Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18592 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta Nei confronti di NOME COGNOME nato a Gela il 21/06/1990
avverso la ordinanza del 09/01/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, a seguito dell’appello proposto nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza emessa il 20.12.2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale al predetto è stata applicata la custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., 71 d. leg.vo n. 159/2011, ha annullato la decisione revocando la ordinanza custodiale.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo inosservanza di norme processuali, essendo stata disposta la revoca della ordinanza cautelare senza alcun mutamento del quadro indiziario, in relazione al quale si era formato il giudicato cautelare.
2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione avendo il Tribunale, da un lato, ritenuto di non dover esprimere una propria autonoma valutazione degli elementi di priva riguardanti la posizione del coindagato COGNOME e, da un altro lato, ha affermato che essi abbiano un diretta refluenza nella valutazione del quadro indiziario del COGNOME, assumendo che questo dovesse essere letto diversamente alla luce delle pronunce di annullamento con rinvio della Corte di cassazione emesse nei confronti del COGNOME e di leva, purtuttavia, senza considerare la necessità di una nuova valutazione da parte del giudice di merito conseguente alle pronunce rescindenti che – in ragione delle pronunce di annullamento da questi pronunciato in relazione ad entrambe le posizioni – ha dato luogo a ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero.
Il Procuratore generale e il difensore hanno depositato rispettive memorie a sostegno del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ordinanza impugnata, pur confermando il quadro indiziario posto a base della intraneità associativa del COGNOME – riportando l’intero contenuto della precedente ordinanza di riesame – , si limita ad affermare che – a seguito della decisione della Corte di cassazione in relazione alla posizione del COGNOME, rispetto al quale il COGNOME rivestiva il ruolo di suo tramite – il quadro indiziar
a carico del COGNOME rimaneva ancorato al solo dato dichiarativo del Castorina, non potendo gli altri elementi prima considerati assurgere a riscontro a suo carico
in relazione alla sua partecipazione alla associazione mafiosa.
3. Ritiene questo Collegio che la rivalutazione del quadro indiziario posta a base del provvedimento impugnato risulta apoditticamente giustificata con
riferimento a decisione rescindente riguardante altro coindagato senza con ciò
individuare le ragioni di fatto o di diritto che la avrebbero giustificata segnatamente con riguardo alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni – ribadite
come “dato poderoso” – del Castorina. Invero, come fondatamente dedotto dal
Pubblico Ministero, a fronte del giudicato cautelare intervenuto nei confronti del
COGNOME il Tribunale ha omesso di esprimere una rinnovata valutazione in fatto dalla quale far discendere la sopravvenuta mancanza di gravità indiziaria a carico
del predetto, evocando del tutto apoditticamente la sentenza rescindente emessa nei confronti del COGNOME.
4. Ne consegue l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 309,
comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 15/04/2025.