Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 820 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 820 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettehefee le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo opposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari dichiarava non doversi procedere su istanza ex art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in quanto identica ad altra già formulata.
Avverso tale provvedimento NOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione dell’art. 35-ter Ord. pen., avendo il Tribunale di sorveglianza fondato il rigetto sul presupposto errato che nella nuova istanza il reclamante non avesse dedotto elementi nuovi che consentissero di superare il giudicato esecutivo intervenuto sui periodi detentivi sofferti dal prevenuto presso i carceri di Reggio Emilia e Roma – Regina Coeli.
Rileva la difesa che l’impugnato provvedimento di rigetto non è condivisibile in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di sorveglianza, nel procedimento antecedente con riguardo al carcere di Reggio Emilia non si era fatta una valutazione in merito all’effettiva incidenza dell’ingombro derivante dalle mensole di pietra e di legno quali strutture infisse alla parete, risultanti dalle planimetrie in atti, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità più rigorosa in punto di spazi calpestabili. Aggiunge che con riguardo al carcere di Regina Coeli nella nuova istanza ci si lamentava dell’omessa valutazione dei periodi di detenzione dall’8.3.2006 al 5.6.2006 e dal 12.8.2007 al 28.1.2008, risultanti dall’ordine di esecuzione.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.
Invero, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.m. in proc. conti, Rv. 262596; in senso conforme Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Pmt, Rv. 279786,
secondo cui la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva).
L’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, nonché conforme al diritto, esclude che gli elementi dedotti dalla difesa presentassero il carattere di novità o fossero sopravvenuti, essendo già esistenti al momento della presentazione della precedente istanza. Ritiene che, pertanto, fossero già stati vagliati e implicitamente valutati nella precedente ordinanza di rigetto.
Nello specifico osserva che, con riferimento alla detenzione a Reggio Emilia, la questione dell’ingombro delle mensole e del televisore era già stata sollevata dal detenuto in sede di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12.10.2021 ed era stata esaminata e respinta dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 20.10.2022, ordinanza passata in giudicato, per cui la questione non può essere più riesaminata, non sussistendo alcun elemento di novità, non potendo essere considerate tale le pronunce della Corte di cassazione a sezioni semplici. Aggiunge, poi, che stesse considerazioni valgono per i periodi detentivi a Roma, per i quali ‘NOME si era lamentato opponendosi al provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 12.10.2021, lamentela pure disattesa dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza del 20.10.2022, avverso la quale il suddetto non risulta avere proposto ricorso per cassazione.
A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso, di contro, oppone una generica contestazione, lamentando che, con riguardo alla detenzione nel carcere di Reggio Emilia, non era stata calcolata l’effettiva incidenza dell’ingombro delle mensole anche alla luce delle ultime pronunce di legittimità, e, quindi, confermando che il Tribunale di sorveglianza, investito della questione, si era pronunciato sul punto (seppure in modo erroneo e parziale). E inoltre insistendo, aspecificamente e genericamente sull’omessa considerazione di alcuni dei periodi trascorsi da NOME a Regina Coeli.
Senza considerare che «ogni profilo decisivo, risultante ex actis e compreso nel perimetro dell’oggetto dello scrutinio compiuto, del quale sia stata (tuttavia) indebitamente omessa la valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell’ambito dei nova», e che la «previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente – in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell’ordinamento – di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura l’acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la
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possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l’effetto della preclusione stessa» (come da motivazione di Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.m. in proc. conti, Rv. 262596).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.