Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3095 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE NOME NOME NOME BRACIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, conseguentemente confermando l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 30 maggio 2023 in relazione all’imputazione allo stesso ascritta ai sensi degli artt. 629, comma primo e secondo in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., per la quale il ricorrente veniva condanNOME ad esito di rito abbreviato alla pena di giustizia.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché contraddittoria e illogica in relazione agli artt. 299, comma 2, cod. proc. pen. e art 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.; la motivazione è scarna e condivide in modo apodittico le considerazioni del Gip, senza tener conto dell’esito del giudizio ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tal senso si deve ritenere del tutto irrilevante il richiamo alla ordinanza genetica, mentre si è omesso di considerare che il fatto, come allegato dalla difesa, non era particolarmente grave, tanto che era stata riconosciuta la attenuante di cui all’art. 62, n.4 e 6, cod. pen. e non er stato applicato l’aumento per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen.; il Tribunale si è limitato ad affermare mediante ricorso ad una formula di stile che il riconoscimento delle due attenuanti non ridimensiona la gravità del quadro probatorio.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione; il richiamato precedente per evasione non può essere ritenuto una valida argomentazione per escludere la sostituzione della misura, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che l’episodio deve essere ritenuto di lieve entità poiché posto in essere dal ricorrente al solo fine di acquistare cocaina e non perché lo stesso fosse effettivamente inserito in un contesto criminale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
I motivi sono tutti strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, motivazione contraddittoria e illogica, violazione di norme processuali), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità, sebbene non intitolata come manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo il Tribunale riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del NOME.
Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugNOME, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se i provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, COGNOME., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, COGNOME, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863-01).
Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi
con carattere di novità, non potendosi ritenere tale l’esito del giudizio relativo al quantificazione della pena in primo grado, in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, così come l’affermazione relativa al realizzato risarcimento del danno, a fronte di dati chiari riportati dal Tribunale, come le caratteristiche dell’azione, oltre all’essere stata la condotta posta in essere durante la sottoposizione del ricorrente alla misura della sorveglianza speciale nel momento in cui poneva in essere la condotta contestata. Elementi questi ritenuti rilevanti e significativi, in assenza di fatti nuovi ed effettivamente tali nella loro portata, se che il ricorrente si confronti effettivamente con tale logica motivazione
. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l’assenza di ulter elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell’emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente ad esito di giudizio abbreviato. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, COGNOME. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, COGNOME, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, COGNOME, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, COGNOME, Rv. 246868-01). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l’appello. Inoltre emersa la particolare rilevanza della pena inflitta in dibattimento, anche ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Non ricorre dunque alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione e del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale.
Il Tribunale ha dunque correttamente applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione d quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle -spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 novembre 2023.