricorrente solo quanto al E), (attuale capo D), oggetto della rituale impugnazione proposta dal PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2. Il primo motivo è fondato.
Dall’esame degli atti emerge come la prima sentenza avesse assolto l’odierno ricorrente in ordine a entrambi i Capi di imputazione allo stesso contestati (capi B ed E, come originariamente rubricati).
Il pubblico ministero aveva impugnato l’assoluzione disposta nei confronti dell’odierno ricorrente limitatamente al Capo E) in rubrica, mentre l’imputato non aveva interposto appello.
La pronuncia assolutoria in riferimento al Capo B), pertanto, era divenuta irrevocabile.
La sentenza impugnata, pertanto, è erronea in quanto, nel dichiarare, in dispositivo, non doversi procedere nei confronti del COGNOME e degli altri imputati, «in ordine ai reati l rispettivamente ascritti in rubrica», estende la pronuncia di proscioglimento anche al Capo B), per il quale l’assoluzione aveva acquisito forza di giudicato, per effetto della mancata devoluzione al giudice dell’appello del relativo capo di sentenza.
Si impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo B).
Il secondo motivo (che, si ribadisce, deve essere riferito al solo capo E) è invece inammissibile.
Questa Corte (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 – 01) ha chiarito che, in tema di impugnazioni, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in mo «evidente e non contestabile», di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, è certamente vero che l’imputato, in primo grado, era stato assolto, ma è altresì vero che tale assoluzione era stata frutto della valutazione – operata dal Tribunale – di inutilizzabilità delle chiamate di correo di due coimputati, e della conseguente insufficienza dei residui elementi di prova a confortare una pronuncia di condanna. Ricostruzione, questa, censurata dall’ufficio requirente, che aveva interposto appello.
La Corte di appello evidenzia, in proposito, l’assenza di una «evidenza probatoria» di innocenza, sottolineando come si fosse pervenuti a pronuncia assolutoria solo in esito a valutazione del compendio indiziario ai sensi dell’articolo 192 cod. proc. pen.. La mera ricognizione del materiale informativo disponibile non consentiva quindi alla Corte territoriale di pronunciarsi in senso pacificamente assolutorio.
Il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone, in ogni caso, censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che «in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudic del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva» (così Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244275, nella cui motivazione si è precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell’8/2/2005, COGNOME, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, COGNOME ed altri, Rv. 227098).
Ancora, si è ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito il controllo del motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato, e ciò sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio in Cassazione, sia quando, come nel caso che ci occupa, sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento nei cui confronti è proposta l’impugnazione (così Sez. 5, n. 588 del 4/10/2013 dep. il 2014, Zambonini, Rv. 258670).
Pertanto, il giudizio di legittimità deve essere limitato alle sole violazioni di legge, e questo limitato ambito, potranno essere oggetto di scrutinio le sole violazioni che determinino una «evidenza» di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, elementi non sussistenti nel caso in esame.
Il motivo è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo b) e dichiara inammissibile nel resto.
Così deciso il 28/03/2024.