Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Maddaloni il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Etterbeck (Belgio) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 gennaio 2024;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, c ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentiti l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, e l’AVV_NOTAIO, chfens degli imputati COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi rico
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 15 febbraio), in parziale riforma di quella di condanna pronunciata in primo gr dal Gup del Tribunale di Napoli in sede di giudizio abbreviato, ha per quel che rileva in que sede: ridotto ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena inflitt COGNOME NOME per tre episodi rubricati sub art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; riconosciute a COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche – equivalenti rispetto a contestata recidiva – riducendo ad anni sei e mesi otto di reclusione la pena inflitta al pre per violazioni dell’art. 74, comma 6, e degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup.; ri ad anni due e mesi quattro di reclusione la pena inflitta a COGNOME NOME, condannato per violazioni dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 199 GLYPH degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit.
Avverso la sentenza di appello gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno propost ricorsi, nei quali deducono i seguenti motivi, che si provvede a sintetizzare a norma dell’art. comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
COGNOME NOME: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’afferma di penale responsabilità per i tre episodi di cessione di stupefacenti (capi 15, 18 e 18 assenza di elementi probatori idonei. Al riguardo, si evidenzia che tale decisione si pone in to contrasto con quanto ritenuto, in sede cautelare, da questa Corte che ebbe a annullare – per profilo relativo alle esigenze cautelari, ma evidenziando chiaramente l’insufficienza della gr indiziaria – l’ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei confronti del ricorrente; si rileva an che i giudici di merito, basandosi sui medesimi elementi probatori valutati insufficienti Cassazione per fondare la misura cautelare, li abbiano ritenuti idonei a giustificare la condan in una situazione, invece, caratterizzata da tutta una serie di dubbi circa l’effettiva rifer ricorrente dei fatti contestati (e si riportano una serie di emergenze probatorie che la Cor appello avrebbe totalmente frainteso o valutato in modo apodittico); 2): violazione di legg vizio della motivazione in merito al rigetto della richiesta di applicazione della causa punibilità ex art. 131 bis cod. pen., fondata su una motivazione che – oltre che graficamente incompleta mancando alcune parole, il che non consente di comprendere appieno il ragionamento della Corte – risulta manifestamente illogica in quanto non ha tenuto conto dell concreta modesta gravità dei fatti e dello stato di incensuratezza del ricorrente al quale stati, in modo apodittico, attribuiti uno stato di “scaltrezza” e di “disponibilità a delinq infine, viene censurata la motivazione – ritenuta apodittica e manifestamente illogica – co quale si è respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla dell’asserita inesistenza di elementi favorevoli, senza considerare, oltre allo sta incensuratezza, il fatto che l’imputato aveva interrotto ogni rapporto con il COGNOME (press
cui azienda casearia lavorava all’epoca dei fatti e con il quale avrebbe concorso nelle cessioni droga) venendo regolarmente assunto presso uno stabilimento caseario con regolare contratto di lavoro, come da documentazione versata ai Giudice dell’appello e non valutata nella sentenza impugnata.
COGNOME NOME e COGNOME NOME: 1) primo motivo, comune a entrambi, declinato come violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata che non si sarebbe avveduta che la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale, formalizzata difensore degli imputati munito di procura speciale, era relativa solo al capo 1 (partecipazi all’associazione ex art. 74 T.U. Stup.) e comunque ha affrontato anche i temi relativi a coinvolgimento dei ricorrenti in tutti gli addebiti contestati, con motivazione indicata illogica e contrastante con le prove acquisite nel giudizio di primo grado; 2) ulteriore dogl comune a entrambi (trattata nel secondo motivo da COGNOME e nel terzo motivo da COGNOME): violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione c “reati satelliti” ex art. 73, comma 5, T.U. Stup. determinata nella misura di tre mesi di reclusione per ciascuno di essi senza che sul punto sia stata fornita una motivazione, e comunque non tenendo conto della concreta modesta gravità dei fatti.
