Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43695 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43695 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Milano ii DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dei Tribunale di Catania dei 9 maggio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore gene.rale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo :a inammissibilità del ricorso Sentito il difensore avvocato NOME COGNOME ; che ha concluso richiamandosi ai motivi di ricorso
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania ha respinto l’appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa di NOME COGNOME avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale di rigettare l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ai danni del suddetto per tre diverse ipotesi di reato sanzionate ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.Interpone ricorso la difesa dell’indagato e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nelle sue tre diverse declinazioni, con riguardo alla gravità indiziaria inerente ai tre diversi episodi ascritti al ricorrente e alla sussistenza delle esigenze.
In particolare, ad avviso della difesa, la decisione contrastata sarebbe i frutto di una lettura errata delle emergenze indiziarie sia in relazione alla asserita fornitura di cocaina al COGNOME, realizzata da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuta il 24 ottobre 2020; sia con riguardo alle forniture della medesima sostanza realizzate in favore dei ricorrente nelle date del 6 febbraio e del 22 marzo 2021 da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Una corretta lettura del dato acquisito, favorita dalle indicazioni difensive emerse a seguito della audizione diretta dei dialoghi intercettati, destinata a disvelare aspetti non messi in evidenza o comunque trascurati dal provvedimento genetico, imporrebbe di ritenere, infatti, che le consegne in questiore, piuttosto che riguardare lo stupefacente ritenuto dall’accusa, mai puntualmente individuato nella sua quantità e qualità da immediate emergenze indiziarie, atteneva di contro ad alcuni cellulari e a importi in denaro, come sostenuto dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
Da qui anche la sostanziale assenza di qualsivoglia puntuale motivazione anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, riscontrate senza dare conto delle puntuali critiche difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché riposa su censure quantomeno manifestamente infondate.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha rimarcato che le ragioni poste dalla difesa di NOME COGNOME a fondamento della richiesta di revoca altro non costituivano che una sostanziale replica delle doglianze già scrutinate e disattese in occasione del riesame interposto avverso il provvedimento genetico; e, in questa ottica, si è coerentemente soffermato sulle ragioni di novità dirette a scardinare, nell’assunto difensivo, il giudicato cautelare formatosi sulla gravità indiziaria, disattendendone, con puntuale linearità logica, il portato innovativo, rispetto al quadro indiziario cristallizzato dalle pregresse valutazioni cautelari.
Rilievo, quest’ultimo, vanamente ribadito dal ricorso che occupa, senza mai indicare, tuttavia, la presenza di effettivi vizi, utilmente prospettabili in sede di legittimità, destinati ad inficiare la valutazione resa dai giudici della cautela su tali profili decisori, all’evidenza dirimenti.
3.E così, non può ritenersi manifestamente illogica la valutazione spesa dai giudici della cautela nel rimarcare l’inconsistenza dell’elemento di novità addotto dalla difesa in relazione ali’ episodio del 24 ottobre 2020 (in particolare, l’invito rivolto dall’indagato al corriere COGNOME a condividere un caffè), prospettato con l’obiettivo di offrire un diverso quadro di lettura delle emergenze indicate a sostegno della prospettazione accusatoria su tale vicenda in fatto.
Elemento, questo, che il Tribunale ha ritenuto del tutto neutro – rispetto all’insieme di emergenze offerte dalle captazioni richiamate nei precedenti provvedimenti cautelari (pag. 4 della decisione gravata)-, con argomentazioni che, oltre a risultare immuni da incongruenze logiche, a ben vedere, non risultano neppure sottoposte a critica specifica dal ricorso: le uniche censure offerte in relazione alla valutazione spesa dal Tribunale sui rilievo da ascrivere atta novità in fatto dedotta dalla difesa possono, esclusivamente e altrettanto inadeguatamente, ricavarsi dalle apodittiche considerazioni espresse nella premessa ai motivi prospettati; di contro, i motivi di doglianza effettivamente dedicati a tale imputazione, in altro non si sostanziano che in una pedissequa e non consentita replica delle originarie censure esposte avverso il provvedimento genetico, già coperte dalle valutazioni spese in sede di riesame.
4.Non diversamente è a dirsi in relazione al portato indiziario da assegnare al colloquio captato l’11 maggio 2021 che vide protagonista COGNOME e COGNOME e dalla cui corretta interpretazione, ad avviso della difesa, non emergerebbe, a differenza di quanto ritenuto in precedenza, alcun effettivo riferimento labiale al “cardunaru”, da intendersi rivolto al coindagato COGNOME, posto all’apice della struttura dedita al narcotraffico contestata dalla imputazione cautelare. Anche Questo dato, che il Tribunale non contraddice, lascerebbe, ad avviso dei giudici del riesame, comunque inalterato il complessivo quadro accusatorio rassegnato dalle captazioni di riferimento dalle quali emergerebbe comunque il riferimento ai detto coindagato (grazie ai riscontrato riferimento verbale allo “zio”, pacificamente ascritto alla persona del COGNOME, ricavato da altri colloqui parimenti intercettati).
La difesa ha contrastato siffatta ultima argomentazione non su! piano della conducenza logica che sostiene ia relativa conclusione; ha sostenuto, piuttosto, che tale ultimo riferimento fattuale non troverebbe conforto nei colloqui intercettati e sarebbe dunque frutto di un evidente travisamento,
Vi è, tuttavia, che tale deduzione non risulta altrimenti supportata e che tale generica e inadeguata affermazione critica assume profili di inammissibilità ancor
più evidenti se letta alla luce dei dettagliati riferimenti contenuti nei provvedimento impugnato in ordine a siffatto riscontro (si vedano i precisi richiami esposti alla pag. 5, primo capoverso), tali da favorire l’eventuale prospettazione di segno contrario da parte della difesa, nel caso integralmente omessa.
In definitiva, non diversamente dall’istanza di revoca e dall’appello, l’impugnazione che occupa:
-finisce essenzialmente per replicare le censure prospettate in sede di riesame, ripercorrendo un percorso critico già disatteso dal precedente scrutinio cautelare;
non prospetta effettivi vizi ed incongruenze del ragionamento valutativo reso dal Tribunale nel rimarcare la non decisività degli elementi di novità destinati a scardinare il giudicato cautelare formatosi sulla gravità indiziaria;
non contrasta, infine, l’ulteriore considerazione spesa dal Tribunale nel rimarcare l’assenza di effettive ragioni di novità introdotte dalla istanza di revoca in relazione al quadro offerto dalle esigenze cautelari riscontrate dal Giudice per le indagini preliminari, (quadro) che ancora oggi, in questa sede, risulta criticato unicamente facendo leva sulla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria, per quanto già rassegnato, vanamente rivendicata.
Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’ari, – 616 cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deve Ammende.
Così deciso il 21/09/2023.