Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10061 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10061 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
NOME, nato ad Afragola il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/07/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 15 marzo 2024, indirizzata alla Corte di appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione, NOME COGNOME, premesso che con sentenza irrevocabile della medesima Corte di appello del 17 novembre 2016 era stato condannato alla pena di anni 26 di reclusione previo riconoscimento della continuazione con i delitti oggetto di due precedenti condanne irrevocabili, evidenziato che in sede esecutiva era stata riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati con la predetta sentenza e il delitto di tentata estorsione aggravata, accertato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli del 10 febbraio 2009, invocava la rideterminazione della pena con specifico riferimento all’aumento di anni 3 e mesi 6 di reclusione applicato dal giudice dell’esecuzione per tale ultimo reato.
La Corte di appello, in esito dell’udienza ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con provvedimento del 15 luglio 2025 dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che la questione era stata già affrontata dall’ordinanza del 31 ottobre 2019, con cui era stata riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del 17 novembre 2016 e del 10 febbraio 2009: nell’occasione il giudice dell’esecuzione, ritenuto piø grave il reato di cui alla sentenza del 17 novembre 2016, aveva quantificato l’aumento di pena per il reato satellite in anni 3 e mesi 6 di reclusione, con conseguente determinazione della pena complessiva in anni 29 e mesi 6 di reclusione.
Osservato che il provvedimento del 31 ottobre 2019 era divenuto definitivo per omessa impugnazione, la Corte di appello rilevava che il condannato non aveva allegato nuovi elementi che giustificassero l’invocata rivalutazione.
Avverso l’ordinanza del 15 luglio 2025 ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.
proc. pen., nonchØ carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione non si sia confrontato con la specifica richiesta formulata, diretta ad ottenere una rivalutazione unitaria dei diversi aumenti di pena per la continuazione applicati in momenti differenti.
Nella prospettiva del ricorrente, poichØ le sentenze del 17 novembre 2016 e del 10 febbraio 2009 sono state emesse in procedimenti definiti con il rito abbreviato, l’incremento di pena per il reato satellite giudicato con la sentenza piø risalente avrebbe dovuto comportare un aumento interno sulla pena irrogata con la sentenza del 17 novembre 2016, pervenendo così a una pena complessiva superiore a 30 anni di reclusione, che andava ridotta ai sensi dell’art. 78 cod. pen. ad anni 30 di reclusione e ulteriormente ridotta ad anni 20 di reclusione per il rito, quindi aumentata a complessivi anni 26 di reclusione per le continuazioni esterne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
La proposta rimodulazione della pena, oltre a disattendere il principio giurisprudenziale secondo cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra piø reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278494; Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, COGNOME, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, COGNOME, Rv. 249027), incontra in ogni caso un insormontabile ostacolo nel ‘giudicato esecutivo’ evocato dalla Corte di appello.
Nel procedimento di esecuzione trova applicazione il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem , nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s’inquadra la regola dettata dal secondo comma dell’art. 666 cod. proc. pen., che impone al giudice dell’esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).
Con tale limite si Ł inteso creare, in un’ottica di economia e di efficienza processuale, un argine rispetto a richieste meramente dilatorie.
La preclusione del ‘giudicato esecutivo’ opera rebus sic stantibus , per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 01).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 31 ottobre 2019 la medesima Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui alle sentenze del 17 novembre 2016 e del 10 febbraio 2009, ha quantificato in anni 3 e mesi 6 di reclusione la pena per il reato di tentata estorsione aggravata giudicato con la seconda sentenza, in aumento sulla pena di anni 26 di reclusione irrogata con la prima.
Sono pertanto inammissibili nella presente sede le censure articolate dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena per il reato satellite e della pena complessiva per il reato continuato, non tempestivamente dedotte tramite impugnazione dell’ordinanza del
giudice dell’esecuzione del 31 ottobre 2019.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo alla piø ampia, quanto aspecifica, richiesta rivolta ad ottenere per i reati oggetto delle diverse sentenze, unificati dalla continuazione, una rivalutazione unitaria degli aumenti di pena, già quantificati nei provvedimenti definitivi che hanno riconosciuto il vincolo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME