Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38997 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro respingeva, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., l’appello di NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso il giorno 3 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stata respinta la richiesta del predetto diretta ad ottenere la revoca (o la sostituzione con una misura meno afflittiva) della misura cautelare della custodia cautelare in carcere disposta, a suo tempo, nei suoi confronti in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 575 cod. pen., aggravato dalla premeditazione e dall’art. 416-bis.1. cod. pen., e dai correlati reati in materia di armi.
In sintesi, il giudice dell’appello cautelare riteneva l’impugnazione infondata poiché gli elementi posti a fondamento della stessa (il venir meno delle esigenze cautelari per la fase avanzata in cui pende il procedimento, la risa lenza nel tempo del fatto oggetto di contestazione che sarebbe stato commesso nel luglio 2012 ed il lungo tempo trascorso in stato di ininterrotta detenzione) non erano idonei a affievolire le esigenze cautelari (già valutate con l’ordinanza genetica) in ragione della estrema gravità dei fatti contestati considerati sintomatici, sul piano soggettivo, di una sicura professionalità delinquenziale dell’indagato.
Avverso tale ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 del codice di rito ed il vizio di motivazione carente e manifestamente illogica; in particolare, osserva che il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’ impugnazione tenendo conto soltanto della gravità del fatto contestato e della assenza di prova circa il recesso dell’indagato dal contesto associativo di appartenenza ritenendo, così, persistente la sua pericolosità sociale, senza invece tenere conto del lungo tempo trascorso dal fatto contestato e dell’allontanamento dell’indagato dal contesto sociale in cui l’episodio delittuoso sarebbe maturato.
Pertanto, secondo l’indagato, il Tribunale non ha considerato che le esigenze cautelari erano ormai venute meno del tutto, come peraltro confermato dalla sua costante regolare condotta serbata, durante tutti questi anni di carcerazione, da NOME COGNOME.
Infine, nella udienza in camera di consiglio le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra trascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come noto, in tema di c.d. ‘giudicato cautelare’, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. In altri termini, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in GLYPH esame GLYPH (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, GLYPH Rv. 273648 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555 – 01). Inoltre, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284052 – 01).
Chiarito quanto sopra, nel caso in esame il tema controverso attiene all’idoneità degli elementi di novità sopravvenuti alla formazione del giudicato cautelare ad incidere su entità e pregnanza delle esigenze cautelari. Orbene, il ragionamento svolto dal Tribunale di Catanzaro appare lineare e coerente, perché imperniato, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, sulla ponderata, complessiva considerazione di tutte le evidenze disponibili e, in particolare, della mancanza di significativi nuovi elementi.
3.1. Il Tribunale ha spiegato, in modo adeguato ed esente da vizi logici, che gli elementi sui quali l’odierno ricorrente appunta la propria attenzione non possiedono, di per sé, l’attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l’applicazione ed il mantenimento della custodia in carcere, afferendo a profili – quali il tempo trascorso dal fatto oggetto di contestazione e la fase avanzata in cui si trova il procedimento – che non valgono a scardinare il ragionamento sotteso al titolo genetico della misura cautelare, che, come detto, ha assunto la forza del giudicato, né, soprattutto, a mettere in luce una diversa, e meno allarmante, raffigurazione dei fatti in contestazione e della personalità dell’imputato. Al cospetto di un percorso argomentativo privo di elementi contraddittori e rispettoso del dato processuale, l’odierno ricorrente oppone obiezioni che si appuntano su profili che il Tribunale del riesame ha debitamente preso in considerazione, ritenendoli privi di attitudine a comprovare l’affievolimento del quadro cautelare e, segnatamente, del pericolo di recidiva.
3.2. L’ordinanza impugnata ha esaminato i nova posti a sostegno della richiesta di sostituzione della custodia cautelare, giungendo alla conclusione che le circostanze addotte non erano idonee a modificare il quadro sotteso alla precedente ordinanza coperta dal giudicato cautelare.
3.3. In particolare, il giudice dell’appello cautelare ha dato rilievo alla gravità del reato oggetto della imputazione provvisoria (omicidio premeditato per vendicare la morte del padre, nell’ambito di lotte tra cosche mafiose), alle condanne – pronunciate nei riguardi dell’odierno ricorrente – all’ergastolo ed alla pena di anni trenta di reclusione per reati della stessa indole di quelli per cui si procede, nonché per la permanenza dei suoi legami con il sodalizio di riferimento. Inoltre, l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed esente da evidenti
vizi logici, ha osservato che il solo decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente, di per sé solo, a far ritenere venute meno le esigenze cautelari che avevano portato all’applicazione della misura in atto.
3.4. Il Tribunale ha, quindi, coerentemente concluso che dovevano ritenersi persistenti le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto, ancora proporzionata e adeguata a contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello in contestazione tenuto anche conto delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
3.5. Al riguardo giova ribadire che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all’analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze procedimentali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degl elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto a emettere il provvedimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2025.