Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30453 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che h concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La curatela del fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE” chiedeva al Tribunale d la restituzione di alcuni immobili colpiti da sequestro di prevenzione, in quanto r nella disponibilità di NOME COGNOMECOGNOME
Il tribunale rigettava l’istanza qualificandola come incidente di esecuzione.
Contro questo provvedimento di rigetto la curatela proponeva ricorso p Cassazione; la Prima sezione penale della Corte qualificava l’impugnazione co “appello contro il decreto di sequestro”, ed annullava senza rinvio il provvediment tribunale che aveva erroneamente qualificato l’istanza come “incidente di esecuzione”.
La Corte di L’Aquila, decidendo l’appello, lo rigettava rilevando (a) che la mancata partecipazione al procedimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, contrariamente a quanto dedotto, non aveva pregiudicato i suoi diritti, dato che il procedimento di prevenzione era stato sospeso a causa della morte del proposto e che, pertanto, il diritto di intervento avrebbe potuto essere esercitato quando il procedimento sarebbe stato riaperto, (b) che il giudicato civile – che attestava la simulazione della compravendita tra la società “RAGIONE_SOCIALE” ed il proposto non aveva valore, poiché il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione come previsto dall’art. 55, comma 3, d.lgs n. 159 del 2011.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: il provvedimento impugnato avrebbe illegittimamente confermato un provvedimento “inesistente” – ovvero quello di rigetto del Tribunale di Chieti – che era stato annullato “senza rinvio” dalla Cassazione. Anche la condanna alle spese sarebbe illegittima;
2.2. violazione di legge: la Corte di appello avrebbe illegittimamente omesso di motivare rinviando la decisione al tribunale di Chieti, di fronte al quale avrebbe dovuto essere riavviato il procedimento di prevenzione sospeso.
2.3. violazione di legge (artt.7, 23, 55, comma 3, d.ls n. 159 del 2011): poiché la domanda di accertamento della simulazione era stata trascritta precedentemente al sequestro, il difetto di partecipazione del terzo, ovvero della società ricorrente, avrebb dovuto comportare la nullità del sequestro;
2.4. violazione di legge: il giudicato civile che aveva accertato la nullità degli att compravendita non poteva essere considerato irrilevante. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Si premette che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello non “confermava” il provvedimento non più esistente in quanto annullato senza rinvio.
Invero, la Corte territoriale, decidendo sull’appello contro il decreto di sequestro – che non era stato oggetto di alcun provvedimento di annullamento -, confermava questo, e non il provvedimento annullato.
Sono, invece, fondati gli ulteriori motivi.
2.1.Secondo l’art. 55, comma 3, d.lgs n. 159, del 2011 nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalla L. n. 161 del 17 ottobre 2017 «se il sequestro riguarda beni
oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il dir proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il t sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedi prevenzione».
Nel caso in esame, la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto che il dif partecipazione della società ricorrente – che aveva trascritto la sua domanda riconoscimento della simulazione della vendita rrna il 20 novembre 2017, prima fosse emesso il decreto di sequestro (risalente al 20 dicembre 2018) – fosse irril a causa della sospensione del procedimento di prevenzione e della possibilità, società, di prendere parte al procedimento al momento della sua riapertura (pag. 4
Si tratta di una decisione illegittima, in quanto, la Corte territoriale ha valutare la sussistenza della nullità prevista dal combinato disposto degli artt. 7, comma 3, del d.lgs n. 159 del 2011.
La dedotta nullità avrebbe invece dovuto essere vagliata. Ed, in particolare, av dovuto essere verificato se il procedimento di prevenzione si è sviluppato nella vi delle norme come modificate della I. n. 161 del 2017 e se il difetto di partecipaz fosse rinvenibile sin dall’avvio del procedimento (in relazione al difetto di citazio società ricorrente) o da un momento successivo, ovvero dall’esecuzione del sequestro
Tale omesso controllo dovrà essere effettuato dalla Corte di appello, cui gli atti s trasmessi per il giudizio.
2.2. A ciò si aggiunge che la Corte di appello ha illegittimamente svalutato il giu civile, che attestava che l’atto di compravendita degli immobili vincolati è nu simulazione.
L’efficacia del giudicato civile, contrariamente a quanto ritenuto, non può “limitata” a causa della mancata sospensione del giudizio, a norma dell’art. 55, com del Codice antimafia. L’accertamento giudiziale svolto in sede civile – una volta com – ha infatti l’efficacia tipica del giudicato, nulla rilevando che il procedimento concluso in violazione dell’obbligo di sospensione previsto dall’art. 55, comma 3, d. 159 del 2011.
Sul punto si condivide la giurisprudenza secondo cui, in materia di identificazion crediti dei terzi, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge c in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell’accer definitivo in sede civile sull’ an e sul quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell’insussistenza delle co incolpevole affidamento del creditore (Sez. 1, Sentenza n. 4691 del 28/01/2020, Fran Rv. 278189 – 02).
Invero la previsione della sospensione (art. 55, comma 3, del Codice antimafia), ad evitare la celebrazione di giudizi paralleli (in sede civile e di prevenzione) ed e un favore per la primazia – se non altro temporale – del procedimento pubblic prevenzione. Tuttavia, il mancato rispetto di tale disposizione, in assenza di una pre legislativa che legittimi l’abbattimento del valore del giudicato, non toglie e all’accertamento effettuato in sede civile, che, se esistente, spiega i suoi eff nell’ambito del giudizio di prevenzione.
2.3. In conclusione, il provvedimento impugnato, afflitto, tra l’altro, da viola legge per carenza assoluta di motivazione sulla dedotta nullità deve essere annu senza rinvio.
Gli atti devono, essere trasmessi alla Corte di appello di L’Aquila che valuterà:
la sussistenza della nullità del decreto in sequestro ai sensi del combinato di degli artt. 7, 23 e 55, comma 3 d.ls n. 159 del 2011;
la legittimità del vincolo alla luce del giudicato civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Co appello di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2024
L’estensore
LaTresidente