Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22062 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 04/06/2025
R.G.N. 10478/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 10/10/1974 avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni degli avv. COGNOME e COGNOME che hanno replicato alle conclusioni del pubblico ministero e insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame, ha respinto l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME quale titolare della ditta individuale omonima, avverso l’ordinanza del 16 settembre 2024 con cui era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo già disposto con provvedimento del GIP del Tribunale di Catanzaro dell’8 aprile 2023.
Il sequestro Ł stato disposto ex artt. 321 comma 2 cod.proc.pen. e 240, 322 ter e 640 quater cod.pen. ed Ł finalizzato alla confisca delle somme di denaro insistenti sui conti correnti e delle altre disponibilità finanziarie del Cerminara, indagato in ordine ai reati di truffa aggravata e di falsa attestazione meglio precisati ai capi A e B dell’incolpazione.
Si contesta all’indagato l’indebita percezione di aiuti erogati dall’Unione europea per un ammontare complessivo di oltre 260.000 euro, avendo egli attestato falsamente la sussistenza dei presupposti giuridici prescritti dalla normativa di riferimento e legittimanti l’adozione dei provvedimenti adottati, dal 2016 al 2022.
In particolare, si contesta al COGNOME di avere al fine di ottenere titoli PAC falsamente dichiarato di essere un nuovo agricoltore, qualifica, secondo la prospettazione accusatoria, attribuibile soltanto a coloro che avevano iniziato la propria attività dopo il 2013, nonostante avesse già svolto tale attività dal 1999 e almeno sino al 2008;
al fine di ottenere la disponibilità di terreni da indicare nelle istanze di contribuzione agricola, stipulato contratti di concessione in affitto con l’azienda RAGIONE_SOCIALE, rilasciando false dichiarazioni, e in particolare di essere in regola con il pagamento delle imposte, requisiti la cui assenza non gli avrebbe consentito di accedere ai contratti richiamati, con la conseguente impossibilità di accedere ai contributi.
Dal tenore del provvedimento impugnato emerge che avverso il decreto genetico era stata proposta procedura di riesame ai sensi dell’art. 324 cod.proc.pen., che aveva confermato il
sequestro, con ordinanza impugnata dinanzi a questa Corte, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso.
Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale ha respinto l’istanza di revoca, osservando che gli elementi di novità presentati dalla difesa non erano idonei a scalfire il quadro indiziario originario, cristallizzato dal giudicato cautelare.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso COGNOME, deducendo:
2.1 Violazione di legge e in particolare degli art. 321 cod.proc.pen.e 640 bis cod.pen. per insussistenza del fumus del delitto di truffa ipotizzato e per omissione della motivazione sul punto.
Osserva il ricorrente che, secondo la prospettazione accusatoria, l’indagato avrebbe stipulato dei contratti RAGIONE_SOCIALE con la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un atto di notorietà attestante una sua condizione personale e giuridica non veritiera.
Con l’istanza di revoca del sequestro la difesa aveva presentato nuove prove tese a dimostrare l’insussistenza nel merito del mendacio ipotizzato, in quanto:
la posizione del ricorrente era regolare rispetto al Fisco, avendo avanzato istanza di rateizzazione di tutte le cartelle; la documentazione di salubrità del bestiame era stata prodotta e il predetto non aveva riportato condanne penali; la presunta dichiarazione falsa non si porrebbe in rapporto di strumentalità col procedimento volto a ottenere i contributi per gli anni sino al 2019, in quanto antecedenti alla dichiarazione, presentata solo in data 18 giugno 2020; dal 2016 al 2020 i terreni erano stati condotti da NOME COGNOME in quanto subentrato nel rapporto contrattuale di affitto con Calabria verde originariamente stipulato con il padre, deceduto nel 2016.
Rileva inoltre il ricorrente che nel medesimo procedimento, avente ad oggetto il sequestro preventivo nei confronti di altro soggetto avente posizione analoga a quella del Cerminara, questa Corte di Cassazione con sentenza n. 13056/2024 ha affermato che il requisito da attestare per poter accedere alle sovvenzioni era soltanto quello di esercitare l’attività agricola e di avere la disponibilità effettiva dei terreni, mentre l’attestazione che si assume essere falsa era stata resa per ottenere la disponibilità dei terreni dall’Ente regionale; aveva pertanto cassato il provvedimento emesso in quel giudizio poichØ non precisava quale mendacioavrebbe reso l’indagato agli organi deputati all’erogazione dei contributi europei; in sede di rinvio, il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo, ma la relativa ordinanza era stata annullata nuovamente, con sentenza n. 40521 del 2024, in quanto non si era uniformata alla sentenza rescindente e nessuno dei chiarimenti richiesti dalla Corte Suprema era stato fornito.
A giudizio del difensore l’ordinanza impugnata presenta le medesime carenze motivazionali ed Ł incorsa nei vizi di erronea applicazione dell’art. 640 bis cod.pen. che hanno determinato l’annullamento della Corte di Cassazione.
2.2 Violazione dell’art. 640 bis cod.pen., dei regolamenti UE 639/2014 e 1307/2013, dell’art. 2135 cod. civ., dell’art. 321 cod.proc.pen. per insussistenza del fumus con conseguente nullità dell’ordinanza, poichØ l’incolpazione di truffa ipotizza che, al fine di ottenere i contributi nell’anno 2016, COGNOME avesse dichiarato falsamente di rivestire la qualifica di ‘nuovo agricoltore’ attribuibile soltanto a coloro che avevano iniziato la loro attività dopo il 2013, mentre risultava che lo stesso aveva iniziato l’attività agricola relativa a colture olivicole sin dal 1999, era iscritto all’Inps dal 2004 versando contributi sin dal 2006. La difesa aveva dedotto che il ricorrente nel 2016 aveva presentato la domanda quale nuovo agricoltore nel rispetto degli artt. 28 e 30 del regolamento UE, secondo cui sono considerati nuovi agricoltori quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell’anno 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l’anno nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola, nonchØ la persona fisica o giuridica che nel corso dei 5 anni precedenti l’invio della domanda non ha praticato per conto proprio alcuna attività agricola.
PoichØ non emergono elementi per affermare che il ricorrente abbia svolto attività agricola nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di accesso ai contributi e cioŁ negli anni 2011 2015, le circostanze valorizzate nell’ordinanza non sono rilevanti in quanto non Ł provato che nel lasso temporale che va dal 2008 al 2016, data di presentazione della domanda, il ricorrente abbia posto in essere attività agricola, proprio come richiesto dall’art. 30 del regolamento Ue. Ne deriva che la motivazione dell’ordinanza Ł solo apparente poichØ completamente disancorata dalla documentazione e priva di motivazione in ordine alle circostanze allegate dalla difesa.
2.3 Con nota trasmessa il 26 maggio u.s. gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori dell’indagato, hanno replicato alle conclusioni formulate dalla Procura generale, osservando che le stesse non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte e con i provvedimenti adottati nei confronti dell’indagato COGNOME richiamati nel ricorso, e che la presunta falsa attestazione del 18 giugno 2020 non potrebbe comunque collocarsi in rapporto di strumentalità con le domande di pagamento per i contributi comunitari presentati in epoca precedente. Osserva la difesa che la requisitoria del PG ha eluso il problema relativo al fatto che l’odierno indagato Ł subentrato nella posizione del padre deceduto nell’anno 2016, come da contratto di subentro.
Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, le conclusioni non si confrontano con quanto dedotto in sede di appello cautelare per cui, ai sensi dell’art. 30 del regolamento UE n. 1307 del 2013 paragrafo 11 lettera B risulta essere nuovo agricoltore colui che nel corso dei 5 anni precedenti l’inizio dell’attività agricola non abbia praticato in nome e per conto proprio alcuna attività, nŁ abbia esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a tale attività .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non Ł fondato.
Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, Ł ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La piø autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).
Occorre inoltre rilevare nel caso di specie si versa nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro e che, essendo già stato proposto riesame avvero il provvedimento genetico, ordinanza di riesame la cui impugnazione Ł stata definita inammissibile con sentenza di questa Corte, Ł intervenuto il cd. giudicato cautelare, che solo elementi fattuali nuovi possono consentire di superare.
Ed infatti Ł pacifico in giurisprudenza che la preclusione del giudicato cautelare opera allo stato degli atti, ed Ł preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 – 01). Infine, giova ricordare che detti nova, devono essere esposti con l’istanza di revoca enon possono essere articolati per la prima volta in sede di legittimità.
Ciò posto, va osservato che il Gip ha respinto l’istanza di revoca osservando che non si fondava su elementi di prova nuovi, ma su una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto già
indicate nell’ordinanza genetica e sull’asserita erronea interpretazione di norme giuridiche da parte del decreto di sequestro, elementi che risultavano coperti dal giudicato cautelare e non integravano il carattere di novità;
che con i motivi di appello il ricorrente non si Ł confrontato con la succinta motivazione del GIP e ha riproposto pedissequamente i motivi a sostegno dell’istanza di revoca, senza evidenziare il loro carattere di novità;
che il Tribunale ha motivatamente ribadito che gli elementi addotti dal ricorrente non integrano i nova idonei a confutare la prospettazione accusatoria e a escludere il fumus del reato e si Ł comunque confrontata con l’assunto difensivo, ribadendo che:
i contratti di ‘fide pascoli’ stipulati dal COGNOME con la Regione Calabria avevano solo il fine di avanzare istanza di contributi europei, considerato che COGNOME aveva affittato a terzi piø della metà dei terreni di cui era titolare, e presupponevano dichiarazioni non veritiere dell’indagato in ordine alla regolarità della sua posizione fiscale; che infatti COGNOME nel 2020 aveva dichiarato di essere in regola con il Fisco mentre nel 2016, a seguito della morte del padre, era succeduto nei debiti a suo carico, non risultando provata l’eventuale rinunzia all’eredità ed, anzi, emergendo che aveva presentato, ma solo nel 2019, domanda di rottamazione, a saldo e stralcio delle cartelle per la loro rateizzazione;
che la richiesta di contributi europei si fondava sul mendacio in ordine alla qualità di nuovo agricoltore poichØ almeno fino al 2008 NOME aveva svolto attività agricola e beneficiato di contributi.
1.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa non contesta in modo specifico l’asserita mancanza del carattere di novità degli elementi posti a fondamento della revoca e introduce considerazioni del tutto sganciate dai motivi su cui si fondava l’istanza e dagli elementi di novità sin qui dedotti per superare il giudicato cautelare: in particolare valorizza e fa proprie le motivazioni che questa Corte ha formulato per annullare il provvedimento di rigetto del riesame del decreto di sequestro emesso nel medesimo procedimento nei confronti di altro agricoltore beneficiario di contributi europei, senza considerare la diversa natura dell’impugnazione proposta in quella sede e la presenza nell’odierno giudizio di un provvedimento definitivo, che ha confermato il decreto genetico.
Così facendo, la difesa formula una censura non consentita, anche perchØ fondata su argomentazioni eccentriche rispetto al contenuto dell’istanza di revoca e alle motivazioni del rigetto, censura che potrà, al piø, riproporre tramite una nuova istanza.
1.2 Il secondo motivo attiene al requisito di nuovo agricoltorerichiesto per l’erogazione dei contributi europei e, al riguardo, dalla lettura dei regolamenti richiamati dalla difesa risulta che in effetti nella qualifica di agricoltore che inizia a esercitare l’attività agricola rientra anche colui che nei 5 anni precedenti la domanda di contributi non abbia svolto attività agricola; ma dal tenore del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale ha ritenuto di desumere tale condizione dalla constatazione che Cerminara almeno fino al 2008 aveva svolto attività agricola e ricevuto contributi ed Ł verosimile che abbia continuato; il ricorrente non deduce elementi di novità per confutare tale assunto, esposto anche nell’incolpazione provvisoria, ma si limita a richiamare la corretta interpretazione della norma da applicare, contestando l’assenza di emergenze processuali concrete che dimostrino l’attività agricola del Cerminara nei cinque anni precedenti alla domanda e quindi l’inesistenza del requisito prescritto.
Deve convenirsi con il difensore che Ł onere dell’accusa, per dimostrare il mendacio dell’indagato nella presentazione della domanda di contributi, provare l’assenza del requisito prescritto, che incide sul fumus del reato, ma, nel caso in esame, la difesa non considera che deve confrontarsi con il giudicato cautelare e deve indicare elementi di novità idonei a confutare la prospettazione accusatoria, fondata su una deduzione logica che ha trovato conferma in sede di
riesame.
Il ricorso contesta, invece, la valutazione che degli originari elementi di prova avrebbe compiuto il Tribunale: ma, in tal modo non solo non si confronta con il giudicato cautelare, ma al di là dell’enunciazione formale del motivo, esso finisce per lamentare un vizio di motivazione della decisione, non deducibile con il ricorso per Cassazione in questa materia (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.).
2.Per queste considerazioni il ricorso deve essere respinto con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME