Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15095 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
SANDRA RECCHIONE
– Relatore –
Sent. n. sez.569/25
CC – 26/03/2025
R.G.N. 3858/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LATINA il 26/01/1963
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di LATINA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, rigettava l’app e llo proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata in relazione al reato di usura.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen. art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbero state illogicamente svalutate le dichiarazioni della persona offesa che aveva escluso l’esistenza di un rapporto usuraio con il COGNOME; non sarebbe sufficiente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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a rendere inverosimili le dichiarazioni dell’offeso la circostanza che le queste fossero sfornite di qualunque supporto documentale che attestasse la regolarità dei rapporti (sussistenti e non negati) con il ricorrente;
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari: non sarebbe stato chiarito quali sarebbero le ragioni che avrebbero condotto alla valutazione circa la sussistenza del pericolo di inquinamento delle fonti dichiarative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1.In via generale il Collegio riafferma che in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 -01; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01).
Tanto rilevato, deve ritenersi non consentita la proposizione in sede di appello cautelare delle medesime doglianze già allegate e valutate in sede di riesame – come avvenuto nel caso di specie – in assenza di qualsiasi elemento di novità.
1.2. Nel caso in esame le doglianze proposte nei confronti della capacità dimostrativa del quadro indiziario si presentano, infatti, come meramente reiterative di quelle già avanzate in sede di riesame. Come puntualmente rilevato dal Tribunale il ricorrente non aveva allegato alcun elemento di novità.
Il tribunale ribadiva, comunque, che era pacificamente emerso il comune interessamento del COGNOME e dell’COGNOME in relazione al debito del COGNOME e che le dichiarazioni rese da COGNOME e da COGNOME non erano in grado di smentire l’ipotesi accusatoria, ma ne fornivano una sostanziale conferma.
Sia il COGNOME che il COGNOME confermavano, infatti, l’esistenza del debito e del suo ammontare, ma non fornivano spiegazioni in relazione alle criticità evidenziate in sede di riesame circa la inverosimiglianza dell’esistenza di un rapporto commerciale su base pattizia ‘ orale ‘, non assistito da alcuna contabilità (pag. 9 dell’ordinanza impugnata) . Si rilevava, pertanto, che l’allegazione di un comune commercio di auto continuava ad essere e asserita e sfornita di qualunque prova documentale.
Si tratta di una motivazione, accurata e logica, non rivisitabile in questa sede, che non si presta, pertanto, ad alcuna censura
1.3. Anche la doglianza relativa alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ed alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio non supera la soglia di ammissibilità.
Quanto al pericolo di reiterazione il tribunale rilevava che il COGNOME era vicino ad ambienti criminali di rilevante spessore, nell’ambito dei quali gravitava COGNOME e che le indagini avevano dimostrato che il sodalizio era operativo e diretto alla finalizzazione di estorsioni e di reati consumati, anche con il supporto di pubblici funzionari. Invero il COGNOME risultava vicino ad COGNOME non solo nella vicenda relativa a COGNOME: in particolare, era emerso che COGNOME ed COGNOME avevano gestito tramite prestanome il ristorante ‘ Giovannino al mare ‘ effettuando un notevole investimento. Si tratta di elementi che indicavano le strette correlazioni tra il ricorrente e le organizzazioni criminali agenti sul territorio, segnalando un sicuro pericolo di reiterazione (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio il tribunale rilevava, inoltre, che il tenore delle dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME rendeva necessario un approfondimento istruttorio e che tale emergenza indicava come attuale e concreto il rischio di inquinamento delle fonti dichiarative da parte del COGNOME, ove non contenuto attraverso un adeguato presidio cautelare (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME