Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12859 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12859 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Scaccia NOME nato a Frosinone il 27/12/1984
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurnore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Verbani a ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avv arso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva riget:ato la richiesta di revocare, parzialmente, nella misura di 277.064,00 euro, i sequestri preventivi, disposti a suo carico il 27 marzo 2024 e il 15 aprile 2024, final zzati alla confisca diretta del profitto, quantificato rispettivamente in euro
e in euro 1.095.872,64, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con esso alla liquidazione giudiziale della società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
I sequestri comprendevano, tra l’altro, la somma di 281.760, quale on)fitto tratto dalla distrazione di denaro dal conto corrente della società RAGIONE_SOCIALE, mecl ante 60 operazioni di bonifico di euro 4.696,00 ciascuna, effettuate il 10 novembre a022 in favore di NOME COGNOME.
L’istanza di revoca parziale deduceva che quella somma (tranne che per euro 4.696,00) era stata stornata e riaccreditata sul conto corrente di Gierre mecl ante analoga operazione, in senso inverso, con medesima causale e le stesse mocl alità, eseguita il 29 novembre 2022, senza che NOME COGNOME avesse mai acquis to la disponibilità di quel denaro.
Il rigetto del GIP si fondava sul rilievo che la questione e la documenta:ione richiamata erano già state vagliate, e giudicate non rilevanti, in sede di em s!;ione del provvedimento cautelare.
L’ordinanza del Tribunale del Riesame rileva che “le doglianze corb:nute nell’atto di appello si basano su documentazione già agli atti in sede di ne.ame del provvedimento ablativo” e che pertanto “non vi sono elementi di novitér e che il gravame deduce, in sostanza, la carenza, nel momento genetico della rw;ura, delle condizioni previste dall’art. 321 cod. proc. pen.”.
Avverso l’indicato provvedimento ricorre NOME COGNOME tram te il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione d I egge processuale per motivazione assente o apparente.
Si sostiene che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile l’impugnaz one, avrebbe omesso di fornire qualsivoglia risposta alle censure difensive incentrate sulla documentata circostanza che l’importo di 277.064,00 euro non solo era ;tato “stornato”, e quindi restituito a RAGIONE_SOCIALE il 29 novembre 2022 (ben prima della liquidazione giudiziale) ma non era mai entrato nella sfera di disponibiliti del ricorrente.
La difesa riconosce che la questione era già stata sollevata, con menicrie e documenti prodotti al giudice per le indagini preliminari, prima della adozion e del provvedimento di sequestro e che nel decreto di sequestro il giudice la pren ie in esame, respingendola, sul rilievo della mancanza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza certa da un conto corrente riferibile a NOME Sc3ccia delle somme riaccreditate a Giesse.
La medesima difesa pone in luce, però, l’istanza di parziale disseques:n) era conl.q,rhyra, in modo da colmare la lacuna indicata dal GIP, allegando: con tabili Wise nelle quali figurava il nominativo di NOME COGNOME quale titolz re del rapporto da cui il denaro era tornato indietro per essere riaccreditato a 13i erre;
estratti conto RAGIONE_SOCIALE dai quali risultava che in pari data, rispetto allo “stornc ise”, confluivano sul conto corrente di Gierre n. 59 bonifici da euro 4.969,00 c:)n la causale “citazione contro terzi”; email di NOME COGNOME inviata a NOME COGNOMEin con la quale si comunicava l’annullamento dei pagamenti.
Senza però ottenere alcuna effettiva risposta né da parte del GIP, che !. i era limitato a trascrivere i passaggi del decreto genetico, né da parte del Triburale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l’appello.
Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato, !:enza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 611 cod. proc. pen. nel :esto risultante dal d. igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata si esaurisce in una declaratoria di inammissibilità, determinata dalla ritenuta impossibilità di contestare, in sede di revo:a, i presupposti genetici della misura cautelare, in assenza di elementi di novità, così mostrando di far leva sulla ragione, inespressa, della sussistenza di una preclusione endoprocessuale.
L’assunto non è condivisibile nei suoi presupposti giuridici e fattuali.
Il tema giuridico del c.d. “giudicato cautelare” deve esser affrontab:, alla luce della esatta situazione processuale risultante dagli atti, mi) non adeguatamente esposta nella ordinanza impugnata.
3.1. In data 29 aprile 2024 NOME COGNOME ha proposto riesame con ri n otivi riservati” avverso il decreto di sequestro del 15 aprile 2024, di cui ora chleie la revoca parziale.
Con dichiarazione trasmessa alla autorità giudiziaria 1’8 maggio 2024 G COGNOME ha rinunciato all’impugnazione.
All’udienza del 14 maggio 2024 il Tribunale del riesame di Verba a ha dichiarato l’impugnazione inammissibile per rinuncia.
3.2. Premesso che la secondo la consolidata giurisprudenza di legittimi :à (cfr. per tutte Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E, in motivazione) la disciplinEi della revoca delle misure cautelari personali ex art. 299 cod. proc. pen. e quella della revoca delle misure cautelari reali ex art. 321 comma 3 cod. proc. pen. sono sostanzialmente coincidenti (tranne che la seconda non ammette, a diffEr enza della prima, l’iniziativa officiosa), occorre chiedersi se dalla rinuncia al riw ame
promani o meno una preclusione endoprocessuale al pari dell’ipotesi in cui l’impugnazione sia decisa nel merito.
Invero, nel caso di decisione nel merito, è pacifico che all’esik del procedimento di impugnazione si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitzt:’ allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decis:, con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo arg:Inenti diversi da quelli già presi in esame (cfr. per tutte Sez. U, n. 14535 del 19/12(:: , 006, dep. 2002, Librato, Rv. 235908 – 01).
Così come, per altro verso, è ormai consolidato che la preclusione in carne non opera in mancanza di tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura ca ,11:alare reale (o personale), di talché è ammissibile l’appello cautelare avver3o il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuir( alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione i Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, COGNOME, Rv. 198213; Sez. U, n. 29952 del 24/05C 004, COGNOME, Rv. 228117; Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092».
3.3. La sesta sezione penale, in una recente pronuncia in tema di ‘n sura cautelare personale, muovendo dalla equiparazione della rinuncia alla mancata impugnazione, ha esteso alla prima fattispecie la regola dettata dalle Sezior i Unite per la seconda, giungendo ad affermare che la dichiarazione di inammissi Dilità dell’impugnazione per intervenuta rinuncia non determina la preclusiom del giudicato cautelare (Sez. 6 n. 40611 del 27/09/2024, COGNOME, Rv. 287045 – 01 che in motivazione richiama Sez. 3, n. 535 del 01/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249128 – 01).
In senso difforme si è invece espressa una decisione della seconda seziprie ad avviso della quale la rinuncia al riesame proposto avverso il provvedimen:o di sequestro preventivo preclude la possibilità di svolgere, attraverso l’appello, censure attinenti ai presupposti genetici della misura (Sez. 2, n. 1235:. 13/01/2023, COGNOME, Rv. 284475 – 01, in motivazione, la Corte ha affermz ‘Io che alla rinuncia al riesame, attesa la natura integralmente devolutiva di tale grz ìrne, deve essere attribuito il significato di una generale abdicazione a eccepire r rofili riguardanti i presupposti genetici della misura impugnata).
Il collegio ritiene di dover dare corso al primo orientamento, da ri :e iersi maggiormente rispondente alle linee guida tracciate dalle Sezioni Unite, che possono essere sinteticamente ripercorse, sulla scorta dei passaggi motivzzipnali contenuti nella già citata Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E.
La preclusione processuale del c.d. “giudicato cautelare” è suscett b le di formarsi a seguito delle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di ries;ame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari. Essa, quindi, presuppone che vi sia stato un esame sul “merito” delle censure difensive d )arte di un giudice superiore.
La revoca e il riesame non sono rimedi sovrapponibili in quanto:
il riesame, da presentarsi entro termini perentori a pena di decadenza, mira a investire il giudice dell’impugnazione di una «verifica dell’atto nei suoi El!: petti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura»;
la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli sostanziali, della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la sitLa::ione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione dr:a la sussistenza originaria dei presupposti, sia all’oggettivo accadimento di fatti s:orici successivi all’emissione della misura cautelare.
L’unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del ricame attiene, dunque, alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impo!;itivo della misura, ai sensi dell’art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non arche ai requisiti sostanziali.
La richiesta di revoca può ancorarsi anche alla mancanza delle condii . :ic ni di applicabilità della misura, tranne per i motivi già dedotti in sede di rieszime, a condizione però che siano stati esaminati dal giudice dell’impugnazione, pos:o che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammisAbile la formulazione di istanze che abbiano ad oggetto elementi su cui si :;iu già pronunciato il giudice del riesame o di legittimità.
Questa impostazione riceve conferma dal testo degli artt. 321, comma 3, e 299, comma 1, cod. proc. pen. che consentono alle parti, con preikione simmetricamente riprodotta per entrambe le tipologie di provvedimenti, di sollecitare al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare una cliersa valutazione, «anche» (e quindi non solo) per fatti sopravvenuti.
Discende che sia la mancata proposizione del riesame nei termini, !:iia la rinuncia al riesame dopo la sua proposizione, sono accomunati dalla abdica:;:ione alla possibilità di attivare il controllo del tribunale preposto – che ha po:e -e di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi – o alla sollecitazion ,2 del controllo formale sull’ordinanza, ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento.
In definitiva deve concludersi che la rinuncia al riesame reale avverso il decreto di sequestro preventivo non preclude all’indagato la possibilità di por .e gli stessi o analoghi motivi a fondamento di una richiesta di revoca del sequestr).
4. Nella specie, peraltro, a differenza di quanto sostenuto dal Tribuna e, la richiesta di revoca parziale oggetto di scrutinio non mirava a conte stare i presupposti genetici della misura.
La richiesta formulata dall’indagato ai sensi dell’art. 321, comma 3, coc Droc. pen. si sostanzia in una sorta di istanza di “riduzione” del sequestro sul riliEvI) che la somma di 277.064,00 euro non è stata intascata dall’imputato e clu ique andrebbe scomputata dall’ammontare del profitto del reato.
L’istanza si focalizza su una specifica operazione bancaria e sostienE he il denaro oggetto di 60 bonifici, pari ad euro 4.696 ciascuno (per complessi’di euro 281.760), effettuati il 10 novembre 2022 dal conto di RAGIONE_SOCIALE a favore di NOME COGNOME non è mai entrato, per la gran parte, nella disponibilità dell’incaqato, poiché è stato quasi integralmente restituito, con le medesime modalità, dalla intermediaria NOME, attraverso 59 bonifici disposti a favore di Gierre il 29 no’einbre 2022 mediante il riaccredito della somma complessiva di euro 277.064,00.
In sostanza NOME COGNOME non sarebbe mai entrato in posse di quest’ultima somma di denaro, perché trattenuta dall’intermediario Wise dal 10 novembre 2020 e poi rimborsata e riaccreditata a Gierre il 29 novembre 2 “.G 2 ad opera dell’intermediario stesso.
Nella istanza di dissequestro si rappresenta, inoltre, che al moment) della emissione del decreto di sequestro, il GIP aveva valutato l’operazione e la rel ativa documentazione, risultante dagli atti, ma ne aveva negato la rilevanza par la ritenuta mancanza di prova della provenienza del denaro restituito da NOME COGNOME e che, proprio per colmare la lacuna segnalata dal giudice, si alleano vari documenti richiamando l’attenzione sul fatto che le 59 con tabili dell’operazione di riaccredito recassero proprio il nominativo di NOME COGNOME
Nel provvedere sulla istanza di revoca parziale il giudice per le iricilagini preliminari si è limitato ad affermare che “i profili fondanti l’istanzé sono sostanzialmente quelli sui quali il GIP si era specificamente espresso nel pr)prio provvedimento di sequestro” per poi trascrivere i passi del decreto genetici).
Investito dell’appello dell’indagato, proposto avverso un provved m ento sostanzialmente privo di impianto argomentativo, il Tribunale del Riesame a írebbe dovuto verificare, secondo la regola probatoria della cautela- reale, la sussistenza o meno di una condotta effettivamente classificabile come distrazione, alla stregua delle modalità e delle caratteristiche della operazione contestata, da valutami nel suo complesso – avuto riguardo alla corrispondenza del numero delle operazioni (59 su 60), delle causali e degli importi (eccettuati 4.696 euro), verificardc con attenzione quei documenti, già presenti in atti, ma, in tesi, non adeguata m ente esaminati dal GIP -; in secondo luogo avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le
quali una somma rientrata nel patrimonio della fallita prima della dichiarazio le di fallimento dovrebbe essere computata nell’ammontare del profitto del rea:o di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il Tribunale, invece, si è trincerato dietro una declaratoria di inammissi Dilità erronea in diritto per le ragioni esposte al paragrafo 2 e, comunque, del tutt:1 )riva di motivazione.
Consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di VE ‘Mania che dovrà pronunciarsi sull’appello cautelare dell’indagato, applicando i principi sopra enucleati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuluile di Verbania.
Così deciso il 12/02/2025