Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 8 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse d NOME avverso l’ordinanza emessa in data 30 settembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanza aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare d custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Catanzaro proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendon l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione.
Assumeva, con riferimento al contestato delitto di estorsione, che il giudi del merito aveva omesso di valutare le doglianze difensive relative al
configurabilità del tentativo non punibile o della desistenza attiva ex art comma 3 cod. pen., osservando che la persona offesa aveva dichiarato che in una sola occasione l’imputato si era presentato al suo cospetto, nei loc della propria attività commerciale, chiedendogli un “regalo” senza proferir alcuna frase minacciosa, e che in relazione a tale evenienza il giudice de cautela aveva reso una motivazione meramente apparente.
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., assumendo che ai fini superamento della presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. dovevano esser valutati positivamente per l’imputato il lungo periodo di tempo (circ quattro anni) intercorso tra i fatti e l’applicazione della misura in atto i che il COGNOME non doveva rispondere del reato di cui all’art. 416 bis c pen. e la circostanza che lo stesso non risultava inserito in alcun cont associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero, deve osservarsi che, in tema di giudicato cautelare, preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più rido rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata a stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma sol questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione GLYPH avverso GLYPH le GLYPH ordinanze GLYPH in GLYPH materia GLYPH di misure cautelari personali (cfr. Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, Scala Rv. 286199 – 01).
Orbene, nel caso di specie, come già osservato dal Giudice della cautela, la difesa ha dedotto “l’asserito, minimo contributo del COGNOME nella complessiva vicenda estorsiva”, con particolare riferimento a un’ipotesi di desistenza volontaria o comunque di tentativo incompiuto, questione già esaminata dal Giudice per le indagini preliminari e già oggetto d riesame e di ricorso per cassazione e decisa dalla Suprema Corte con sentenza del 20 dicembre 2023.
Con il presente ricorso la difesa non fa che riproporre la medesima questione, che si risolve in una pretesa rivalutazione del quadr
indiziario che, in quanto già dedotta e decisa, e nel contempo non confortata da ulteriori emergenze, è inammissibile.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, avendo il Tribunale adeguatamente motivato in punto di mancato superamento della presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., osservando che “a fronte della estrema gravità della condotta, peraltro, come detto, aggravata dal cd. metodo mafioso e, di per sé, sintomatica di spiccata spregiudicatezza e pervicacia criminale, nonché alla luce della personalità negativa del ricorrente, quale tratteggiata negli atti del procedimento, il mero decorso del tempo – fra l’altro, per inciso, già oggetto di valutazione in sede di riesame – è dato senz’altro neutro, in quanto non atto a superare la duplice presunzione – sia pure relativa – di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della sola custodia in carcere”.
Il Giudice della cautela ha dunque dato conto in maniera logica degli elementi ostativi al superamento della detta presunzione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarat inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma I-
ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
GLYPH Il Presi ente
DEPOSITATO IN CANDELLARIA GLYPH SECONDA SEZIONE PENALE
Così deciso il 13/06/2024
Il Consigliere estensore
IL
GLYPH 19 sEr, 2024