Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA a Serra San Bruno avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29/05/2025,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e dichiarato inammissibile quello proposto da sua moglie, NOME COGNOME, quale terzo interessato, avverso l’ordinanza con cui era stata disattesa, in data 23 aprile 2025, l’istanza di dissequestro del villino sito a Chiaravalle Centrale, sottoposto a sequestro
preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di proprietà della COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritto al primo.
Ricorre NOME COGNOME deducendo la mera apparenza della motivazione con cui il Tribunale ha rilevato l’assenza di elementi aventi carattere di novità, così da consentire il superamento del giudicato cautelare.
il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il giudicato cautelare ha una portata più ristretta rispetto alla cosa giudicata, sicché l’emersione di fatti nuovi avrebbe imposto una rinnovata considerazione del vincolo coercitivo reale.
Per contro, con argomenti stereotipati i Giudici dell’appello hanno valorizzato, quale presupposto dell’ablazione, il disavanzo reddituale maturato dalla famiglia COGNOME rispetto ai costi medi della vita elaborati dall’ISTAT, senza considerare il valore meramente indicativo che hanno le relative tabelle, elaborate per determinare la spesa media familiare e, quindi, la capacità di risparmio delle famiglie.
A fronte della ritenuta sproporzione tra il valore dell’immobile acquistato e le capacità reddituali, presuntivamente accertate, del nucleo familiare del COGNOME, avrebbe poi dovuto considerarsi, come dedotto dalla difesa, il sopravvenuto dissequestro, in data 28 gennaio 2025, dei conti correnti intestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME – genitori del ricorrente – che il Giudice dell’udienza preliminare ha concesso sul presupposto della documentata provenienza lecita delle somme accantonate sui conti e libretti intestati agli interessati.
La difesa ha richiamato, poi, gli elementi dimostrativi della lecita provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile, nonché di quello confluito sui conti correnti postali, forniti all’attenzione del Tribunale, c smentiscono in fatto la valutazione operata sulla base dei dati statistici.
In particolare, si è provato documentalmente come la somma dovuta per l’acquisto dell’immobile, pari ad 80.000,00 euro, sia stata erogata dai genitori dei coniugi COGNOME per importi che risultano congrui con i redditi derivati dalle loro rispettive posizioni lavorative (anche tenuto conto dell’accesso di NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME, al credito bancario).
Nel dettaglio sarebbero stati corrisposti:
1) 30.000 euro, mediante vaglia postale, da NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME (terza interessata), il quale si è avvalso di un mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione;
30.000 euro, mediante vaglia postale, da NOME COGNOME, madre dell’indagato;
10.000 euro con bonifici bancari emessi dalla predetta COGNOME e da NOME COGNOME (padre dell’indagato);
con un residuo di 10.000,00 euro da pagare entro il 31 dicembre 2022.
La liceità della movimentazione dei conti intestati ai ricorrenti è stata, invece, già ritenuta dal Tribunale nel disporne il dissequestro.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Va premesso che – come correttamente rilevato dal difensore – il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Ciò posto, il ricorso sollecita questa Corte a valutare due questioni asseritamente nuove, tali da erodere il c.d. giudicato cautelare.
Per intendere gli aspetti focali della questione, deve anzitutto osservarsi che – come rilevato dalla difesa – il giudicato cautelare dà luogo ad una preclusione di portata più modesta rispetto a quella che origina dal giudizio di responsabilità.
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01, da tempo hanno sancito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale”, riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.
Si è, negli anni a venire, costantemente affermato che l’effetto preclusivo che ne consegue ha un’estensione più modesta rispetto a quello determinato dalla cosa giudicata, sia perché limitato allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (da ultimo, tra le molte, Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01). Tale efficacia preclusiva si estende alle questioni che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con quelle dedotte esplicitamente (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338 – 01).
4. Ora, con la prima questione dedotta viene riproposto il tema della provenienza da donazioni familiari – e, quindi, dell’assoluta liceità – delle risorse utilizzate per l’acquisto dell’immobile di proprietà della COGNOME, di cui è stato denegato il dissequestro.
Sul punto, il Tribunale ha dato atto della perfetta sovrapponibilità delle doglianze difensive rispetto a quelle già articolate con l’istanza di riesame; doglianze che sono state in quella sede disattese – come è dato evincere dalla trascrizione nel corpo della ordinanza impugnata della ordinanza che ha deciso il riesame stesso – tal che dovrebbe ritenersi preclusa una loro ulteriore e differente valutazione, per essersi formato il giudicato cautelare.
Il profilo nuovo attiene specificamente alla valenza degli indici ISTAT, sulla cui base è stata accertata la sproporzione reddituale.
La difesa assume che si tratti di indici aventi rilevanza solo indicativa.
La tesi evoca, in termini assolutamente generici, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla confisca di prevenzione (v. Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, NOME, Rv. 266426 – 01), in forza del quale, ai fini dell’accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti, non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l’inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi.
In realtà, è stato anche condivisibilmente precisato, sempre con riguardo alla confisca di prevenzione – ma ad analoghe conclusioni può pervenirsi quanto alla confisca in casi particolari – che, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, in
quanto le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l’effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l’onere dimostrativo della propria capacità di investimento (in tal senso, argomenta da Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282361 – 01).
Dunque, – anche a prescindere dall’ esistenza o meno di un giudicato cautelare nella accezione sopra precisata – deve osservarsi che il Tribunale non si è sottratto ad una analisi critica del dato statistico e a rendere una motivazione compiuta sulle ragioni della sproporzione.
Ha, invero, rappresentato come, nel periodo 1997 – 2021, la sperequazione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare COGNOME (in cui ancora era inserito il ricorrente), comprensivi di quelli derivanti da attivit lavorativa, rispetto alle spese ed agli investimenti effettuati dagli stessi soggetti, si è attestata ad livello elevatissimo (-348.844,30 euro); sicché non può sussistere dubbio alcuno in ordine all’accertata incapacità reddituale di NOME COGNOME e dei suoi congiunti rispetto all’acquisto controverso.
Ha aggiunto, sempre a proposito del requisito della sproporzione, che la circostanza che una quota dell’immobile sia stata acquistata con danaro tracciabile, in quanto derivante dal prestito concesso da Compass Gruppo Mediobanca al suocero dell’indagato, COGNOME, non legittimerebbe, in ogni caso, la restituzione dell’intero, trattandosi della quota minoritaria di un bene indiviso (un villino unifamiliare) in relazione al quale non è stata nemmeno prospettata una ipotesi di frazionamento.
L’ulteriore elemento di novità dedotto dalla difesa, ossia l’avvenuto dissequestro dei libretti e dei conti correnti intestati ai genitori del NOME motivato espressamente dal Giudice dell’udienza preliminare sul presupposto che su tali conti non risultano essere confluiti fondi di provenienza illecita – è stato valutato dal Tribunale come ininfluente, perché inidoneo a disarticolare il quadro ricostruttivo come in precedenza definito.
Nel provvedimento impugnato si è osservato, in termini logicamente coerenti, come la congruità delle movimentazioni registrate sui conti correnti, sui quali è stato registrato un contenutissimo saldo attivo (3000,00 euro) sia di per sé un elemento neutro, in quanto non è dato escludere che il danaro, frutto di attività illecite, su quei conti non sia mai confluito, perché utilizzato per far fron alle spese correnti, in tal modo essendosi determinato un risparmio di spesa che ha permesso di accumulare maggiori risparmi leciti.
In altri termini, ricostruiti i flussi che hanno interessato quei conti correnti si è accertato che sugli stessi non sono transitati danari riferibili all’attiv
delittuosa contestata al ricorrente e le giacenze – di minima entità – nulla hanno a che vedere con le somme impegnate per l’acquisto.
Tirando le fila del discorso, si osserva come, a fronte di quanto ritenuto in sede di riesame, sono stati dedotti due elementi nuovi, in relazione ai quali il Tribunale ha costruito una motivazione che non può dirsi apparente sol perché non condivisa.
Quel che si pone in discussione è, in definitiva, la coerenza e la logicità del discorso giustificativo adottato, con cui il Tribunale ha spiegato la non decisiva rilevanza di tali elementi ulteriori di valutazione; sicché vengono in evidenza vizi motivazionali che non sono sindacabili in questa sede di legittimità con riferimento ai provvedimenti in materia di cautela reale.
Al rigetto consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali