Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/11/2023
visti oli atti, GLYPH provvedimento impugnato e il ricorso;
udita ia relazione svolta da! Consiqliere NOME COGNOMECOGNOME
unte le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inamm1ssibilità o il rigetto del rso:
un ne e rlchleste del difensore, AVV_NOTAIO in sostitozlone dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, che no ns’stto per l’accoglimento Col ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1 i difensori di NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avversD l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con la COGNOME è stato rigettato l’appeilo proposto COGNOME il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della custodia cautelare o di sostituzione della stessa con la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.
Deducono tre motivi di ricorso di seguito riassunt nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1 Con i primi due motivi che, in quanto logicamente connessi possono essere esiaosti congiuntamente, deducono i vizi di violazione di legge e di illogicità mancanza della motivazione relativa alla ritenuta i: – .)ermanenza del guadi -o gravemente indiziario a carico del ricorrente in ordine ai reato di cui all’art. 74 cl.P.R n. 309 del 1990 e all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Rileva, in primo luogo, il ricorrente che il Tribunale di Palmi’ nel rigettar l’istanza, è incorso in un errore laddove ha considerato che la misura custodiale ancora efficace anche per altri reati oltre quello associativo, atteso che lo stesso Trunale ne ha dichiarato l’inefficacia in relazione ai capi 49 e 51.
Ciò premesso, si rileva che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare la -lieivanza sul giudizio di gravità indiziaria della deposizione del teste NOME, firmatario dell’informativa principale, il COGNOME non ha saputo indicare da guaii eiernend investigativi COGNOME desunto il ruolo contestato a COGNOME di promotore del ramo dea consorteria operante in Basilicata e l’esistenza stessa di detto ramo.
Inoltre, con riferimento alla cd. “imbasciata” di COGNOME, li Tribunale ha omesso di considerare le argomentazioni difensive in cui si rappresentava che Johtenuto di tale “irnbasciata” non atteneva ai traffico d sostanze stupefacenti contestato a COGNOMECOGNOME COGNOME ad un fatto esterno ovvero progetto di NOME COGNOME COGNOME ricostituire il locale di Policoro-Scanzano, progetto nel COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME essere coinvolto COGNOME emergeva dalia conversazione dei 7/1;2038, riportata riell’add.i dieit . , tra COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si deduce ancora che l’ordinanza impugnata contrasta con la parte della deposizione dei teste NOME che ha escluso che COGNOME si sia mai recato a Rosarno. Nell’ordinanza . , invece, si considera tale condotta, volta ad arginare i progetti di COGNOME e a favorire l’ascesa di COGNOME, COGNOME contributo causale apportato da COGNOME.
Anche con ilferlmento ali’ulteriore contributo contestato a COGNOME di essersi adoperato per aprire nuovi canali di approvvigionamento, l’ordinanza impugnata ha
omesso di considerare che il teste COGNOME ha ammesso in dibattimento che non eisuitano conversazioni significative in ordine alla cessione di un campione di sostanza stupefacente avvenuta a Napoli. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, detta cessione, ove riscontrata, potrebbe, al più, fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordlne al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n, 309 del 1990, ma non ata eartecipazione ai sodalizio.
Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione sulla tenuta del giudizio di gravità .’hdiziaria in ordine a detta partecipazione – fondata su elementi indizia:n temporalmente circoscritti ad un arco di sei giorni, dal 6 all’Il. gennaio 2018 Cd luce della parte delle dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME ha riferito quanto segue:
..)che. quando NOME COGNOME si era trasferito in Basilicata nel 2018 non contattava L. ricorrente, nonostante il ruolo apicale contestato COGNOME‘imputazione, ma sole l’imputato NOME COGNOME presso la cui abitazione veniva ospitato;
2;idhe COGNOME COGNOME COGNOME contatti con altri sodali ed ha avuto un so+o incontro con NOME COGNOMECOGNOME incontro in relazione al COGNOME il teste, durante il controesame, ha smentito la circostanza relativa alla presenza di NOME COGNOME.
5. deduce’ inoltre, ia lacuna della motivazione in orcirie all’ulteriore contributo contestato al ricorrente, relativo al suo coinvolgimento neiie piantagioni ci marijuana, contributo che, COGNOME rappresentato COGNOME‘atto di appello, è stato smentito dalla perizia redatta dal AVV_NOTAIO.
Altro aspetto di illogicità attiene alla valutazione del.a conversazione Intercorsa tra COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME dopo l’arresto di NOME COGNOME, COGNOME ulteriore elemento indiziarlo a sostegno della intraneità dei ricorrente.. Si afferma, infatti, cne taie valutazione, oltre che disancorata dal contenuto deli’intercettazione, è in contrasto con quanto dichiarato dal teste COGNOME che ha escluso qualsiasi contatto tr2 ; ricorrente e NOME COGNOME.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., deduce ii ricori -ente che l’ordinanza impugnata, con motivazione illogica, ha confermato la sussistenza di gravi indizi nonostante il Teste NOME abbia riferito in dibattimento: a) che i rapporti tr COGNOME e soggetti originari di Rosarno erano risalenti nei tempo e frutto di episodi narrati, ma mai riscontrati; b) che non vi erano rapporti di conoscenza tra ricorrente componenti della famiglia COGNOME; c) che il ricorrente non era consapevole dei rapporti tra COGNOME e COGNOME. In ogni caso, anche a prescindere da tal: rapporti, l’ordinanza irn – Jugnata ha omesso di motivare sulla consapevolezza del ricorrente ct evoiare con !a propria condotta NOME COGNOME COGNOME aeoarteneate: Rosarno. diavci; NOME
Ultimo profilo di censura attiene alla identificazione del ricorrente, che ‘ Tribunaie fonda sul fatto che gli incontri con COGNOME avvenivano presso ii bar Stella, indicato COGNOME‘informativa di reato COGNOME luogo utilizzato abitualmente dall’imputato per i suoi incontri. Rileva il ricorrente che tale ultimo assunto è stato smentito daila deposizione del teste COGNOMECOGNOME che ha riferito che E ricorrente è stato sottoposto a OL;e soli controlli presso tale luogo nel 2015 e nel 2017. Si afferma, inoltre, che non vi è alcuna certezza che COGNOME, COGNOMEa mattinata dell’8/1/2018 ; abbia incontrato un solo “NOMENOME, posto che: non può escludersi che il captatore informatico non abbia registrato altri incontri; manca una comparazione vocale tra il prog. 1850 e gli altri; nei presente procedimento sono imputati altri soggetti nome di “NOME – stato svolto alcun accertamento per verificare se GLYPH – icerlocutore ai COGNOME fosse, viece’ tale AVV_NOTAIO, residente a Scanzano ionico, luogo dove all’epoca :cmonva io stesso COGNOME.
1.3 Con i terzo motivo di ricorso si deduce il vizio O -not azione in ordine ai d ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di vaiutare ncidenza sia del periodo di detenzione del ricorrente (due anni e sette mesi) che dela deposizione dei teste NOME. Sostiene, ai riguardo il ricorrente, che tali eierrienti, unitamente al fatto che le sue condotte sono circoscritte al oennaio 2018. HiE.: :-‘no COGNOME fattore di attenuazione delle esigenze cautelari che potevano essere soddisfatte anche con !a misura degli arresti domicillari, anche con braccialetto elettronico, presso l’abitazione della sorella di COGNOME sito a Taranto e’ dunque, in uodo diverso rispetto a quello ove si assume consumata la condotta associativa,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte,
pri – ni due 7,30tiVi, da esaminare congitinta ,ente .0 quanto tra oro !ogicamente connessi, sono generici, interamente versati in fatto, di carattere rivaiutativo, in parte meramente reiterativi di questioni coperte dai giudicato caLitenare e, o altra parte, formulati in termini meramente condetturaii.
Pretminarrnente, va corretta Verronea indicazione contenuta nel ordinanza impugnata circa l’attuale efficacia della misura custodlaie anche in relazione ai due reati di cui ah’art. 73 d.P.R. n, 309 del 1990. Trattasi di un errore che non ha alcuna runeaza sui! contenuto e sulla tenuta logica della moto. azione e che, pertanto, può essere corretto in questa Sede.
Ciò premesso, rileva il Collegio che l’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso che le dichiarazioni rese dal teste NOME:-an -ce controesame costituiscano un “fatto nuovo’ idoneo a determinare una rivalutazione del giudizio di gravità indiziaria cristailizzatosi con il giudicato cautelar Ciò ; innanzitutto, perché tale deposizione si colloca COGNOMEa fase embrionale albattimentale e, in secondo luogo, barche aiL:traverso il suo conteriu,o :a difesa si è limitata a riproporre le medesime questioni sulle intercettazioni aià esaminate COGNOME‘incidente cautelare. In particolare ; il Tribunale ha sottolineato che i teste non ha in alcun modo smentito che COGNOME utilizzasse il Bar Stella per i suoi TO O e che, in ogni caso, l’incontro con COGNOME deil’8/1./2018 na trovato riscontro COGNOMEa conversazione intercettata in tale data in cui proorlo quest’uitimo COGNOME di avere parlato con NOME COGNOME COGNOME che fino a quella mattina era stato con lui (si veda p. 3 dell’ordinanza). Proprio in ragione degli elementi indiziari emergenti da tale conversazione, oltre che da quella del precedente 6/1/2018 – avvenuta presso oeCeen ;u bar – in ceil COGNOME COGNOME a COGNOME che GLYPH onora SU’:1:( si sarebbero incontrati con un fornitore GLYPH il Tribunale ha escluso che l’assenza al servizi al osservazione presso ii bar Stella, riferita da NOME, possa incidere sulla tenuta della onosbelstazione accusatoria.
Con motivazione parimenti immune da vizi logici à stata, inoltre, ritenute irrilevante ia circostanza che l’indagine relativa al presente procedimento abbia avuto origine da altra indagine relativa a condotte di partecipazione ad associazione ai stani -iipo mafioso, L’ordinanza impugnata sottolinea, ai riguardo, che COGNOMECOGNOME COGNOME reggente della locale di Policoro, al momento dei fatti in contrasto con l’altra locale Scanzano ionico retta da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME un interlocutciiite necessarie ;per ia realizzazione dei progetti di COGNOME e del suo referente COGNOME COGNOMECOGNOME stata, a tal fine, -isiderata la conversazione tra COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME cui ii primo gli prospettava la di “reclutare” NOME COGNOME COGNOME fu -nitore, in aitemativa en omvane albanese nonché la successiva conversazione presso il bar Stella in cui COGNOME metteva COGNOME COGNOME contatto con un fornitore di sua ‘fiducia di Policoro).
La questione delia cd. “imbasciata” da parte di COGNOME è stata affrontata lie pagine 5 e 6 dell’ordinanza, ma attiene alla riorganizzazione della locale di ‘nerangnc-ta di Poiicoro-Scanzano. In ogni caso, I tribunale ha considerai:o .iievante l’atteggiamento di maggior prudenza dei ricor -ante rispetto ai progetti ai COGNOME e COGNOME ai fini della valutazione del ruolo di COGNOME COGNOME sodalizio di cui all’art. TO d P.R.. n. 309 dei 1990, la CIA configurabilità, secondo la giurisprudenza di questa Co — e non è incompatibile con l’esistenza di interessi conflittuali tre i singeii
componenti del sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, deo. 2019, COGNOME Rv. 276068 – 02).
A fronte di tale non illogica motivazione, i motivi in esame s; limitano a proporre una lettura frazionata delle dichiarazioni del teste NOME NOME, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del Tribunale, facendo leva su taluni frammenti delle dichiarazioni rese in dibattimento, tendono a sollecitare una non consentita riyaiutazione dei quadro indiziario attraverso un riesame dei medesimi elementi nOiziari !a cui gravità, oltre a non essere direttamente incisa dalla deposizione r:E’. .Sa dai resto, stata confermata in sede di incidente cauteiaie.
Va, infatti, considerato che, COGNOME correttamente rilevato dal Tribunale, talune caiestioni che il incorrente tende ad introdurre attraverso il riesame della deposizic , ne di Andipiie’ sono coperte dal c.d. “giudicato cautelare’. In particolare, ie questioni reiativei íiiill’identificazione di COGNOME COGNOME‘interlocutore delle conversazi intercettate, ai rapporti con COGNOME ed alla condotta volta a favorire l’ascesa di COGNOME mettendo a sua disposizione le piantagioni per la marjuana sono state già esaminate daiia Quinta sezione di questa Corte che con la sentenza n. 27971 del 14/6/2021 ha ric ietato il ricorso per cassazione proposto da COGNOME COGNOME l’ordinanza di rigetto neiia richiesta di riesame del provvedimento genetico. Tale sentenza ha, inoltre, ritenuto aspecifico il motivo di ricorso sull’aggravante di cui al 416-bis.1 cod. pen. «in quanto il -.-ribuna!e del riesame ha evidenziato COGNOME COGNOME fosse ben consopevoie della collocazione di COGNOME COGNOME‘ambito della crimiralita, Organizzata di Rdsarno e dela circostanza che i proventi dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 sarebbero andati a rimpinguare le casse della RAGIONE_SOCIALE e COGNOME avesse accettato di buon grado la partnership con ii RAGIONE_SOCIALE.»
T 3;ni caso, rileva il Collegio che, anche a prescindere dalle preclusioni correate aii’incOdente (r.-3utelare.., le questioni proposte dal rico.rrente in merito alla sua dentificazione sono formulate in termini meramente congetturali. E”‘ invece, aspecifica e scarsamente comprensibile l’ulteriore questione dedotta in ricorso circa !a riievanza della perizia del AVV_NOTAIO COGNOME, di cui non si specifica contenuto’ in ordinea contributo fornito dal ricorrente in relazione alle piantagioni à marijua
Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., anch’essa confermata in sede di incidente cautelare, l’ordinanza impugnata ? con motivazione non manifestamente iliogica, ha dato atto dei risalenti contatti e a I ricorrente e le famigiie di ‘ncirsingneta operanti COGNOMEa piana di Gioia Tauro, e, a conferma della sua sussistenza, ha considerato che COGNOME si è recato in territorio !ucano con i benestare
Pisiarie, e con l’intenzione di rifondare !a locale di Poi coro’ la cui gestione all’epoca dei fatti era affidata proprio a COGNOME.
3. D terzo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato.
Secondo !a consolidata giurisprudenza dl questa Corte, dai loliedio pienamente condivisa e ribadita, il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca ovvero della sestituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da e’ieinen TARGA_VEICOLO di sicura valenza sintomatica in ordine ai rinutareiento dele esgenze caute TARGA_VEICOLO apprezzate all’inizio del trattamento cautelare con riferimento ai singolo indagato (od imputato), risultando all’uopo inconferenti i’ mero decorso del tempo daliiinizio dell’applicazione della misura, l’osservanza puntuale delle relative r7)’ -escrzcyni, o SI “hi:anciamento” con la valutazione (“in rnelius”) delle esigearle nauteari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Ser. 2, a. 54298 CCI 1.61C., 9/2C16, ftv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2037; Poropat, Rv, 238763).
Si è, infatti, condivisibilmente affermato che il mero decorso dei tempo deill’repoilcazione della misura non assume di per sij-: rilievo COGNOME fattore d. rettere azione delle esigenze cautelari, perché la sua valenza si esaurisce COGNOME‘ai -riai Iscipline dei termini di durata massima della custoela stessa (cfr. 24897 dei 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832), ma può, comunque, essere considei -ato i,initamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne incidenza suiliinte.risita d periccio di recidiva dei prevenuto (Sez.4, n. 34786 dei 3/4/2314, COGNOMECOGNOME Pv P_IVA). L’ordinanza impugnata, facendo corretta appliciazione di tale principio el diamo , ha legittimamente considerato non rilevante ai fini deli’attenuazione delie esigenze cautelari il tempo trascorso dall’esecuzione dell’ordinanza e, ponendo l’accento sulle eievata pericolosità di COGNOME (già condannato per altr reati tra cui anche GLYPH reatc Ol cui all’art. 416-bis cod perì.), suliluiterae e grave reato in tema di armi oggetto di imputazione provvisoria ai capo 46, in relazione aiia richiesta a COGNOME di fornirgli un kaiCOGNOME, sulla sua rete di conoscenze con ambienti criminail e di nierarigneta, ha escluso l’idoneità della misura meno affilittiva anche con l’imoieec ie. Oreceialetto elettronico. Così facendo, contrariamente a civanto dedotto COGNOME, H Tribunale ha implicitamente escluso della misura meno afiittiva anche se eseguita presso il domicilio della sorella.
Va, infine, aggiunto che la medesima questione relati n ,a alla rilevanza dei tenpc decorso (lei fatti sulie esigenze cautelari è state ritenuta manifestamente infondate ne Questa Core con ia sentenza n. 27971 del 2021. Si è, infaiW, considerato crea, cithe all’operatività delle presunzioni relative legate al titolo dei reato, «il Colle
hea caute’a ha gesto in luce cne: l’opera dei era stata strategic eri COGNOME a disposizione una collaudata rete di l’ornitori ed era ben a conoscenza de delinquenziaii del territorio; COGNOME chiesto a .NOME AVV_NOTAIO di procurarg un COGNOME‘ circostanza significativa del suo coirivolgimento in dinamich C’,1712!” -íai· di alto profilo e di natura violenta; egli faceva registrare a proprio nror:t. precedenti, anche per reati in materia di armi e concorso estern iassociazione mafiosa; ia reattività rispetto alle diffico!tà e !a capacità di r rispetto a nuovi sodalizi erano ulteriori indicatori di pericolosità.»
4.Aiiinammissibilità del ricorso segue la condanna de; ricorrente a; COGNOME . e eieHe spese processuali e della somma di euro tremiia da versare ,n favore deila cas delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso sen . versare in colpa COGNOMEa determinazione della causa di iramrnissibilità ;Corte cost n. 13 .c, dg; 2000).
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente ci pa.camento delle spera prccessuail e della somma di euro tremila ri favore GLYPH Cassa (lehe an -,nnende. aia Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 ; comma GLYPH disp. ccd. proc. peri.
ceoso 30 novembre 2023
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