Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5802 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/02/1967
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lettekserrete le conclusioni del PG NOME COGNOME , GLYPH D u GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 19 settembre 2023, con la quale era rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione anche come travisamento.
Ci si duole che l’ordinanza impugnata abbia dichiarato inammissibile l’appello cautelare, in quanto non valutabili gli elementi posti a fondamento della richiesta di sostituzione della misura, poiché già oggetto di analoga richiesta, rigettata con ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari, confermata dal Tribunale del riesame.
Lamenta, quindi, il difensore che il Tribunale del riesame ha travisato gli atti procedimentali, laddove ha ritenuto il gravame meramente ripropositivo di argomentazioni ormai ampiamente esaminate in sede di giudizio incidentale, atteso che, mentre la prima richiesta di sostituzione di misura atteneva alla concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico da eseguirsi presso l’abitazione di residenza dell’imputato, la seconda riguardava altra abitazione, in un contesto differente e distante.
La difesa insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso; il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME insiste per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel dichiarare inammissibile l’appello, rileva che con precedente ordinanza il Tribunale di Castrovillari aveva già
rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e che il conseguente appello era stato rigettato. Aggiunge che, tenuto conto della definitività del precedente incidente cautelare, il proprio sindacato non può che essere circoscritto ai temi non previamente esplorati, restando fermo, in assenza di elementi fattuali ulteriori rispetto alle deduzioni svolte nell’impugnare i precedente provvedimento (del 31 luglio 2023), il giudizio in ordine alla sussistenza del quadro cautelare e all’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere. E conclude, risultando il gravame meramente ripropositivo di argomentazioni oramai ampiamente esaminate in sede di giudizio incidentale, per l’inammissibilità dell’appello.
Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici e conformi agli insegnamenti di questa Corte (si veda per tutte Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199, secondo cui in tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali).
Di contro, i rilievi difensivi fanno leva sulla diversità delle istanze pe l’indicazione di un domicilio nella seconda diverso da quello di residenza (ancorché non lontano dallo stesso e, quindi, dal contesto territoriale di commissione del delitto di incendio aggravato dalle modalità mafiose).
E non considerano che l’elemento decisivo della prima ordinanza di rigetto, del 31 luglio 2023, di poco antecedente alla seconda, rispetto al quale correttamente si assumono non dedotti elementi fattuali ulteriori, è – a fronte della presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere, trattandosi di delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., e della mancata allegazione di elementi specifici da cui poter evincere la possibilità di salvaguardia delle esigenze cautelari anche con una misura meno gravosa – a prescindere dal domicilio indicato, l’inaffidabilità dell’imputato in relazione all’osservanza delle prescrizioni connesse alla misura richiesta, con particolare riguardo ai divieti di comunicazione con soggetti terzi, in considerazione delle specifiche circostanze del fatto e dei gravi precedenti da cui risulta gravato.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.