Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del Tribunale di reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello di NOME COGNOME volto ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 73, connma 1, d.P.R. n. 309 d
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1990, aggravato anche dall’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto due profili: a) si è formato il giudicato cautelare sull’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale del riesame e non oggetto di ricorso in cassazione; l’appello ripropone le medesime argomentazioni già oggetto di precedente rigetto del Giudice per le indagini preliminari come confermato dai Tribunale.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limi strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo censura violazioni di legge e vizio di motivazione, in ordine alla gravità indiziaria, che il provvedimento impugnato ha fondato esclusivamente sull’intercettazione ambientale n. 2060, nonostante la plausibile ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, corredata da consulenza tecnica, e dall’assenza di elementi da cui evincere la condotta concorsuale.
Peraltro, è erronea la conclusione dell’ordinanza impugnata che in materia cautelare viga il divieto di secondo giudizio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui manca il dolo specifico.
2.3. Con il terzo motivo, in ordine alle esigenze cautelari, deduce violazione di legge in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. per assenza sia di pericolo di inquinamento probatorio stante l’avvenuta chiusura delle indagini preliminari, che di pericolo di fuga. Con specifico riferimento all’assenza del rischio di recidiva risultano l’unicità del fatto del 3 dicembre 2019, la carenza di contatti ulteriori t COGNOME e COGNOME, o altri coindagati, la personalità del ricorrente, incensurato e con un regolare lavoro, l’esito dell’interrogatorio di garanzia.
Inoltre, va esclusa l’attualità del pericolo di reiterazione per il tempo decorso dall’applicazione della misura cautelare (eseguita il 21 novembre 2022) alla luce del caso concreto.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen. per assenza di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere attesa l’unicità del contatto con NOME, risalente al 3 dicembre 2019, tale da rendere congetturale la sua inaffidabilità in ordine al rispetto ad altra misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare, all’esito della stabilizzazione dell’ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria del 21 novembre 2022, che aveva applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dagli artt. 61 n. 2 e 11quater e 416-bis.1 cod. pen. per la vendita di cocaina avvenuta il dicembre 2019.
Infatti, detta ordinanza era stata confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 30 dicembre 2022 a cui aveva fatto seguito il rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, di un’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, provvedimento anch’esso confermato dal Tribunale del riesame in data 26 settembre 2023.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in sede di appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648).
L’appello cautelare, dunque, può essere proposto in forza dei necessari requisiti di novità, non potendosi l’atto di impugnazione risolvere nella mera deduzione e rivalutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la giurisprudenza ha elaborato il principio del cosiddetto giudicato cautelare in forza del quale, in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame o mai devoluto, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti.
Ne consegue che sono preclusi i motivi volti ad ottenere la rivalutazione delle condizioni cautelari riguardanti l’ordinanza genetica ovverosia i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze di cautela ora per allora, in quanto una nuova valutazione di essi è consentita solo in presenza di elementi sopravvenuti (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648).
Ciò vale a maggior ragione allorchè si consideri che in materia cautelare il ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen. ha effetto pienamente devolutivo e consente di promuovere un sindacato generalizzato di secondo grado su tutti i requisiti del provvedimento coercitivo originario e l’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. garantisce comunque una verifica sulla permanenza delle condizioni di legge per il protrarsi della misura cautelare.
Ne consegue che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste per legge o le stesse non siano state promosse, assumono efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, cosicchè una stessa questione di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908).
Nel caso in esame tutte le censure proposte con il ricorso hanno riguardato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (valenza degli esiti della consulenza tecnica in ordine all’intercettazione ambientale n. 2060 e sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.) e le esigenze cautelari (tempo trascorso tra la data del fatto contestato e l’applicazione dell’ordinanza cautelare), nei medesimi termini proposti sia con l’impugnazione di riesanne, sia con l’appello avverso il primo rigetto del provvedimento di revoca o sostituzione della misura cautelare, senza che si possano apprezzare elementi dotati del necessario carattere di novità e tali da consentire la rivalutazione delle condizioni cautelari nella prospettiva dell’innpugnazione del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
4.1. Peraltro, con riferimento alla consulenza fonica prodotta dalla difesa, da ritenersi del tutto irrilevante alla luce del contenuto complessivo della conversazione n. 2060 e da quelle che ne erano seguite (pagg. 4 e ss), il Tribunale ha rilevato che l’annotazione di polizia giudiziaria non avesse riscontrato alcuna difformità, genericamente asserita dalla difesa, tra quanto ascoltato e quanto trascritto.
4.2. In ordine, alle esigenze cautelari, il ricorso non solo erroneamente menziona il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, ma omette di considerare che il provvedimento impugnato dopo avere collocato le condotte di COGNOME in un pericoloso contesto criminale mafioso, quale quello della RAGIONE_SOCIALE, ha valorizzato la contestazione provvisoria del delitto di cui all’art. 73, connnna 1, d. P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen., rientrante tra quelli di cui all’art. 51, connnna 3-bis cod. proc. pen. per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., escludendo, con motivazione logica, che la difesa avesse addotto elementi tali da escluderne il permanere (l’incensuratezza di COGNOME, le non credibili argomentazioni fornite in sede di interrogatorio di garanzia, il periodo di carcerazione preventiva dal 21 novembre 2022 che ha i propri termini di fase).
Deve aggiungersi che il ricorso indica elementi del tutto generici e privi di rilievo ai fini di vincere la menzionata presunzione e insiste apoditticamente sul tempo trascorso, in realtà privo di concreta ed effettiva rilevanza con riguardo ai fatti accertati, fermo restando che in questa sede deve in realtà valutarsi l’ulteriore periodo trascorso rispetto al giudizio formulato nei precedenti provvedimenti cautelari, risultando all’evidenza inconsistente sotto tale profilo l’assunto difensivo, in assenza di elementi realmente meritevoli di apprezzamento al fine indicato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comnna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 settembre 2024
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente