Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24803 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18/11/2023 dal Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18 novembre 2023 il Tribunale del riesame di Napoli confermava il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in atto applicata a NOME, con quella degli arresti domiciliari presentata nell’interesse dell’indagato, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
L’indagato, in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere, di cui si chiedeva la modifica, per effetto dell’ordinanza genetica emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 27 giugno 2023, per una pluralità di reati collegati alla sfera di operatività de RAGIONE_SOCIALE, attivo nell’area di Caivano.
Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell’appello richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, valorizzabili, ex art. 310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata, finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari e la concessione del regime degli arresti domiciliari, eventualmente da svolgersi in un’area territoriale diversa da quella di provenienza del ricorrente.
Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Napoli confermava i giudizi di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulati in senso sfavorevole a COGNOME, rilevando che, rispetto all’originario giudizio cautelare, non erano emersi elementi di novità processuali, non rilevando, in tal senso, l’ammissione degli addebiti da parte dell’indagato, intervenuta in un contesto indiziario convergente nei suoi confronti. Tale contesto, del resto, si consolidava ulteriormente a seguito della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 20 novembre 2023, all’esito del giudizio di primo grado, che sanciva la responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi C e Cl, condannandolo alla pena di sei anni di reclusione.
Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutazione del compendio indiziario acquisito, che imponeva di ribadire l’elevato disvalore delle condotte illecite del ricorrente, che si collegavano a una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE particolarmente invasiva, da tempo egemonizzata dal nucleo familiare del ricorrente.
Si escludeva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale, rilevante in senso favorevole a NOME COGNOME, il decorso del tempo rispetto ai fatti di reato oggetto di contestazione e la sua disponibilità a trasferirsi provvisoriamente in un’altra area geografica. Tali elementi, infat assumevano
una connotazione cautelare neutrale, in assenza della prova dell’effettiva attenuazione della condizione di pericolosità sociale del ricorrente, non riscontrabile nel caso in esame.
Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza impugnata.
Avverso questa ordinanza NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime cautelare carcerario, a fronte del significativo lasso di tempo trascorso dai fatti di reato contestati NOME ai capi C e C1 – per i quali il ricorrente, nonostante avesse ammesso le sue responsabilità, risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari -, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare applicata, non legittimava l’adozione del provvedimento censurato.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Napoli, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare, aveva eluso il tema censorio sottoposto al suo giudizio, costituito dalla valutazione dell’idoneità del regime degli arresti domiciliar eventualmente svolto in una località distante dal /ocus commissi delicti, ad attenuare le esigenze restrittive relative alla posizione di COGNOME, anche tenuto conto del consolidamento della sua posizione cautelare conseguente alla condanna emessa nei suoi confronti all’esito del giudizio di primo grado.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che sulla posizione di NOME COGNOME si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell’ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti è possibile soltanto in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da potere indurre il giudice dell’appello a una rivalutazione in senso f GLYPH vole al ricorrente.
Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire la custodia in carcere con una misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, impone una verifica, da parte del giudice, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul permanere delle condizioni che hanno determinato l’originaria limitazione della libertà personale. Questo principio – che governa l’aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall’art. 299 cod. proc. pen., certamente rilevante nel caso di COGNOME – comporta che l’adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell’applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (tra le altre, Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 255751 – 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 231025 – 01).
Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre considerare il sopraggiungere di eventuali elementi di effettiva novità processuale, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui l’istanza di revoca o di modifica «della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell’istanza di revoca e dell’appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo ara formulazione dell’art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi “anche” se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento “in melius” del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259450 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che l’assunto difensivo, secondo cui il Tribunale del riesame di Napoli non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario nei confronti di NOME COGNOME, a fronte del lasso di tempo trascorso dai fatti di reato oggetto di contestazione e del consolidamento della posizione processuale del ricorrente, conseguente alla sua ammissione degli addebiti che gli venivano contestati, risulta smentito dalle emergenze processuali.
Osserva il Collegio che tenuto conto della gravità delle contestazioni elevate al ricorrente – riguardanti i reati di cui ai capi C e C1, commessi nell’ambito consortile relativo al RAGIONE_SOCIALE NOME di Caivano, nel quale l’imputato gravitava – e delle sue condizioni soggettive, gli elementi processuali ac uisiti non
consentivano di ritenere superato il giudizio di elevata pericolosità sociale formulato in sede di applicazione della misura cautelare genetica e imponevano di ritenere immutata la posizione processuale del ricorrente, anche alla luce del giudicato cautelare formatosi nei suoi confronti, corroborato dalla condanna riportata da COGNOME all’esito del giudizio di primo grado.
Né può rilevare in senso favorevole a NOME COGNOME il lasso di tempo significativo trascorso dalla commissione dei delitti oggetto di contestazione processuale, nel valutare il quale occorreva considerare che il ricorrente era detenuto fin dall’immediatezza dei fatti di reato per i reati di cui ai capi C e C per i quali veniva condannato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 20 novembre 2023, alla pena di sei anni di reclusione.
Non può, in proposito, non rilevarsi che il mero decorso del tempo, in assenza di elementi di novità processuale incidenti sulla posizione cautelare di COGNOME, rende irrilevante il profilo cronologico dedotto, che non può assumere rilievo, di per sé solo, in assenza di un’attenuazione delle esigenze cautelari, che deve essere esclusa per il ricorrente, tenuto conto delle condotte illecite in esame e della pervasività della RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della quale veniva commesse, come detto, storicamente dominata dal nucleo familiare dell’imputato.
Su questo profilo censorio, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli appare congruo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 – 01).
3.1. Deve, per altro verso, evidenziarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di NOME COGNOME, il Tribunale del riesame di Napoli ricostruiva correttamente la posizione cautelare del ricorrente, attualizzandola sulla base delle emergenze processuali, antecedenti e susseguenti, all’adozione del provvedimento genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente pienamente rispettoso del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, consolidatosi ulteriormente a seguito della condanna di primo grado riportata del ricorrente, richiamato con argomentazioni non illogiche.
Non può, in proposito, non ribadirsi che l’elevato disvalore delle condotte illecite contestate a COGNOME ai capi C e C1 imponeva di rite 7 altamente .
pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo congruo il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Napoli sull’adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva dell’indagato, adeguatamente valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari.
Le condotte illecite del ricorrente, dunque, venivano ritenute pericolose e connotate da persistente attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Giudice dell’appello sull’adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di NOME, anche alla luce dell’assenza di sintomi di resipiscenza del suo vissuto criminale, rispetto ai quali non assumeva un rilievo decisivo l’ammissione degli addebiti da parte dell’imputato, che non permettevano l’attenuazione del regime cautelare patito dal ricorrente e la sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, ritenuta inadeguata a contenere l’indole aggressiva dell’indagato.
Né appaiono pertinenti i richiami difensivi all’attenuazione della pericolosità sociale del ricorrente, riscontrabile nel caso in esame, che non può essere superata dal solo elemento, peraltro estrinseco, costituito dalla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in luogo lontano rispetto a quello dove il fatto stato commesso, tenuto conto del collegamento, consortile e familiare, del ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE nella quale gravitava.
Tale richiamo, a ben vedere, appare improprio, oltre a non confrontarsi con il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli, che, a pagina 6 del provvedimento impugnato, richiamava, in senso sfavorevole al ricorrente, una pluralità di profili cautelari, desumibili dalla «gravità del condotta, dalla pericolosità sociale dell’indagato, dai suoi significativ collegamenti con la criminalità organizzata di stampo camorristico attiva nel territorio di Caivano, dalle intercettazioni che dimostrano i propositi di eliminare con l’uso di armi i rivali ».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter cod. proc. pen.
Così deciso il 14 marzo 2024.