Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25797 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza in data 03/02/2025, il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 18/12/2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere, applicatagli per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 12, comma 3bis, d.lgs.n. 286/98 (associazione finalizzata a procurare l’ingresso illegale di immigrati clandestini), nonchØ per illeciti di autoriciclaggio, riciclaggio e delitti in materia tributaria.
Il Tribunale del riesame riteneva che l’originaria istanza in data 17/12/2024 respinta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania fosse fondata sulle medesime argomentazioni e sui medesimi elementi sui quali si era già formato il giudicato cautelare a seguito di rigetto di precedente istanza in data 16/10/2024 con provvedimento pure confermato dal Tribunale del riesame.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso articolando due motivi.
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. perchØ apparente in quanto assente rispetto all’analisi degli elementi difensivi in relazione agli artt. 192 e 299 cod. proc. pen.
La difesa aveva indicato elementi nuovi che il Tribunale aveva omesso di valutare: in particolare venivano prodotti per la prima volta i documenti che sancivano la cessione delle quote di Fucile prima dell’ordinanza cautelare, si faceva riferimento all’interrogatorio di garanzia e venivano indicati specificamente i progressivi delle intercettazioni di rilievo investigativo riguardanti la sua volontà di recedere dal rapporto con il coindagato COGNOME
2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1214/2025
CC – 04/04/2025
R.G.N. 5385/2025
Il provvedimento richiama apoditticamente la proporzionalità e l’adeguatezza della misura intramuraria senza tenere conto della volontà concreta di COGNOME di chiudere ogni rapporto con i coindagati, anche con la cessione delle quote e senza valutare l’assenza di elementi di sistematicità delle condotte e il tempo trascorso.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha evidenziato che l’unico elemento di novità poteva essere rappresentato dall’interrogatorio di garanzia ex art. 415 bis cpp che l’indagato aveva reso nel dicembre 2024; tuttavia segnalava che il ricorso stesso non annetteva alcun peculiare rilievo a tale atto perchØ non ne prospettava la consistenza contenutistica ai fini del mutamento del precedente giudizio di disvalore già espresso sia sugli indizi che sulle esigenze.
Con successiva memoria il difensore dell’indagato ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, deducendo che, ammettendo la novità dell’interrogatorio, rendeva evidente la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Ribadendone le argomentazioni, ha poi insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il Tribunale della libertà di Salerno ha correttamente applicato il principio, secondo il quale «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame». (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, P.m. in proc. COGNOME e altro, Rv. 273648 – 01).
Dopo aver ricostruito tutta la vicenda cautelare ed in particolare i contenuti dell’ordinanza genetica, le ragioni della sua conferma da parte del Tribunale del riesame adito dall’indagato, l’esito della successiva impugnazione dell’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione (dichiarata inammissibile il 25/10/2024) e infine le ragioni addotte con successiva istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del 16/10/2024 che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, procedeva all’esame dell’ulteriore istanza di revoca o sostituzione della misura del 17/12/2024 che il Giudice per le indagini preliminari aveva parimenti rigettato – affermando che non veniva addotto alcun elemento nuovo – con l’ordinanza in data 20/12/2024, avverso la quale era stato proposto appello.
Evidenziava che la difesa aveva lamentato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva tenuto conto di una serie di elementi da considerarsi nuovi e li elencava.
Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato su ciascuno di questi dimostrando con percorso logico immune da vizi e aderente alle risultanze degli atti che nessuno di questi elementi poteva considerarsi nuovo perchØ su ognuno vi era stato specifico pronunciamento nel procedimento di riesame conclusosi con il pronunciamento della Corte di cassazione in data 25/10/2024.
In particolare le intercettazioni dalle quali si sarebbe dovuto ricavare che NOME COGNOME voleva chiudere ogni rapporto con NOME COGNOME, il fatto che egli aveva avuto rapporti solo con NOME e non poteva quindi considerarsi sodale dell’intera associazione, la cessione – da parte dell’indagato – delle quote delle società con le quali erano stati commessi gli illeciti ben prima dell’emissione della misure cautelari e infine la denuncia del COGNOME da parte del COGNOME, erano state tutte vagliate nella precedente ordinanza cautelare confermativa del provvedimento applicativo della misura ed erano state ritenute inconferenti rispetto alla
condotta contestata, asseverata da altri piø specifici elementi.
Il primo motivo di censura formulato nel ricorso in esame lamenta che tali elementi non sono stati esaminati, continuando a sostenere che vanno considerati nuovi sol perchØ oggetto di vari riferimenti nell’interrogatorio di garanzia, al quale il NOME si era sottoposto ai sensi dell’art. 415bis cod. proc. pen. e nel corso del quale erano state indicate le specifiche intercettazioni con i relativi progressivi, aventi ad oggetti i colloqui che mostravano la volontà di NOME di chiudere ogni rapporto con NOME.
Tuttavia non può considerarsi nuovo un elemento o un argomento già sottoposto all’esame della giudice della cautela solo perchØ riformulato in un atto difensivo successivo, tanto piø quando prospetta la medesima prospettazione alternativa già vagliata e non aggiunge ulteriori atti; la piø specifica indicazione, quale l’invito all’ascolto di intercettazioni già acquisite e oggetto di precedente esame, non può considerarsi nemmeno fatto nuovo.
SicchŁ il primo motivo, che verte sulla sussistenza dei gravi indizi, Ł inammissibile ma lo stesso deve dirsi del secondo motivo che, sulla base degli stessi elementi, richiede una rivalutazione delle esigenze cautelari traendo motivi del venir meno della pericolosità dell’indagato proprio da quelle condotte di asserito allontanamento da NOME, parimenti vagliate nel giudicato cautelare.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
COGNOME
NOME COGNOME