Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7603 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7603 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 2333/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 settembre 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME e volta ad ottenere la revoca della sentenza in esecuzione ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. per sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità del reato per il quale Ł stato condannato il richiedente, ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 cod. pen. per contrasto con l’art. 3 della Cost.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato rilevando la violazione dell’art. 2 cod. pen.
Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 2 cod. pen. poichØ, benchØ la sentenza di condanna dell’istante fosse passata in giudicato, gli effetti della stessa continuavano a dispiegarsi, poichØ era in esecuzione.
L’irrevocabilità della sentenza, infatti, si formerebbe nel momento in cui la pena Ł stata espiata completamente.
A sostegno della propria tesi richiamava una serie di interventi della giurisprudenza di legittimità che hanno eroso il principio dell’intangibilità del giudicato, in tema, ad esempio di pena illegale, ovvero di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma.
In via subordinata ribadiva la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale palesandosi il paventato contrasto non manifestamente infondato e certamente rilevante al fine del dirimere la questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
L’art. 2 comma 4 cod. pen afferma che se la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono piø favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d’ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non Ł elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela Ł inidonea a determinare un fenomeno di ” abolitio criminis ” (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277925 – 01 : fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).
Ed ancora, secondo Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, rv. 273552SU “E’ invece da escludere che il giudice dell’esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità”.
E’ evidente che i motivi di ricorso si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME