Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21349 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21349 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
Avverso la sentenza emessa il 16/12/2021 dalla Corte di assise di appello di Lecce;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso per tutti gli imputati;
Sentite nell’interesse delle parti civili le seguenti conclusioni: l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse da NOME COGNOME e NOME
COGNOME, che ha concluso come da comparsa conclusionale e note spese; l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha concluso come da comparsa conclusionale e note spese;
Sentite, nell’interesse degli imputati le seguenti conclusioni: l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; l’avvocato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 26 novembre 2020 la Corte di assise di Lecce giudicava gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati rispettivamente ascrittigli ai capi A (artt. 110 cod. pen 73, comma 1, 74, commi 1, 2, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. stup.) e C (artt. 110, 575, 577, primo comma, nn. 3, 4, 61, primo comma, n. 2 cod. pen., 2, 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895).
Conseguiva a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti colpevoli dei reati ascrittigli ai capi A e C, alla pe dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi.
Conseguiva, inoltre, a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, riconosciuto al primo il ruolo di promotore e al secondo il ruolo di partecipe della consorteria oggetto di contestazione, per effetto della quale venivano irrogate a COGNOME la pena di ventiquattro anni di reclusione e a COGNOME Oh pena di quattordici anni di reclusione.
Conseguiva, ulteriormente, a tali statuizioni la condanna degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
L’imputato NOME COGNOME, infine, veniva assolto dal reato di cui al capo B (artt. 81, secondo comma, 110, 56, 575, 577, primo comma, nn. 3, 4, 61, primo comma n. 2 cod. pen., 2, 4 legge n. 895 del 1967), per il quale era l’unico soggetto imputato di tale delitto.
Con sentenza emessa il 16 dicembre 2021 la Corte di assise appello di Lecce, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in riforma della decisione appellata, riqualificava il reato contestato a NOME COGNOME al capo A, ai sensi dell’art. 74, comma 2, T.U. stup., rideterminando, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio irrogato nei suoi confronti in quattordici anni di reclusione.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata, con la condanna degli appellanti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Occorre premettere che i fatti di reati)contestati a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME riguardano la sfera di operatività della
consorteria di cui al capo A, alla luce della quale deve essere esaminato il reato contestato al capo C, che costituisce una vicenda criminosa collegata, maturata a margine delle attività illecite poste in essere nel mercato degli stupefacenti di Melissano, nel quale operavano gli imputati.
Tanto premesso, innanzitutto, occorre soffermarsi sulle condotte illecite riconducibili alla sfera di operatività dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, egemonizzata dalla RAGIONE_SOCIALE, dedita sul territorio di Melissano al traffico di sostanz stupefacenti, con particolare riferimento alla cocaina e alla marijuana con le modalità descritte al capo A, ai sensi dell’art. 74, commi 2, 4, T.U. stup.
Questa consorteria, come detto, era attiva nell’area salentina di Melissano ed era egemonizzata dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, della quale, tra gli altri, facevano parte gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In tale ambito, veniva riconosciuto un ruolo di spicco a NOME COGNOME, pur ridimensionato nel giudizio di appello, evidenziandosi che il ricorrente, unitamente ai suoi familiari, si occupava della gestione degli spacciatori riconducibili alla consorteria di cui al capo A, avvalendosi del supporto operativo di diversi affiliati, tra cui gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si avvalevano del contributo di altrì consociati, per i quali si procedeva in separata sede.
Si consideri, in proposito, che, nel corso delle indagini preliminari, l’attenzione degli investigatori si concentrava sulle attività illecite poste in esse dal RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A, consentendo di ricostruire le ramificazioni delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti gestite dall’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, che, come si è detto, era egemonizzata dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dai suoi componenti, tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Occorre precisare, ulteriormente, che al fine di eseguire un monitoraggio costante delle attività del RAGIONE_SOCIALE in esame, si attivava un servizio d intercettazione, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, svolto per diversi mesi, da cui emergeva un elevato numero di transazioni illecite, aventi per oggetto l’acquisto e la cessione di cocaina e marijuana, dalle quali derivava un consistente volume di affari, gestiti sotto il controllo del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Le attività monitorate si svolgevano con modalità peculiari, attraverso la collaborazione di alcuni spacciatori, collegati al RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A, il ruolo, fin da subito, appariva agli investigatori indispensabile per la vendita dell cocaina e della marijuana, evidenziando una gestione coordinata del mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE. Le operazioni di monitoraggio condotte dalla RAGIONE_SOCIALE Casarano, al contempo, consentivano di riscontrare il contenuto delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari
che era corroborato dalle verifiche investigative effettuate a seguito delle attività di ascolto delle captazioni.
Secondo i Giudici di merito leccesi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A era egemonizzato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che si avvaleva per il controllo del mercato degli stupefacenti locale di una rete ramificata di soggetti, che comprendeva, tra gli altri, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Deve, anche, precisarsi che, in origine, le attività d’indagine coinvolgevano un numero più elevato di soggetti, tra cui NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i quali si procedeva separatamente, con le forme del giudizio abbreviato, che si concludeva con l’assoluzione degli imputati dai reati ascrittigli per l’insussistenza del fatto, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce con sentenza del 20 ottobre 2020.
La RAGIONE_SOCIALE COGNOME, quindi, gestiva il mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE, dopo averlo suddiviso in diverse zone di spaccio; di queste, alcune erano riservate alla gestione diretta dei suoi associati, altre erano affidate a soggett collegati ma non affiliati al gruppo, che corrispondevano un compenso ai vertici della consorteria.
Questi soggetti, sotto il controllo diretto della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, si occupavano di individuare i luoghi del territorio RAGIONE_SOCIALE dove effettuare la cessione delle singole partite di cocaina e di marijuana, selezionando, d’intesa con i vertici della consorteria di cui al capo A della rubrica, le modalità con cui svolgere le attivit di spaccio.
3.1. In questo, articolato, contesto, maturava la decisione di eseguire l’omicidio di NOME COGNOME, contestato al capo C ai soli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si contestava, in particolare, a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME, al capo C, ai sensi degli artt. 110, 575, 577, comma primo, nn. 3 e n. 4, 61, comma primo, n. 2 cod. pen., 2, 4 legge n. 895 del 1967, di avere provocato la morte di NOME COGNOME nella tarda serata del 24 luglio 2018, dopo le ore 23, contro il quale veniva esploso un colpo di pistola calibro TARGA_VEICOLO, che, attingendo alla testa la persona offesa, ne provocava la morte.
Secondo l’originaria ipotesi accusatoria, tale episodio criminoso costituiva la dimostrazione del controllo del mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE da parte dal RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A, che non esitava a ricorrere alle forme più efferate di intimidazione nei casi di comportamenti disomogenei rispetto alle direttive impartite dai vertici consortili; il che costituiva un’ulteriore conferma de complessità e della ramificazione delle attività delinquenziali poste in essere dal
gruppo RAGIONE_SOCIALE in esame, sotto la guida della RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Si riteneva, infatti, che nell’ipotesi ,iii’contestata a NOME COGNOME e NOME COGNOME al capo C, la decisione di attentare alla vita di NOME COGNOME discendeva dalla scelta della persona offesa di svolgere un’attività di spaccio parallela a quella gestita dalla consorteria di cui al capo A, in violazione dell indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME e nonostante gli avvertimenti che le erano stati inviati.
L’omicidio di NOME COGNOME, secondo la ricostruzione medico-legale eseguita dal dottor NOME COGNOME, veniva eseguito la sera del 24 luglio 2018, tra le ore 23 e le ore 23.45. Questo dato tanatologico era corroborato dal fatto che l’ultima conversazione telefonica della vittima veniva registrata alle ore 23.01 del 24 luglio 2018, quando la stessa rispondeva alla chiamata ricevuta NOME COGNOME, che, esaminata dalla Corte di assise di Lecce, confermava di avere contattato telefonicamente la persona offesa.
In questa cornice, il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui al capo C era costituito dalle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari nelle fasi che precedevano e seguivano all’esecuzione dell’agguato, la cui interpretazione, nella direzione recepita nelle sentenze di merito, si riteneva corroborata dall’allontanamento degli imputati da Melissano per tutta la notte successiva all’assassinio; allontanamento che si concludeva quando, la mattina del 25 ottobre 2018, gli imputati erano fermati dai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Casarano, mentre, a bordo di un’autovettura Renault Modus, noleggiata il giorno prima dell’omicidio di COGNOME, si dirigevano verso l’abitazione di COGNOME.
Tali elementi processuali, a loro volta, si ritenevano corroborati dalle ulteriori acquisizioni probatorie, tra cui si attribuiva rilievo pregnante agli e delle prove stub eseguite la mattina del 25 ottobre 2018, dopo il fermo degli imputati. L’espletamento delle prove stub, in particolare, consentiva di repertare alcuni residui da sparo sulle mani di NOME COGNOME; sul sedile anteriore dell’autovettura Renault Modus dove era posizionato NOME COGNOME al momento del fermo da parte dei RAGIONE_SOCIALE; all’interno dell’autovettura Fiat Bravo nella disponibilità di NOME COGNOME, che era stata parcheggiata presso l’abitazione della cognata, NOME COGNOME, nella tarda serata dell’omicidio.
3.2. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano condannati alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori,
proponevano separati ricorsi per cassazione, dei quali occorre dare partitamente conto.
4.1. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 74 T.U. stup., 187, 192, 238bis cod. proc. peri., conseguenti al fatto che la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A era intervenuta in contrasto con la decisione pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 27 ottobre 2020 nell’ambito del procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., con cui, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati assolti dal delitto associativo di c all’art. 74, commi 2, 4, T.U. stup., del quale erano ritenuti correi dell’imputato per l’insussistenza del delitto associativo.
Con tale pronuncia, in particolare, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce aveva assolto gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato ascrittogli al capo A – che nella fase delle indagini preliminari era contestato, quali coindagati, anche a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – per l’insussistenza del fatto, sulla base di un compendio probatorio parzialmente sovrapponibile.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. peri. e 74 T.U. stup., per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Si deduceva, in proposito, che la lettura delle intercettazioni, relative all posizione di NOME COGNOME, derivava da un’errata applicazione dei parametri previsti dall’art. 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione delle fonti di prov risultando il giudizio formulato nei confronti del ricorrente contraddetto dalle emergenze processuali, anche in considerazione del fatto che l’imputato risultava registrato in un’unica captazione, dalla quale non emergeva il suo coinvolgimento in transazioni illecite relative al mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133 cod. e 74, comma 4, T.U. stup., per non avere la Corte territoriale escluso l’aggravante del quarto comma
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dello stesso articolo 74 – la cui sussistenza era smentita dalle emergenze processuali – e mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente nel giudizio di primo grado, quantificato in quattordici anni di reclusione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.2. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 T.U. stup., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli 187, 192 cod. proc. pen., 74, comma 2, T.U. stup., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano l’espletamento di una perizia fonica, ex art. 603 cod. proc. pen., che avrebbe consentito di accertare l’erronea identificazione di NOME quale soggetto coinvolto nelle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti.
Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per essere la decisione in esame priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui al capo A ex art. 74, comma 6, T.U. stup., che, viceversa, si imponeva alla luce del ruolo modesto ricoperto dal ricorrente nell’ambiente della tossicodipendenza RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis, 81, 133 cod. pen., 74, comma 4, T.U. stup., per non avere la decisione censurata dato opportuno conto delle ragioni che imponevano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a NOME – quantificato in quattordici anni di reclusione – e non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della modesta caratura RAGIONE_SOCIALE del ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.3. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180, 181 cod. proc. pen., 24 Cost., 6 CEDU, conseguenti al mancato deposito della copia integrale delle registrazioni digitali delle intercettazioni svolte nel cor delle indagini preliminari, contestualmente all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che aveva determinato un pregiudizio irreparabile alle prerogative difensive di NOME COGNOME e la nullità assoluta di tali elementi probatori, che costituivano il nucleo essenziale della pronuncia censurata.
Con il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 74 T.U. stup., 187, 192, 238bis cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A era intervenuta in contrasto con la decisione pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 27 ottobre 2020 nel procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., con cui, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati assolti dal delitto associativo di cui all’art. 74, commi 4, T.U. stup., del quale erano ritenuti correi dell’imputato, per l’insussistenza del delitto associativo.
Con il terzo motivo, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 T.U. stup., per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Con il quarto motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 575, 577 cod. pen., 192, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME per il reato dVal capo C, che non poteva essere espresso alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria nei confronti del ricorrente.
Né il contenuto di tali captazioni poteva ritenersi corroborato dagli esiti asseritamente positivi, dei rilievi stub eseguiti nei confronti del ricorrente, atteso
che la loro attendibilità scientifica postulava il loro espletamento entro il termine massimo di sei ore dall’utilizzo dell’arma usata per commettere l’omicidio di NOME COGNOME; mentre, nel caso di specie, i rilievi erano stati effettuati dai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Casarano a distanza di oltre tre ore da tale termine, rendendo l’esito delle verifiche inattendibile e irrilevante ai fini giudizio di colpevolezza censurato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata nell’interesse di NOME COGNOME.
4.4. L’imputato NOME COGNOME, a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 T.U. stup., per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, ch imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME per il reato dit i al capo C, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, sprovviste di univocità probatoria.
Si denunciava, al contempo, che la Corte territoriale non aveva dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessaria ai fini della decisione, relativamente al reato di cui al capo C, l’escussione ex art. 603 cod. proc. pen. del teste NOME COGNOME, che avrebbe consentito di escludere il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’esecuzione dell’omicidio in esame.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere esaminati separatamente.
Deve ritenersi fondato il ricorso dell’imputato NOME COGNOME, proposto a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME, articolato in tre motivi.
2.1. Deve ritenersi fondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 74 T.U. stup., 187, 192, 238-bis cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A era intervenuta in contrasto con la decisione pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 27 ottobre 2020 nell’ambito del procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., con cui, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati assol dal delitto associativo di cui all’art. 74, commi 2, 4, T.U. stup., del quale eran ritenuti correi dell’imputato, per l’insussistenza del delitto associativo.
Secondo la difesa del ricorrente, nel procedimento parallelo, celebrato con le forme del rito abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, originariamente coindagati di NOME COGNOME nel reato di cui al capo A, gli imputati erano stati assolti per l’insussistenza del fatto, sconfessando l’impostazione accusatoria e imponendo una complessiva rivalutazione del compendio probatorio. L’invocata rivalutazione si imponeva alla luce del fatto che l’assoluzione era intervenuta sulla base delle stesse intercettazioni utilizzate per formulare il giudizio d colpevolezza nei confronti del ricorrente COGNOME.
Osserva il RAGIONE_SOCIALEo che, con la pronuncia richiamata, erano stati assolti gli originari coindagati di NOME COGNOME per l’insussistenza dei fatti di reato di cui a capo A, sulla base di un compendio probatorio parzialmente sovrapponibile a quello in esame, non comprendendo lo stesso le fonti di prova acquisite nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’ipotesi delittuosa ascritta al capo C.
Occorre, in proposito, evidenziare che la condotta associativa giudicata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce è astrattamente sovrapponibile a quella oggetto di vaglio, risultando i comportamenti in esame riconducibili a un medesimo ambito RAGIONE_SOCIALE, relativo al mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE egemonizzato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nel quale sia gli imputati del presente procedimento sia gli imputati del procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P. gravitavano. Queste conclusioni, dunque, discendono dal fatto che con la sentenza del 20 ottobre 2020, sopra citata, venivano assolti gli imputati del reato di cui al capo A, che, in origine, erano coindagati di NOME COGNOME.
Gli elementi di astratta sovrapponibilità dei due procedimenti, invero, sembrano emergere sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, atteso che i soggetti imputati nei due ambiti processuali, che nella fase delle
indagini preliminari erano coindagati, gravitavano nello stesso contesto consortile ed erano coinvolti nel medesimo settore RAGIONE_SOCIALE, egemonizzato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME, relativo alle attività di spaccio di cocaina e marijuana svolte sul territorio di Melissano.
L’astratta sovrapponibilità delle condotte associative, quindi, non è controversa e assume un rilievo ancora più significativo alla luce dell’esito processuale contrapposto dei due procedimenti; sovrapponibilità, che, naturalmente, non esclude la possibilità che i soggetti giudicati nei due procedimenti partecipassero al medesimo consesso con ruoli e sfere di influenza RAGIONE_SOCIALE differenti e che, proprio in ragione di tale differenziazione, venivano giudicati con esiti antitetici.
A fronte di tali, irrisolte, discrasie processuali, la Corte territoriale, se dare analiticamente conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i contributi associativi degli imputati dei due procedimenti, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 54 della sentenza impugnata, si limitava ad affermare che gli appellanti – nel caso di specie rappresentati da NOME COGNOME e NOME COGNOME – nulla opponevano «con riferimento all’esistenza dell’associazione, limitandosi a negare la loro partecipazione alla stessa e ad evidenziare, che i coimputati giudicati con rito abbreviato sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, dato, questo, irrilevante, sta l’autonomia dei due giudizi».
La Corte di assise di appello di Lecce, pertanto, presupposta l’unicità del RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A, peraltro attestata dall’origine comune dei due procedimenti nella fase delle indagini preliminari, non poteva limitarsi a richiamare, sic et simpliciter, l’autonomia dei due giudizi, ma avrebbe dovuto chiarire se, nel caso di specie, ci si trovava di fronte a una sovrapponibilità delle fonti di prova acquisite nei due ambiti processuali e se tale, eventuale, condizione esplicava i suoi effetti nei confronti di NOME COGNOME e degli altri imputati di questo processo.
Né si poteva trascurare che, secondo quanto accertato nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti degli originari coindagati di NOME COGNOME, l’assoluzione veniva pronunciata Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce per l’insussistenza del delitto associativo ascritto al capo A, ex art. 74, commi 2, 4, T.U. stup., atteso che la stessa fattispecie è contestata agli imputati del presente procedimento.
Basti, in proposito, considerare che, secondo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, l’assoluzione degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si giustificava per l’assenza di elementi sintomatici dell’esistenza
della consorteria contestata al capo A, non essendo emerse spartizioni di aree dove esercitare lo spaccio; non essendo stati accertati viaggi per procurarsi la sostanza stupefacente da immettere sul mercato della tossicodipendenza di Melissano; non essendo stato dimostrato che i componenti del RAGIONE_SOCIALE utilizzassero mezzi comuni per realizzare gli spostamenti necessari allo svolgimento dell’attività consortile; non essendo Seft0 state sequestrate somme di denaro frutto delle transazioni illecite svolte dai sodali del gruppo egemonizzato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Queste considerazioni impongono un nuovo intervento chiarificatore della Corte di assise appello di Lecce, finalizzato a verificare se l’apporto consortile fornito da NOME COGNOME e dagli imputati giudicati nel presente procedimento, tenuto conto degli elementi di astratta sovrapponibilità richiamati, possa essere ricondotto a un unico accordo criminoso, come ritenuto nella sentenza impugnata, ovvero debba essere ricondotto a differenti ruoli, svolti in ambiti omogenei territorialmente ed eterogenei operativamente; il che consentirebbe di giustificare gli esiti antitetici ai quali si perveniva nei due giudizi, su cui, stato, la motivazione del provvedimento censurato non è adeguata, non chiarendo le ragioni delle contrapposte conclusioni, a fronte di un compendio probatorio originariamente unitario e, almeno astrattamente, omogeneo.
Nel compiere gli accertamenti demandati da questo RAGIONE_SOCIALEo, la Corte di rinvio dovrà tenere conto delle risultanze processuali richiamate, che dovranno essere valutate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui nelle ipotesi di applicazione del principio del ne bis in idem a reati associativi, per «escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell’organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione RAGIONE_SOCIALE ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio» (Sez. 1, n. 2260 dell’08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750-01).
Si consideri, ulteriormente, che, nei casi di applicazione del principio del ne bis in idem a delitti associativi, per «escludere la medesimezza del fatto, non rilevano i mutamenti delle modalità di partecipazione associativa, la modifica dell’oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati, ma ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall’evento dal nesso di causalità» (Sez. 1, n. 4984 dell’01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 287721-01).
Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, per valutare l’identità processuale di un delitto associativo, rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello risultante dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall’evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali non assumono un rilievo decisivo né i mutamenti delle modalità della partecipazione consortile né l’ampliamento dell’oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati (Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, COGNOME, Rv. 275068-01; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 274448-01; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268226-01; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, Rv. 230791-01).
Ci si trova, del resto, di fronte a un’ipotesi di identità processuale tra due fatti di reato, rilevante ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen., solo in presenza una medesima condotta illecita, risultante dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall’evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali assumono un rilievo decisivo il contesto nel quale l’azione criminosa si sviluppa e i soggetti che risultano coinvolti nei due ambiti processuali. Sul punto, non si può che richiamare l’arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutiv (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799-01).
2.1.1. Le conclusioni esposte nel paragrafo precedente postulano la risoluzione di un’ulteriore questione, relativa all’estensione degli effetti del pronuncia di annullamento formulata in accoglimento del primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ai coimputati del ricorrente – NOME COGNOME e NOME COGNOME – ai quali è contestato il capo A della rubrica e che, a differenza di NOME COGNOME, non hanno proposto analoga doglianza.
A tale quesito occorre fornire risposta positiva.
Osserva, in proposito, il RAGIONE_SOCIALEo che il principio stabilito dall’art. 58 comma 1, cod. proc. pen. – a tenore del quale: «Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati» – riguarda l’estensione all’imputato non impugnante degli effetti derivanti dall’accoglimento di una doglianza di natura oggettiva, analoga a quella formulata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con le modalità che si sono richiamate, che non comporta, in quanto tale, alcun automatismo nell’estensione dei motivi dell’impugnazione da un imputato all’altro.
Allo scopo di inquadrare il principio previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., appare indispensabile richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Il principio previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. riguarda l’estensione, all’imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli» (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266917-01; si vedano in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213-01; Sez. 6, n. 20511 del 16/01/2018, COGNOME, Rv. 261697-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 261697-01).
Ne discende che, laddove l’impugnazione riguarda un motivo non esclusivamente personale ed è estensibile all’imputato non impugnante – come nel caso di NOME COGNOME e NOME COGNOME -, l’estensione opera sul piano degli effetti processuali. Si integra, in questo modo, una sorta di restituzione nel termine e si riapre autonomamente il giudizio sul punto della decisione al quale si riferisce il motivo comune altrui, rappresentato, nel nostro caso, dalla sovrapponibilità degli ambiti decisori del presente procedimento e del procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., all’esito del quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con sentenza del 20 ottobre 2020, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto al capo A per l’insussistenza del fatto.
La finalità dell’istituto di cui all’art. 587 cod. proc. pen., dunque, è di natu tendenzialmente sostanziale, riguardando la necessità di evitare giudicati penali contrastanti e di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo al soggetto che non impugni la sentenza ovvero che la impugni per motivi diversi la possibilità di svolgere difese sul punto nella fase di gravame, come affermato da questa Corte, secondo cui l’effetto «estensivo dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 627 comma quinto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155-01).
Pertanto, l’estensione degli effetti del motivo proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non avevano proposto analoga doglianza, discende dalla natura oggettiva e non esclusivamente personale della censura difensiva sollevata, che comporta l’annullamento della sentenza impugnata per tutti gli imputati ai quali è contestato il capo A.
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2.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il conseguente rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, sul punto, nei termini di cui in dispositivo.
2.2. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Il vaglio di questa doglianza, invero, postula la risoluzione della questione della sovrapponibilità del compendio probatorio acquisito in questo procedimento e di quello posto a fondamento della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 20 ottobre 2020 nel procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., che, a sua volta, è collegata al problema dell’autonomia dei due giudizi, affermata assertivamente nella decisione impugnata e censurato con il primo motivo del ricorso in esame.
2.3. Resta, parimenti, assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale escluso l’aggravante dell’art. 74, comma 4, T.U. stup. – la cui sussistenza era smentita dalle emergenze processuali – e mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato nel giudizio di primo grado, quantificato in quattordici anni di reclusione.
L’assorbimento di tale doglianza nel primo motivo si fonda sulle stesse ragioni esaminate con riferimento al secondo motivo del ricorso oggetto di vaglio, esposte nel paragrafo 2.2, cui si deve rinviare, per la compiuta ricognizione degli argomenti che impongono di ritenere assorbita la censura difensiva in esame.
2.4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, relativamente al reato di cui al capo A, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio, su tale capo, nei termini di cui in dispositivo.
Deve ritenersi fondato il ricorso dell’imputato NOME COGNOME, proposto a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME, articolato in quattro motivi.
Occorre premettere che il ricorso in esame è fondato, in conseguenza dell’estensione degli effetti del motivo proposto da NOME COGNOME e NOME
COGNOME – riguardante la sovrapponibilità del compendio probatorio acquisito nel presente procedimento e di quello relativo al procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P. – nei confronti di NOME COGNOME, che non aveva proposto analoga doglianza, ex art. 587 cod. proc. pen.
Su questi profili ermeneutici, in termini generali, ci si è già soffermati ne paragrafo 2.1.1, al quale si deve rinviare.
3.1. Tanto premesso, deve ritenersi assorbito nelle ragioni che impongono l’accoglimento del ricorso, il primo motivo, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo dell’impugnazione di NOME COGNOME, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 T.U. stup., per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME NOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.2, nell’esaminare il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, cui si deve rinviare, che il vaglio di questa doglianza postula la risoluzione della questione della sovrapponibilità del compendio probatorio di questo procedimento e di quello acquisito nel procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., che, a sua volta, è collegata al problema dell’autonomia dei due giudizi, affermata in termini incongrui nella sentenza impugnata.
Ne discende l’assorbimento di questa doglianza nelle ragioni che impongono l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, i cui effetti si estendono ad NOME COGNOME ex art. 587 cod. proc. pen., per le considerazioni esposte nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare ulteriormente, per la compiuta ricognizione degli argomenti che impongono di ritenere assorbita la censura difensiva in esame.
3.2. Resta, parimenti, assorbito nelle ragioni che impongono l’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., il secondo motivo, con cui s deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano l’espletamento di una perizia fonica, ex art. 603 cod. proc. pen., che avrebbe consentito di accertare l’erronea identificazione di NOME quale soggetto coinvolto nelle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell’imputato.
L’assorbimento di questa doglianza nelle ragioni che impongono
l’accoglimento del ricorso discende dall’estensione degli effetti del ricorso proposto da NOME COGNOME ad NOME COGNOME, che impone una rivalutazione complessiva del compendio probatorio su cui si fondava il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di merito, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 2.1.1, cui si rinvia ulteriormente.
3.3. Resta, ulteriormente, assorbito nelle ragioni che impongono l’accoglimento del ricorso, ex art. 587 cod. proc. pen., il terzo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per essere la decisione in esame priva di un percorso argomentativo esplicativo delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui al capo A della rubrica ex art. 74, comma 6, T.U. stup., che, viceversa, si imponeva alla luce del ruolo modesto ricoperto dal ricorrente nell’ambiente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Anche in questo caso, l’assorbimento della doglianza in esame nelle ragioni che impongono l’accoglimento del ricorso discende dall’estensione degli effetti dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME ad NOME COGNOME, che impongono una rivalutazione complessiva del compendio probatorio su cui si fondava il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di merito – incidente sulla riqualificazione del reato di cui al capo A, invocata ex art. 74, comma 6, T.U. -, in linea con quanto affermato nel paragrafo 2.1.1, al quale si deve rinviare ulteriormente.
3.4. Resta, infine, assorbito nelle ragioni che impongono l’accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., il quarto motivo, con cui deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione censurata dato opportuno conto delle ragioni che imponevano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato e non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della modesta caratura RAGIONE_SOCIALE di NOME.
Non si può, in proposito, non ribadire che l’assorbimento di questa doglianza nelle ragioni che impongono l’accoglimento del ricorso deriva dall’estensione degli effetti dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME ad NOME COGNOME, che impone una rivalutazione complessiva del compendio probatorio su cui si fondava il giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte territoriale – che è incidente sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, quantificato in quattordici anni di reclusione -, in linea con quant si è affermato nel paragrafo 2.1.1, in termini generali, al quale si deve rinviare ulteriormente.
3.5. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, relativamente al reato di cui al capo A, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio su tale capo, nei termini di cui in dispositivo.
Deve ritenersi parzialmente fondato il ricorso di NOME COGNOME, proposto a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME, articolato in quattro motivi.
4.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 180, 181 cod. proc. pen., 24 Cost., 6 CEDU, conseguenti al mancato deposito della copia integrale delle registrazioni digitali delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminar contestualmente all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., che aveva determinato un pregiudizio irreparabile alle prerogative difensive di NOME COGNOME e la nullità assoluta degli elementi probatori di natura captativa, che costituivano il nucleo essenziale della pronuncia censurata.
Osserva il RAGIONE_SOCIALE la soluzione proposta dalla Corte di assise di appello di Lecce, in linea con la decisione adottata dalla Corte di assise di Lecce, trae il suo fondamento dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui l’art. 268 cod. proc. pen. regola il diritto al rilascio di copia delle registrazioni digitali captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nella consapevolezza del «pericolo connesso alla diffusione delle tracce foniche o video, sotto forma di copia digitale o informatica» (Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 27572501).
L’art. 268 cod. proc. pen., quindi, pospone l’esercizio di tale, pur irrinunciabile, diritto alla fase successiva all’individuazione delle intercettazio rilevanti e all’esclusione di quelle lesive dei terzi coinvolti, atteso che, solo partire da tale momento processuale, vi è un margine di garanzia che l’eventuale diffusione di tracce foniche, sotto forma di copia informatica, non possa pregiudicare l’eventuale sviluppo delle indagini, che impongono la sottoposizione di tale prerogativa difensiva a precisi limiti, sui quali si impone un rigoros controllo giurisdizionale.
Si consideri, ulteriormente, che il mancato rilascio delle copie informatiche delle registrazioni delle intercettazioni, in assenza di disposizioni che prevedano una specifica sanzione di nullità, non determina un’invalidità incidente sulla regolarità del mezzo di prova esperito, riguardando un fatto successivo alla sua formazione. Ne consegue che, in questi casi, l’assenza di specifiche sanzioni processuali non consente di ricondurre la mancata estrazione delle copie informatiche dell’intero compendio probatorio costituito dalle intercettazioni alle
ipotesi di nullità, assoluta e insanabile, invocate dalla difesa del ricorrente ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
A queste considerazioni deve aggiungersi che la difesa di NOME COGNOME non poteva limitarsi a censurare, sic et simpliciter, l’omesso deposito di tutte le copie informatiche delle intercettazioni, ma avrebbe dovuto indicare analiticamente le conseguenze concrete che la mancata disponibilità processuale delle registrazioni digitali aveva prodotto sull’esercizio delle sue prerogative difensive e sull’esito del processo penale che riguardava l’imputato. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che si ribadisce, secondo cui: «Il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei file audio, dopo il deposito effettuato ai sen del quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, COGNOME, Rv. 25780401; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017, COGNOME, Rv. 271701-01).
L’infondatezza della doglianza, dunque, discende dal fatto che la difesa di NOME COGNOME tende a ottenere il rilascio delle copie informatiche di tutte le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, senza indicare alcuna specifica finalità difensiva, con la conseguenza che da una tale, generica e indistinta, richiesta non può farsi discendere alcuna conseguenza sanzionatoria, che, peraltro, non trova copertura nella previsione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., impropriamente richiamata nell’interesse del ricorrente a sostegno delle sue argomentazioni.
Non può, pertanto, non ribadirsi, in linea con le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Lecce, che nei giudizi di merito veniva data piena disponibilità, oltre che per l’ascolto di singole conversazioni, per i rilascio di copie mirate delle intercettazioni, con la conseguenza che nessun pregiudizio alle prerogative difensive del ricorrente può rilevarsi nel comportamento processuale assunto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, nei cui uffici erano depositate le registrazioni digital controverse.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza della doglianza esaminata.
4.2. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo, prospettato in termini assimilabili al primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 74 T.U. stup., 187, 192, 238-bis cod. proc. pen.
conseguenti al fatto che la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A era intervenuta in contrasto con la decisione pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 20 ottobre 2020 nel procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., con cui, all’esito di giudizio abbreviato, gli imputati erano stati assolti dal delitto associativo di cui all’art. 74, commi 2, 4, T.U. stup., quale erano ritenuti correi dell’imputato, per l’insussistenza del delitto associativo.
Si tratta, come si è detto, di una doglianza che veniva prospettata in termini assimilabili al primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, sul quale ci si è già diffusamente soffermati nel paragrafo 2.1, al quale occorre rinviare per la compiuta disamina delle censure che vi sono sottese – riguardanti la sovrapponibilità del compendio probatorio acquisito nel presente procedimento e di quello relativo al procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P. -, di cui si deve ribadire la fondatezza.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il conseguente rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, sul punto, nei termini di cui in dispositivo.
4.3. Resta assorbito nella doglianza oggetto di accoglimento il terzo motivo, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A della rubrica, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagin preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Si tratta di una doglianza che, come detto, veniva prospettata in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, la cui fondatezza discende dalle considerazioni espresse nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare, senza soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che impongono di ritenere fondata la censura difensiva in esame.
4.4. Deve, infine, ritenersi infondato il quarto motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 575, 577 cod. pen., 192, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME per il reato di al capo C, che non poteva essere espresso alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che apparivano sprovviste di univocità probatoria nei confronti del ricorrente.
Si deduceva, al contempo, che il contenuto delle intercettazioni non poteva ritenersi corroborato dagli esiti, asseritamente positivi, dei rilievi stub effettuati nei confronti del ricorrente, atteso che l’attendibilità scientifica di tale mezzo prova postulava il suo espletamento entro il termine di sei ore dall’utilizzo dell’arma usata per commettere l’omicidio di NOME COGNOME; condizione cronologica, questa, non riscontrabile nel caso in esame. I rilievi stub, nfatti, erano stati eseguiti nei confronti dell’imputato dopo oltre tre ore da tale termine, rendendo l’esito della verifica inattendibile scientificamente e irrilevante ai fi della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato.
Osserva, in proposito, il RAGIONE_SOCIALEo che il nucleo probatorio essenziale su cui la Corte di assise di appello di Lecce fondava la conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME, relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo C, è costituito dagli esiti delle attività di intercettaz svolte nel corso delle indagini preliminari, passati analiticamente in rassegna nella decisione impugnata, che venivano correlati ai risultati delle verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti.
Tra queste captazioni, innanzitutto, occorre richiamare quelle citate dalla Corte di merito con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, tra le quali, seguendo l’ordine di esposizione della sentenza impugnata, occorre richiamare l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 21.26, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 21.39, tr NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 23.07, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 23.07, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 ottobre 2018, alle ore 23.10, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il fratello della compagna, NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 ottobre 2018, alle ore 23.13, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 23.15, tra NOME COGNOME e la compagna, NOME COGNOME.
Occorre, inoltre, occorre richiamare le captazioni citate dalla Corte territoriale con riferimento alla posizione dell’imputato NOME COGNOME, tra le quali, seguendo l’ordine di esposizione della decisione censurata, occorre richiamare l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 21.26, tr NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 21.39, tra NOME COGNOME e NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 22.25, tra NOME COGNOME e la figlia, NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 22.36, tra NOME COGNOME la figlia, NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il 24 luglio 2018, alle ore 23. tra NOME COGNOME e la moglie, NOME COGNOME; l’intercettazione registrata il
24 luglio 2018, alle ore 23.22, tra NOME COGNOME e la cognata, NOME COGNOME.
Di queste risultanze captative la Corte di merito forniva un’interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’esecuzione dell’omicidio di NOME COGNOME, che costituiva il frutto della conoscenza personale degli accadimenti criminosi acquisita dagli imputati, per avere partecipato alle operazioni che si concludevano con l’uccisione della vittima e alle attività svolte dopo l’omicidio, finalizzate all’occultamento delle possibili tracc del loro coinvolgimento nell’agguato mortale, allontanandosi da Melissano a bordo di un’autovettura noleggiata.
Questa certezza processuale derivava dal tenore dei colloqui richiamati, il cui contenuto risultava univocamente orientato in senso sfavorevole al ricorrente e a COGNOME, consentendo di corroborare l’ipotesi del loro coinvolgimento personale nell’esecuzione dell’omicidio in esame, reso evidente dalle febbrili conversazioni nelle quali gli imputati si trovavano coinvolti, nell’immediatezza dei fatti, nell’ar temporale compreso tra le ore 23.07 e le ore 23.22 del 24 luglio 2018, nel quale si registravano tredici comunicazioni. La collocazione oraria di queste conversazioni, peraltro, assume un rilievo probatorio pregnante, anche alla luce del fatto che l’omicidio di NOME COGNOME, secondo la ricostruzione medicolegale eseguita dal dottor NOME COGNOME, veniva eseguito la sera del 24 luglio 2018, tra le ore 23 e le ore 23.45.
Appare, in proposito, opportuno richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 131 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di assise di appello di Lecce evidenziava conclusivamente che «sono gli imputati che avvisano altri dell’accaduto e non il contrario»; informazioni che, all’evidenza, i ricorrenti erano in grado di fornire ai loro interlocutori per avere preso part personalmente all’omicidio di NOME COGNOME.
Gli esiti di tali captazioni, dunque, corroboravano l’ipotesi accusatoria, secondo cui l’omicidio di NOME COGNOME era stata eseguito da NOME COGNOME e NOME COGNOME poco dopo le ore 23 del 24 luglio 2018 e traeva origine dalle tensioni sviluppatesi nel mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE, nel quale gli imputati e la vittima gravitavano.
Né è possibile dubitare del coinvolgimento personale di NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle attività frenetiche che precedevano e seguivano l’omicidio di NOME COGNOME, emergendo tale dato probatorio dalla sequenza cronologica delle captazioni che si sono richiamate, compresa tra l’intercettazione registrata il 23 luglio 2018, alle ore 21.26 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME – che precedeva l’esecuzione dell’agguato – e l’intercettazione registrata il 24 luglio
2018, alle ore 23.22, tra NOME COGNOME e la cognata, NOME COGNOME, nella quale l’imputato forniva all’interlocutrice indicazioni sul parcheggio dell’autovettura Fiat Bravo, che era nella sua disponibilità.
Tali, convergenti, elementi probatori assumevano un rilievo sintomatico ancora più stringente, alla luce del fatto che le utenze telefoniche di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle ore successive all’esecuzione dell’omicidio di NOME COGNOME, dopo l’intercettazione delle ore 23.22, sopra citata, apparivano muoversi contestualmente, venendo registrate lungo lo stesso itinerario coperto dalle relative celle telematiche.
Venivano, infatti, registrati gli spostamenti congiunti delle due utenze telefoniche, a Gallipoli, a Lecce e a Melissano, in cui nelle prime ore del mattino successivo all’attentato mortale, i due imputati venivano controllati a bordo di un’autovettura Renault Modus – che era stata noleggiata il 23 luglio 2018, il giorno prima dell’omicidio di NOME COGNOME -, con la quale erano appena giunti sotto l’abitazione di NOME COGNOME, dove i RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Casarano, che conducevano le indagini, erano appostati in attesa del loro arrivo, li sottoponevano a fermo.
La circostanza che gli imputati erano stati assieme nelle ore successive all’omicidio, del resto, è avvalorata dal ritrovamento all’interno dell’autovettur Renault Modus, al momento del fermo di polizia, di due scontrini fiscali; uno rilasciato alle 0.18 del 25 luglio 2018 presso il “RAGIONE_SOCIALE” di Gallipoli e l’altro rilasciato alle ore 1.38 dello stesso giorno presso l’RAGIONE_SOCIALE” Lecce.
Questi spostamenti, al GLYPH contempo, costituivano la dimostrazione dell’atteggiamento di COGNOME e COGNOME finalizzato a precostituirsi un alibi, recandosi, tra l’altro, a Gallipoli e a Lecce, allo scopo di rappresentare la loro assenza dal territorio di Melissano, nel periodo immediatamente successivo all’omicidio di NOME COGNOME.
Il compendio probatorio, inoltre, veniva corroborato dagli esiti dei rilievi stub eseguiti nella prima fase delle indagini preliminari, al momento del fermo degli imputati da parte dei RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Casarano, avvenuto la mattina del 25 luglio 2008, con le modalità di cui si è detto. In particolare, rilievi stub, eseguiti a distanza di circa nove ore dal momento dell’assassinio di NOME COGNOME, consentivano di rinvenire residui da sparo sulle mani di NOME COGNOMECOGNOME sul sedile anteriore dell’autovettura Renault Modus dove era seduto NOME COGNOME al momento del fermo; all’interno dell’autovettura Fiat Bravo, che, nella tarda serata dell’omicidio, NOME COGNOME aveva parcheggiato davanti all’abitazione della cognata NOME COGNOME.
A ben vedere, la circostanza che gli imputati venivano sottoposti a controllo la mattina del 25 luglio 2018, mentre si trovavano a bordo dell’autovettura Renault Modus noleggiata il 23 luglio 2018, assume un elevato rilievo corroborativo dell’ipotesi accusatoria, proprio alla luce del ritrovamento di residui da sparo all’interno del veicolo; dato, quest’ultimo, che assume una valenza certamente maggiore rispetto al ritrovamento di analoghi residui all’interno della Fiat Bravo parcheggiata davanti all’abitazione di NOME COGNOME, nella tarda serata del 24 luglio 2018, atteso che nei giudizi di merito non si faceva piena chiarezza sull’utilizzo di questa vettura nel giorno dell’omicidio di NOME COGNOME.
Deve, per altro verso, evidenziarsi che il rinvenimento di particelle da sparo all’esito delle prove stub eseguite nell’immediatezza dei fatti, seppure non poteva ritenersi astrattamente esente da contaminazioni, atteso che i prelievi venivano eseguiti a distanza di tre ore dal limite massimo stabilito dalla comunità scientifica per garantire l’attendibilità dei rilievi espletati, assumeva un eleva sintomatico, se esaminato in correlazione con gli altri elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari; tutti orientati in senso sfavorevole a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
D’altra parte, l’ipotesi di una contaminazione dei reperti, prospettata dal consulente tecnico di parte, il generale NOME COGNOME, sembra collocarsi su piano meramente congetturale, atteso che, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, i militari che avevano eseguito i rilievi stub dopo il fermo degli imputati non avevano preso parte, per un lungo arco temporale precedente, ad alcuna esercitazione di tiro e non avevano utilizzato, per qualsivoglia ragionk le armi in dotazione. Si tratta, dunque, di una prospettazione rilevante su un piano tendenzialmente accademico, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, che ne escludeva la plausibilità, sul piano concreto, alla luce delle emergenze probatorie, che si orientavano univocamente contro NOME COGNOME e NOME COGNOME, attese le modalità con cui i residui da sparo venivano repertati all’esito delle prove stub eseguite la mattina del 25 luglio 2018, che imponevano di ritenere altamente improbabile l’ipotesi di una contaminazione dei reperti acquisiti dai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Casarano.
Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Lecce, che, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 150 e 151, osservava che «l’esito positivo dello stub sulle mani di COGNOME NOME; l’esito positivo dello stub all’interno dell’autovettura Fia Bravo, pacificamente in uso al COGNOME, e dell’autovettura Renault Modus, a bordo della quale venivano bloccati entrambi gli imputati la mattina successiva all’omicidio; le febbrili chiamate effettuate da entrambi gli imputati sin dal
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23.07 con cui annunciavano la morte del COGNOME e impartivano direttive a familiari e sodali, in assenza di comunicazioni di altri nei loro confronti; l’al falso del COGNOME; l’allontanamento, rimasto privo di spiegazione, per tutta la notte di entrambi gli imputati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti a lo carico, dovendosene necessariamente desumere, in assenza di ipotesi alternative lecite, che COGNOME NOME e COGNOME NOME siano gli autori dell’omicidio contestato».
4.4.1. Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla questione, strettamente correlata alle doglianze esaminate nel paragrafo precedente, che veniva prospettata in termini analoghi nel ricorso di NOME COGNOME, dell’assenza di premeditazione dell’agguato nel quale veniva ucciso NOME COGNOME, che si riteneva corroborata dalle emergenze probatorie.
Non occorre, invero, soffermarsi ulteriormente sugli scenari che inducevano la Corte di merito a ricondurre l’assassinio di NOME COGNOME nell’ambito delle tensioni maturate in seno al mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE nel quale maturava la decisione di uccidere la persona offesa, passati in rassegna nel paragrafo 4.4, cui si deve rinviare, alla luce dei quali deve ribadirsi che l’azion di NOME COGNOME e NOME COGNOME si inseriva in un progetto criminoso sedimentato, relativamente al quale non è possibile distinguere, se non artificiosamente, le varie fasi in cui si sviluppava l’azione omicida concretizzatasi nella sera del 24 luglio 2018. Rispetto a tale pianificazione, non assume un rilievo decisivo la mancata individuazione delle ragioni che avevano indotto i sicari a intervenire proprio in quella parte della giornata del 24 luglio 2018, inserendosi la loro decisione in una programmazione criminosa accurata, sviluppatasi nel contesto di fibrillazione maturato in seno al mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE, egemonizzato dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Non è, dunque, possibile ipotizzare, a sostegno dell’assenza di premeditazione nel comportamento criminoso di NOME COGNOME – e di NOME COGNOME, che, ai presenti fini, è sovrapponibile a quella del ricorrente – la natura non preventivamente concertata del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, per ipotizzare un siffatto contributo, occorreva che la condotta dei sicari si fosse presentata come assolutamente occasionale rispetto alla programmazione dell’uccisione di NOME COGNOME; connotazione, questa, che non è certamente ravvisabile nel ruolo esecutivo del ricorrente, inserito in un progetto criminoso sedimentato in un ampio arco temporale, rispetto al quale l’uccisione della vittima costituiva l’epilogo, quasi inevitabile, delle tensi maturate tra la persona offesa e la RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che prescinde dalla mancata individuazione delle ragioni che inducevano ad agire nella tarda serata del 24 luglio 2018.
Si muove, del resto, in questa direzione, l’utilizzo dell’autovettura Renault Modus, che era stata noleggiata il 23 luglio 2018 e che sarebbe stata restituita, secondo quanto concordato contrattualmente il 26 luglio 2018, a distanza di due giorni dall’esecuzione dell’omicidio di COGNOME, che trova la sua giustificazione unicamente nella programmazione criminosa, accuratamente predisposta dai sicari. L’impiego dell’autovettura noleggiata, peraltro, assume un rilievo probatorio ancora più pregnante, nella cornice probatoria prefigurata dalla Corte di assise di appello di Lecce, alla luce del fatto che il veicolo in questione veniva utilizzato dai sicari per allontanarsi da Melissano nella tarda serata del 24 luglio 2018 e farvi ritorno la mattina dopo, quando gli imputati COGNOME e COGNOME venivano fermati, a bordo dello stesso mezzo, dai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Casarano.
Occorre, pertanto, ribadire che le evidenze processuali e il contesto RAGIONE_SOCIALE, collegato al mercato degli stupefacenti RAGIONE_SOCIALE, nel quale maturava la decisione di uccidere NOME COGNOME, smentiscono l’estemporaneità dell’azione omicida, che appare priva delle connotazioni di occasionalità invocate dalla difesa del ricorrente, imponendo, al contrario, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., che deve essere ricostruita in termini oggettivi, tenendo conto della sedimentazione nel tempo del progetto criminoso, di cui i sicari avevano piena consapevolezza, rispetto al quale la scelta di intervenire nella tarda serata del 24 luglio 2018 non assume un valore decisivo ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza censurato. Il riconoscimento circostanziale, dunque, appare pienamente rispettoso del compendio probatorio acquisito nei confronti degli imputati COGNOME e COGNOME e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 241575-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si tratta, del resto, di un orientamento ermeneutico che si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, tuttora insuperato, che si attaglia perfettamente all’ipotesi omicidiaria che si sta considerando, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e
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qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall’art. 577, comma primo n. 3, cod. pen.» (Sez. 1, n. 4956 del 15/03/1993, Ardito, Rv. 194557-01).
In questa cornice, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle perveniva la Corte di merito, che nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 127, osservava: «Ricorrono dunque le diverse componenti della premeditazione: quella cronologica, avendo gli imputati avuto a disposizione un apprezzabile periodo di tempo tra risoluzione criminosa ed azione, sufficiente a farli riflettere sulla decisione presa; basti pensare alle precedenti circostanze in cui avevano più volte intimato agli antagonisti di “andare via” e di non ostacolare la loro egemonia nell’attività di spaccio di stupefacenti in quella zona sussistendo inoltre la componente psicologica consistente nel perdurare nella risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, chiusa ad ogni resipiscenza».
4.4.2. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, nella valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, che fanno espressamente riferimento a NOME COGNOME, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e del massime di esperienza, alla verifica dei quali il RAGIONE_SOCIALEo si deve attenere (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell’11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01).
Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa di NOME COGNOME, pur pregevolmente, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo RAGIONE_SOCIALEo, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dell
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motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, COGNOME, v. 208254-01).
In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un’operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini dell decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167-01).
Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato, sia nel ricorso di NOME COGNOME sia ne ricorso di NOME COGNOME, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate in concre risultino logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l’interpretazione delle captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all’operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici di merito leccesi sui risultati delle intercettazioni oggetto di vaglio, si ritiene utile richiama seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito dev accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, COGNOME, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414-01; Sez. 6, n. 17619 dell’08/01/2008, Gionta, Rv. 239724-01).
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Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).
4.4.3. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.5. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la parziale fondatezza dell’impugnazione di NOME COGNOME, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cui consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.
L’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, nel resto, deve essere rigettato.
Deve, infine, ritenersi parzialmente fondato il ricorso di NOME COGNOME, proposto a mezzo dell’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, articolato in due motivi.
5.1. Deve ritenersi fondato il primo motivo, prospettato in termini sovrapponibili al secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 T.U. stup., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo A, che si poneva in contrasto con gli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagin preliminari, che imponevano di escludere il coinvolgimento dell’imputato nelle attività consortili contestate.
Occorre, in proposito, ribadire, in linea con quanto si è evidenziato nel paragrafo 2.2, nell’esaminare il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, cui si deve rinviare, che il vaglio di questa doglianza postula la risoluzione della questione della sovrapponibilità del compendio probatorio di questo procedimento e di quello acquisito nel procedimento n. 5831/2019 R.G. G.I.P., che è collegata al problema dell’autonomia dei due giudizi, affermata in termini assertivi nella decisione censurata.
Ne discende l’assorbimento di questa doglianza nelle ragioni che impongono l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, i cui effetti si estendono ad NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., per le considerazioni esposte nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare ulteriormente,
per la compiuta ricognizione degli argomenti che impongono di ritenere assorbita la censura difensiva in esame.
5.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Lecce dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME per il reato di al capo C, che non poteva essere espresso sulla base delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, sprovviste di univocità probatoria.
Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessaria ai fini della decisione, relativamente al reato di cui al capo C, l’audizione ex art. 603 cod. proc. pen. del teste NOME COGNOME, la cui escussione avrebbe consentito di escludere il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’esecuzione dell’omicidio di NOME COGNOME.
5.2.1. Osserva, innanzitutto, il collegio che la conferma del giudizio di colpevolezza formulata dalla Corte di merito nei confronti di NOME COGNOME discende dall’univocità del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti, su cui ci si è analiticamente soffermati nel valutare la posizione del coimputato NOME COGNOME, nei paragrafi 4.4, 4.4.1 e 4.4.2, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere infondata la doglianza in esame.
Non può, in proposito, non ribadirsi che la posizione di NOME COGNOME è sovrapponibile a quella di NOME COGNOME, essendo i due imputati personalmente coinvolti nelle intercettazioni registrate nei segmenti temporali che precedeva e seguivano l’omicidio di NOME COGNOME, captate tra le ore 21.26 e le ore 23.22 del 24 luglio 2018, sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo 4.4, al quale s deve rinviare ulteriormente.
Tali conclusioni, peraltro, erano corroborate dal dato, processualmente incontroverso, secondo cui le utenze telefoniche di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nelle ore successive all’esecuzione dell’omicidio di NOME COGNOME, si muovevano contestualmente, venendo registrate lungo lo stesso itinerario e coperto dalle relative celle telematiche, rendendo pressoché certo che i due ricorrenti, dopo la realizzazione dell’agguato mortale erano stati assieme, fino a quando non venivano fermati la mattina successiva all’assassinio, il 25 luglio 2018, dai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE di Casarano.
Si tenga, infine, presente, in linea con quanto si è già affermato nel paragrafo 4.4, cui si rinvia ulteriormente, che le attività d’indagine venivano corroborate dagli esiti dei rilievi stub eseguiti il giorno dopo l’omicidio, che
consentivano di accertare la presenza di residui da sparo sulle mani di NOME COGNOME COGNOME sul sedile anteriore del veicolo dove era seduto NOME COGNOME al momento del fermo dei due imputati da parte dei militari casaranesi; prova, questa, che, seppure non del tutto attendibile sul piano scientifico, attesi i tempi d espletamento dei rilievi, laddove valutata in correlazione con tutti gli altr elementi probatori, convergeva nei confronti di NOME COGNOME – e del coimputato NOME COGNOME -, imponendo di confermare il giudizio di responsabilità formulato dalla Corte di merito.
A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che l’ipotesi alternativa, prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa di NOME COGNOME, finalizzata a escludere il suo coinvolgimento nell’omicidio di NOME COGNOME – che sarebbe stato commesso da terzi non identificati -, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 de 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186149-01).
5.2.2. Parimenti infondata deve ritenersi la correlata censura difensiva, relativa alla mancata audizione del teste NOME COGNOME ex art. 603 cod. proc. pen., finalizzata a dimostrare l’erroneità dell’individuazione di NOME COGNOME quale esecutore materiale dell’omicidio di NOME COGNOME.
Secondo la difesa del ricorrente, la rinnovazione parziale del dibattimento, finalizzata a escutere il teste NOME COGNOME, era funzionale a conoscere le ragioni per le quali, in un orario concomitante con l’omicidio, lo stesso si sarebbe dovuto incontrare con NOME COGNOME, avendogli inviato due messaggi, trasmessigli alle ore 21.17 e alle ore 21.21 del 24 luglio 2018, dal contenuto dei quali emergeva che i due soggetti avevano concordato un appuntamento per la tarda serata dell’omicidio, sul tenore del quale nei giudizi di merito non si era fatta chiarezza.
Osserva, in proposito, il RAGIONE_SOCIALEo che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessario l’esame del teste NOME COGNOME, che peraltro non era stato nemmeno identificato nei giudizi di merito, invocato ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., che postulava una rivalutazione complessiva degli accadimenti criminosi incompatibile con il compendio probatorio su cui ci si è diffusamente nei paragrafi 4.4, 4.4.1 e 4.4.2, cui si rinvi ulteriormente.
Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l’espletamento di ulteriori verifiche dibattimentali, nel caso di specie incentrate sull’escussione del teste NOME COGNOME, tenuto conto dell’univocità del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito nei confronti dell’imputato COGNOME, non era idoneo a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Lecce. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 128, in cui si evidenziava, con argomenti assolutamente pertinenti, anche alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo 5.2.1 (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, cit.), cui si rinvia, che la ragione che non consentiva l’accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. era «costituita dalla certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli autor dell’omicidio siano gli odierni imputati, dovendosi immediatamente evidenziare che la Corte condivide integralmente il percorso motivazionale del primo giudice, che ha già fondatamente disatteso gran parte delle doglianze difensive».
Pertanto, le richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale formulate nel giudizio di secondo grado nell’interesse di NOME COGNOME non erano meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”,
sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228-01).
Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, disposta ex art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito sian insufficienti e, per converso, che l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza, riguardante, nel caso di specie, gli autori dell’omicidio di NOME COGNOME. La disposizione dell’art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento all posizione di NOME COGNOME, su cui convergeva il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, già richiamato, di ammettere l’integrazione probatoria richiesta, sull’assunto che l’incombente istruttorio possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 237410-01; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, COGNOME, Rv. 228920-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, COGNOME, Rv. 227494-01).
5.2.3. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
5.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto da NOME COGNOME in accoglimento del primo motivo di ricorso, cui consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.
L’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, nel resto, deve essere rigettato.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Devono essere rigettati, nel resto, i ricorsi proposti dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Consegue a tali statuizioni processuali la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate dall’AVV_NOTAIO, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di leggi, nonché dalla parte civile NOME COGNOME, rappresentata dall’AVV_NOTAIO, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di assise di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.
Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate dall’AVV_NOTAIO COGNOME, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di leggi, nonché dalla parte civile COGNOME NOME, rappresentato dall’AVV_NOTAIO, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 2 marzo 2023.