Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9955 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9955 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME veniva condannato, con sentenza resa in data 27 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., con applicazione contestuale della confisca, anche per equivalente, della somma di euro 33.196,59.
Con sentenza n. 2103 del 2022, la Sesta Sezione della Corte di cassazione assolveva l’imputato per un episodio e dichiarava, per il resto, la prescrizione del reato, commesso fra il 2012 e il 2013, rideterminando la somma da confiscare in euro 29.560,46.
Il condannato promuoveva incidente di esecuzione per ottenere la revoca della confisca alla luce del principio enunciato da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01, secondo il quale «La disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore».
La Corte di appello di Milano, adita quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’incidente in esito alle due fasi previste dalla legge.
Con l’ordinanza in epigrafe, quindi, rigettava l’opposizione proposta dal COGNOME avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di revoca della confisca in questione.
In sintonia con il provvedimento opposto, osservava che il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza prima citata non era applicabile al caso di specie, perché la confisca non era stata disposta in esecuzione, ma in cognizione, aggiungendo che una nuova interpretazione giurisprudenziale, intervenuta successivamente alla formazione del giudicato, non poteva considerarsi elemento idoneo alla revoca.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Sostiene il difensore del ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia erroneamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale precedente a Sez. U, COGNOME, da quest’ultima smentito.
Obietta, inoltre, che la sentenza Sez. 2, n. 1729 del 11/07/2024 sarebbe stata citata in modo inappropriato dal giudice dell’esecuzione. Tale pronuncia, infatti, nel distinguere tra la confisca diretta e quella per equivalente, applicata al
condannato, rimarca che solo a quest’ultima va assegnata natura sanzionatoria perché attingente beni che non hanno collegamento col reato, mentre per la confisca diretta, come per tutte le misure di sicurezza, è consentita l’applicazione retroattiva della legge sfavorevole.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 673 cod. proc. pen., “in quanto il rapporto giuridico di cui trattasi non può ritenersi esaurito, stante la violazione di principi di rango costituzionale e sovranazionale”.
In sintesi, assume la difesa del ricorrente che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare il bilanciamento del limite del giudicato con il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, stante l’insuperabilità del giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Corte di appello di Milano ha correttamente escluso l’applicabilità, nel caso di specie, del principio enunciato da Sez. U, COGNOME, parzialmente rivisitato da Sez. U, Massini, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756 – 02, reputando insuperabile l’intervenuta formazione del giudicato ed escludendo l’assimilabilità del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, seppure a Sezioni Unite, al fenomeno abrogativo e alla declaratoria di incostituzionalità di una norma penale, alla luce delle argomentazioni spese nella sentenza della Corte costituzionale n. 230 del 2012, recepite, in sede di legittimità, da Sez. 3, n. 32469 del 01/06/2023, Stea, Rv. 284904 – 01.
Tale ultima pronuncia ha affermato che «n tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di “abolito crimini? derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU».
Appare utile trascrivere il passaggio motivazionale concernente il riferimento a C. cost. 23 maggio 2012 n. 230:
«2.2.1. La Corte costituzionale ha specificamente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 673 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione (Corte cost., sent. n. 230 del 2012).
