Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42540 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a COSENZA avverso l’ordinanza in data 15/02/2024 del TRIBUNALE DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la nota fatta pervenire dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 15/02/2024 del Tribunale di Catanzaro che -in sede di appello cautelareha confermato l’ordinanza in data 05/06/2023 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen…
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione circa l’elemento di novità costituito dalle sopravvenute dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, che ha escluso l’affiliazione di COGNOME e ha riferito che questi si è limitato a farsi portatore di qualche “ambasciata”.
Sottolinea l’importanza di tali dichiarazioni, in ragione della posizione di COGNOME, quale reggente dalla cosca cd. RAGIONE_SOCIALE e in quanto sovrapponibili a quelle rese da COGNOME NOME, che analogamente non aveva riferito di alcuna affiliazione da parte di COGNOME.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 274 e 275 cod. proc. pen., in riferimento all’art. 416-bis cod. pen..
Con il secondo motivo d’impugnazione si deduce l’omessa motivazione in relazione al requisito dell’attualità, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -che non lo indicano quale affiliato- e in considerazione dell’assenza di intercettazioni che lo vedano coinvolto in interlocuzioni con gli affiliati, oltre che per la mancanza di ogni argomentazione circa la stabilità di rapporti tra l’indagato e l’operatività della cosca e per l’intervallo temporale intercorso tra i fatti addebitati (risalenti al 2012) e l’esecuzione dell’ordinanza custodiale (del 2022).
Deduce, dunque, l’omessa motivazione in ordine alla perdurante pericolosità di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. Il ricorrente denuncia un vizio di omessa motivazione quanto alla valutazione degli elementi sopravvenuti e alla persistente attualità della pericolosità.
Tale omissione, in realtà, non trova riscontro nella lettura dell’ordinanza impugnata, con la quale i giudici hanno ampiamente affrontato entrambe le questioni, con motivazione coerente, adeguata e completa e che, in quanto tale, non è censurabile con il ricorso per cassazione.
I giudici, infatti, hanno tenuto conto delle dichiarazioni di NOME NOME, e hanno sottolineato come le stesse non fossero liberatorie rispetto alla posizione di COGNOME, visto che confermavano la sua messa a disposizione per il gruppo e, dunque, la sua adesione al sodalizio criminoso, così che esse non si presentavano idonee a sovvertire il giudizio di gravità indiziaria espresso con l’ordinanza genetica.
1.2. L’assenza di modifiche quanto al quadro cautelare complessivamente considerato è stato ribadito dal Tribunale anche in relazione alle esigenze cautelari, con particolare riguardo al requisito dell’attualità, rispetto al quale i giudici hanno evidenziato che i temi in tal senso esposti erano già stati vagliati con provvedimenti che avevano superato anche il vaglio di legittimità, così che non potevano essere nuovamente scrutinati.
Sotto tale profilo, con particolare riferimento al tempo decorso dall’epoca dei fatti in contestazione, i giudici del merito cautelare hanno osservato che i reati erano stati contestati con condotta perdurante e, dunque, non poteva ritenersi sussistente lo iato temporale denunciato.
Inoltre, in punto di adeguatezza della misura, in connessione con la circostanza da ultimo evidenziata, i giudici hanno rimarcato come non fossero stati
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evidenziati elementi nuovi, tali da far ritenere che l’indagato avesse stabilmente rescisso i legami con l’organizzazione criminosa e, con esso, in modo tale da far superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
I giudici del tribunale, quindi, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, hanno puntualmente motivato sui temi esposti dalla difesa, mentre con il ricorso vengono sostanzialmente riproposte questioni già precedentemente vagliate dai giudici di merito, la cui rivalutazione è preclusa dal c.d. giudicato cautelare e che, comunque, si risolvono in valutazioni di merito alternative rispetto a quelle ritenute nel provvedimento impugnato.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P esidente