Il solo COGNOME deduce un ulteriore motivo relativo a violazione di legge e viz motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato su motivazioni illogiche e sostanzialmente riferite alle ragion le quali esse sono state invece concesse al coimputato COGNOME, che era coinvolto in modo molto più significativo nel delitto associativo e per di più risulta gravato dalla recidiva
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato da COGNOME NOME è manifestamente infondato e dunque inammissibile, mentre il ricorso in favore di COGNOMENOME è parzialmente fondato.
Inammissibile è il motivo, comune a entrambi i ricorrenti sopra indicati, con il qual deduce vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità. Invero, d verbale dell’udienza del 15 novembre 2023 risulta che i difensori dei due imputati “muniti procura speciale, che depositano in atti, rinunciano ai motivi di appello di merito”. Sebben sentenza di appello si sia espressa – seppur in modo sintetico (pag. 6 e 8) – su profili relati sussistenza della penale responsabilità dei due imputati, le doglianze formulate sul punto n ricorsi risultano chiaramente inammissibili, atteso che la rinuncia parziale ai m d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai ca oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongo censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le que
relative ai medesimi motivi, risultando preclusa la possibilità di proporre o rilevare d’uff sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatt l’imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all’affermazione della responsabilità pe Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01).
2.1. Ugualmente inammissibile è l’altro motivo, comune a entrambi i ricorrenti, con il qu si censura la dosimetria della pena in sede di continuazione dei reati. L’aumento per continuazione è stato determinato nella misura di tre mesi per ciascun reato satellite (art comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, fattispecie con pena compresa tra sei mesi e quattro anni di reclusione), di tal che non emerge alcun vizio di motivazione. Sul punto si è infatti precisat «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionator modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specif e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (così, Sez. 6, n. 44428 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
Da ciò consegue la condanna di COGNOME NOME – il cui ricorso è totalmente inammissibile – al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi dai quali ricavare assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione dinanzi a questa Corte, della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
3. Fondato è, invece, l’ulteriore motivo dedotto dall’imputato COGNOME in relazione al din di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto della Cort di appello non risulta infatti adeguata. Viene al riguardo evidenziato (pag. 8) che “all’imp non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche atteso che le medesime sono state concesse all’imputato COGNOME al fine di “neutralizzare” la contestata recidiva (in tal s si è preso atto che la rinuncia ai motivi di appello costituisce sia pur in misura min nell’ambito di una valutazione di maggiore pericolosità sociale) … nel caso del COGNOME ritenuto di poter tenere conto della rinuncia ai motivi di appello nella valutazione ex ar (valorizzando la condotta susseguente al reato si è inciso sulla dosimetria della pena)”.
3.1. E’ vero che, in linea AVV_NOTAIO, non sussiste il vizio della contradditt di motivazione della decisione che da un lato ritiene inapplicabili le attenuanti generiche p modalità dell’azione criminosa in relazione alla personalità dell’imputato e dall’altro la pena inflitta, trattandosi di operazione rispondente ai canoni indicati nell’art 133. c (Sez. 1, n. 4014 del 16/01/1980, Fortuna, Rv. 144781 – 01). Peraltro, recentemente, questa Sezione ha avuto modo di rilevare che «premesso che le attenuanti generiche presuppongono una valutazione complessiva, che tenga conto della gravità della condotta, come pure di ulterio elementi quali il comportamento processuale … il diverso trattamento sanzionatorio riserva nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situaz prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli (Sez.3, n. 9450 d
24/2/2022, COGNOME, Rv. 282839). Tale principio va letto alla luce di quello secondo cui sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generic in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivam contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati (Sez.3, n. 40322 23/6/2016, C., Rv. 268276 – 01)», concludendosi che, dunque, sussiste disparità di trattamento rilevabile nel giudizio di legittimità, nel caso di riconoscimento delle circostanze att generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, se non è forn logica e adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità delle c:ondo rispettivamente contestate e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno (Sez. 6, n 12692 del 30/01/2024, Ardizzone, Rv. 286191 – 02).
Nella specie, la motivazione adottata dalla Corte territoriale per negare al COGNOME circostanze attenuanti generiche – invece concesse al coimputato COGNOME COGNOME non risulta logica atteso che entrambi avevano rinunciato ai motivi di appello, che i fatti commessi da COGNOME sono decisamente più gravi di quelli a carico di COGNOMECOGNOME come evidenziato dalle pene inflitt predetti in primo e secondo grado, e che a carico di COGNOME – a differenza del COGNOME è sta applicata la recidiva specifica e infraquinquennale, espressiva di una maggiore pericolosi sociale.
Pertanto, sulla base dei parametri di valutazione indicati dalla Corte di appello, r contraddittoria l’esclusione delle attenuanti generiche disposta nei confronti di COGNOME, p che i medesimi parametri hanno condotto a diversa e più favorevole decisione, peraltro nei confronti di soggetto autore di fatti ritenuti di maggiore gravità e nei cui confronti applicata la recidiva a effetto speciale. Si impone, dunque, relativamente a COGNOME NOME , l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in merito all’esclusione delle atl:enua generiche, con declaratoria ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. della irrevoca dell’affermazione della penale responsabilità del predetto imputato.
4. Fondato è il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Come rilevato dall’imputato, in sede cautelare questa Corte (Sez. 6, n. 46945 de 25/10/2022, COGNOME) aveva evidenziato che «Relativamente alla gravità indiziaria, la sin operata dal Tribunale, sulla base dei contenuti dell’ordinanza genetica, si espone ai ri difensivi, sia con riguardo alla ricostruzione dell’episodio della consegna di droga a Berna COGNOME presso il RAGIONE_SOCIALE, che forma oggetto del capo 15, sia con riguard agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale a conferma, riguardanti l’episodio coinvo COGNOME NOME, cioè l’invito rivolto da NOME a pesare e mettere in tasca il formaggio, che sottenderebbe una consegna di stupefacenti, nonché le dichiarazioni rese da altri acquirenti come lo stesso COGNOME e NOME. Va infatti rimarcato che con riferimento all’episodio d consegna di «formaggio» a NOME COGNOME, il Tribunale ha valorizzato una conversazione tra costui e NOME COGNOME e una successiva conversazione tra NOME e NOME, ma senza che sia
stato concretamente attestato che la consegna operata da NOME NOME riguardato NOMENOME dovendosi a tal fine valorizzare il tempo trascorso e soprattutto il fatto, che, per q difensivamente attestato, non consta che NOME NOME individuato NOME come soggetto che gli cedeva o gli aveva ceduto la droga fornita da NOME COGNOME. Inoltre, relativamente a elementi di conferma, si osserva in primo luogo che gli stessi sono riferibili a contestazion riguardo alle quali il G.i.p., nell’ordinanza genetica, aveva escluso la gravità indiziari dunque non potevano essere recuperati al fine di suffragare il quadro indiziario relativo ad diverso reato, in assenza di una complessiva rivisitazione degli elementi acquisiti e di specifico confronto con l’ordinanza genetica. In secondo luogo va rimarcato come alla luce d quanto attestato nel ricorso, ove sono riportati i sunti delle conversazioni intercettate, così posti a fondamento della richiesta del P.m., l’episodio culminato nell’invito a pesare e metter tasca il formaggio non può dirsi con certezza riferibile ad un colloquio intercorso con COGNOME menzionato da NOMENOME ciò che trova riscontro, secondo le deduzioni difensive, nel fatto ch NOME non aveva fatto riferimento a consegne effettuate da COGNOME, fermo restando che anch l’ulteriore acquirente NOME si era limitato a riferire genericamente di sapere che NOME spacciava per NOME COGNOME, ma senza che il predetto NOME ricevuto droga da COGNOME. Alla resa dei conti il quadro indiziario è stato ricostruito dal Tribunale sulla base di valu congetturali e sulla base della valorizzazione di elementi non corrispondenti al dato acquisito, che imporrebbe un nuovo esame» (pag. 3-4). Ciò evidenziato in riferimento alla carenza di gravità indiziaria, la Cassazione nell’occasione aveva rilevato che, ai fini dell’annullamento s rinvio dell’ordinanza cautelare genetica, «assume rilievo dirimente la fondatezza del moti relativo alle esigenze cautelari».
4.2. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, da tale pronuncia di legittimità n deriva un vincolo diretto nel giudizio di merito, quasi che possa replicarsi in via interpreta con effetti ancor più ampi, la disciplina che era contemplata nel comma 1 bis dell’art. 405 cod. proc. pen. (secondo la quale al termine delle indagini preliminari il Pubblico ministero obbligato a chiedere l’archiviazione quando la Corte di cassazione si era pronunciata in ordin alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e non erano stati acquisiti, successivame ulteriori elementi a carico dell’indagato); previsione, come noto, dichiarata incostituzionale la sentenza n. 121 del 2009. Cionondimeno, va rilevato che il giudizio di merito si è svolt sede di giudizio abbreviato, dunque utilizzando i medesimi elementi probatori valorizzati ambito cautelare e da questa Corte ritenuti in detta fase inidonei a supportare la necessar gravità indiziaria. In tale situazione, è necessario che il Giudice di merito fornis motivazione idonea a dare conto di avere affrontato, e superato in modo adeguato, le critici evidenziate nel “giudicato cautelare”. Nel caso in esame tale onere motivazionale non è stat assolto. Invero, con riferimento al capo 15, la Corte territoriale supera le doglianze difensi poche battute (da fine pag. 10 all’inizio di pag. 11) non confrontandosi con i rilievi emer dalla pronuncia di legittimità, nella quale si era evidenziato che difettavano concreti element ritenere che COGNOME NOME in effetti consegnato lo stupefacente a NOME che
peraltro, non lo ha mai indicato (essendosi limitato a dichiarare che “ogni tanto mi rivolge lui per acquistare qualche dose”: pag. 11).
Ugualmente insufficiente risulta la motivazione in riferimento ai capi 18 e 18.5 (cession due occasioni di stupefacente a tale COGNOME NOME). Sul punto, non appare persuasiva l’argomentazione secondo cui il contenuto delle intercettazioni ha dimostrato coinvolgimento dell’imputato nei fatti contestati, attesa la genericità delle espressioni uti (il “formaggio”) specie considerato che f in effetti í l’imputato lavorava nello stabilimento caseario. Così, la sentenza impugnata dà atto che in una conversazione (relativa all’episodio del 1 febbraio 2020: capo 18.5) COGNOME chiede a COGNOME, che gira la richiesta a COGNOME, “20 Kg formaggio e qualche altra cosa da 45 euro”, da ciò deducendosi che “anche in questo caso certa è la disponibilità di sostanza stupefacente da suddividere in dosi per la successiva consegna COGNOME“; ossia dando per certo ciò che doveva essere provato. Peraltro, anche in questo caso l’acquirente, ossia COGNOME, non ha indicato COGNOME come colui che gli ha consegnato la dro Inoltre, dal complessivo tenore della motivazione emerge che la Corte territoriale /dalla ritenuta responsabilità per il capo 15 / trae significativi elementi a carico anche per le ulteri contestazioni: con la conseguenza che le rilevate criticità in ordine al primo capo si rifl anche sulla tenuta logica della motivazione per le ulteriori imputazioni.
Le suesposte considerazioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale che procederà, alla luce delle indicazioni sopra ripo a nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità dell’COGNOME. Gli ulteriori motivi de del predetto imputato sono, allo stato, assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appe di Napoli, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., d la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità del pre imputato.
Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nu giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Presidente