Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29710 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 09/03/1997
avverso l’ordinanza emessa il 13 novembre 2024 dal Tribunale di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, accogliendo l’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990), ha disposto il ripristino dell misura di massimo rigore inizialmente applicata.
Deduce due motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sostiene il ricorrente che la motivazione dell’ordinanza impugnata è carente, nella parte in cui richiama il giudicato cautelare senza
considerare che l’ordinanza risale al 31 luglio 2023, e contraddittoria, là dove ritiene insufficiente il mero decorso del tempo, senza considerare che tale fattore è stato valutato dal Giudice per le indagini preliminari alla luce del mutamento dell’atteggiamento del ricorrente all’interno dell’istituto, avendo costui conseguito un encomio per la mediazione occasionale svolta in carcere e svolgendo al suo interno l’attività di cuoco. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di valutare la situazione personale del ricorrente e l’attuale permanenza del pericolo di recidiva, posto che gli stessi operanti hanno riferito che lo stesso lavora dal 2017 e che nel 2020 ha acquistato l’azienda bar Casablanca a Verona.
Si deduce, inoltre, l’insufficienza, ai fini del ripristino della misu custodiale, della mera ipotesi che il domicilio dell’indagato possa essere frequentato da soggetti gravitanti nel mondo dello spaccio, atteso che il pericolo di recidiva può essere eliso dal controllo elettronico.
Si rileva, infine, che il Pubblico Ministero non ha argomentato in ordine pericolo di fuga e che anche quando il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari, nel periodo precedente il suo arresto, lo stesso ha comunque scelto di rimanere nel territorio italiano.
1.2. Violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati.
L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, ha, innanzitutto, ricostruito le fasi dell’incidente cautelare, richiamando sia l’ordinanza genetica che i provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame e dalla Corte di cassazione. In particolare, ha sottolineato che le condotte criminose sono state poste in essere dal ricorrente anche quando si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Rispetto alla cristallizzazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari con la formazione del “giudicato cautelare”, il Tribunale ha ritenuto, in term ineccepibili, che le circostanzi, valorizzate dal Giudice per le indagini preli non potessero considerarsi quali elementi nuovi idonei ad indurre ad una riconsiderazione della intensità delle esigenze cautelari, trattandosi di un encomio per una mediazione occasionale e dell’attività (di cuoco) svolta all’interno del carcere.
Siffatta argomentazione, indicativa anche della implicita valutazione della idoneità esclusiva della misura custodiale illegittimamente sostituita, appare non
solo immune da vizi logici, ma anche giuridicamente corretta, dovendosi ribadire che il mero decorso del tempo, quand’anche accompagnato dalla corretta
osservanza degli obblighi della misura cautelare applicata (nel caso in esame, l’attività all’interno del carcere) non rappresentano elementi nuovi idonei a
giustificare una attenuazione delle esigenze cautelari e la rimodulazione in melius
della misura cautelare (cfr. Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, Rv. 274133; Sez.
5, n. 39792 del 29/05/2017, COGNOME, Rv. 271119 – 01).
2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in
favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 luglio 2025
Il Consigliere NOME
Il Presidente