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In particolare, il Giudice delle leggi ha osservato che: a) non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod. proc. pen. nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, non sussistendo la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con l’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo atteso che questa, pur affermando che la norma convenzionale sancisce implicitamente il principio di retroattività della lex mitior, non hai mai riferito tale principio ai mutamenti di giurisprudenza ed ha escluso che esso possa operare oltre il limite del giudicato; b) è inconferente il richiamo all’art. 6 CEDU e alla potenziale lesione del diritto all’equo processo che può conseguire a divergenze profonde e persistenti nella giurisprudenza di una corte suprema circa l’interpretazione di una data norma, riguardando tale ipotesi la diversa fattispecie di contrasti “sincronici” di giurisprudenza, e non quella di contrasti “diacronici” legati alla successione di un orientamento interpretativo ad un altro, a processo concluso; c) non sussiste la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza non essendo manifestamente irragionevole, in relazione alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici esauriti, il mancato riconoscimento all’overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di intangibilità del giudicato stante l’efficacia non cogente ma solo “persuasiva” delle decisioni delle Sezioni unite e comportando il diverso intervento auspicato dal rimettente una sovversione dei sistema in quanto creerebbe un rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e il giudice dell’esecuzione al di fuori del giudizio del rinvio; d) non sussiste la violazione del principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale più favorevole il quale, attenendo alla sola successione di leggi, non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività e sussistendo nel nostro ordinamento i principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri in forza dei quali la abrogazione delle norme penali, al pari della loro creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Vale la pena di riportare anche il paragrafo 10 della citata sentenza C. cost. n. 230 del 2012 in cui si sviluppa il ragionamento sulle “aporie” che determinerebbe nel sistema un rapporto “gerarchico” tra le Sezioni Unite e il giudice dell’esecuzione al di fuori del giudizio del rinvio:
«10. – Lungi, dunque, dal risultare necessario al fine di rimuovere una presunta contraddizione del sistema, sarebbe, viceversa, proprio l’intervento richiesto dal giudice a quo a risultare foriero di aporie, tenuto conto delle caratteristiche dell’istituto che dovrebbe essere attinto dall’auspicata pronuncia additiva di questa Corte.
L’art. 673 cod. proc. pen. attribuisce, infatti, natura obbligatoria all’intervento del giudice dell’esecuzione, in presenza d’una aboliti° criminis. Nel caso di accoglimento del petitum, tale tratto di obbligatorietà si comunicherebbe anche all’ipotesi aggiuntiva di revoca prefigurata dal rimettente (com’è, del resto, nella logica delle sue censure): con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione sarebbe senz’altro tenuto a rimuovere il giudicato di condanna contrastante col dictum dell’organo della nomofilachia, anche qualora non lo condividesse.
In questo modo, tuttavia, la richiesta pronuncia additiva comporterebbe una vera e propria sovversione “di sistema”, venendo a creare un generale rapporto di gerarchia tra le Sezioni unite e i giudici dell’esecuzione, al di fuori del giudizio di rinvio: con risultati, peraltro, marcatamente disarmonici, stante la estraneità della regola dello stare decisis alle coordinate generali dell’ordinamento. In sede esecutiva, il giudice sarebbe tenuto, infatti, ad uniformarsi alla decisione “favorevole” delle Sezioni unite, revocando il giudicato di condanna. Di contro, il giudice della cognizione, il quale si trovasse a giudicare ex novo un fatto analogo, non avrebbe il medesimo obbligo, e potrebbe quindi disattendere – sia pure sulla base di adeguata motivazione – la soluzione adottata dall’organo della nomofilachia (provocando eventualmente, con ciò, un nuovo mutamento di giurisprudenza). Sarebbe, tuttavia, illogico che il vincolo di adeguamento alle Sezioni unite valga in presenza di un giudicato di segno contrario (magari sorretto da ampie argomentazioni sul punto specifico della rilevanza penale del fatto) e non operi, invece, allorché il giudicato deve ancora formarsi. Né varrebbe obiettare che – nella prospettiva del giudice a quo stante l’affidamento” generato nei consociati dalla decisione delle Sezioni unite, il giudice della cognizione che si discosti da quest’ultima non potrebbe comunque condannare l’imputato, in virtù della ipotizzata estensione del principio di irretroattività anche alla nuova interpretazione sfavorevole della norma penale. Tale obiezione potrebbe – in ipotesi – risultare appropriata se il giudizio vertesse su un fatto commesso dopo la decisione delle Sezioni unite: non qualora si tratti di fatto anteriormente realizzato, il cui autore non aveva alcuna ragione per confidare sulla liceità penale della propria condotta, posta in essere quando era imperante un orientamento giurisprudenziale di segno contrario». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata riposa, quindi, sulle solide basi edificate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che non possono, per le ragioni svolte in detti ambiti, reputarsi incompatibili con i principi convenzionali.
In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 72
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente