Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3260 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3260 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cutro il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna in sede di riesame del 12/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, pronunciando in sede di rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza n. 13902 del 2025, ha annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di
Bologna nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente al delitto di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 1), e ha confermato le ulteriori statuizioni, mantenendo espressamente la misura in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di beni o valori ai sensi degli artt 81, 110, 512-bis, 416-bis.1, 61 n. 11-quater cod. pen. (capo 2) e di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di persona condannata in via definitiva per RAGIONE_SOCIALE mafiosa, ex artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, 416bis.1 cod. pen., e art. 11-quater cod. pen. (capo 3).
Nel proposto ricorso l’indagato ha articolato tre motivi, che di seguito si sintetizzano.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 416bis.1 e 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione.
Il Tribunale non ha osservato l’obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento della sentenza rescindente nella parte in cui aveva disposto che il Tribunale procedesse, in sede rescissoria, ad un rinnovato esame dei profili di criticità emersi nella costruzione accusatoria, con motivazione agganciata ad elementi fattuali oggettivi piuttosto che a mere congetture e soggettive considerazioni.
Tale omissione avrebbe impedito una valutazione complessiva del quadro indiziario e delle esigenze cautelari anche per i capi residui.
2.2. Con il secondo motivo si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione della interconnessione probatoria fra i reati oggetto di addebito e al giudicato cautelare.
Anzitutto, l’aggravante ex art. 416-bis.1, contestata in relazione ai capi 2) e 3), si fonda su circostanze emerse nella ricostruzione fattuale del reato di cui al capo 1), sussistendo un rapporto di connessione essenziale con tale fattispecie.
Inoltre, il provvedimento impugnato evidenzia una intrinseca contraddittorietà laddove ha ritenuto che il ricorrente, si fosse più volte riferito a sodalizio mafioso nel conversare con NOME COGNOME; nella conversazione captata, mai egli aveva fatto riferimento a pericolosi soggetti calabresi ai quali avrebbe dovuto restituire il denaro versato.
Il giudicato cautelare non riguarda l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. contestata in relazione ai diversi reati, in quanto tale aggravante è stata affermata in virtù della gravità indiziaria del capo 1) e sempre avversata dalla difesa.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’elemento soggettivo dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Il Tribunale non ha offerto esaustiva motivazione in ordine alla finalità di agevolazione mafiosa delle condotte sub capi 2) e 3), posto che il riferimento a
Cutro, inteso come “ndrangheta cutrese”, e la conversazione con NOME COGNOME, a tal fine richiamata, non depongono in termini inequivoci per la consapevolezza e volontà di agevolare l’organizzazione criminale.
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento, evidenziando che la sentenza dì annullamento non appare delimitata alla sola imputazione di cui al capo 1), ma demanda al giudice del rinvio la complessiva rivalutazione delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di ricostruire la catena devolutiva, va premesso che la Seconda Sezione di questa Corte, nella pronuncia rescindente, aveva disposto l’annullamento dell’ordinanza del riesame in relazione alla qualificazione giuridica del reato di estorsione tentata di cui al capo 1), rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.
Nella (sola) parte motiva della decisione, la stessa sentenza ha inoltre disposto che il Giudice di rinvio, alla luce del corretto inquadramento della vicenda descritta al capo 1) della rubrica, riconsiderasse “complessivamente la gravità e la consistenza delle ravvisate esigenze cautelari che avevano portato all’adozione anche alla luce della aggravante contestata anche sui capi 2) e 3) della provvisoria incolpazione – della più grave delle misure personali”.
Nel pregresso ricorso per cassazione, sfociato nella pronuncia rescindente, erano state dedotte, stando alla sintesi – non contestata – che ne fa la ordinanza in scrutinio:
l’assenza di gravità indiziaria in relazione al reato di estorsione tentata di cui al capo 1), aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.,
con riguardo alle esigenze cautelari: a) l’insussistenza del pericolo di reiterazione, evinto dalla pregressa condanna del ricorrente per RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo mafioso, senza tuttavia considerare la positiva condotta tenuta nei dieci anni durante i quali egli era stato sottoposto a detenzione domiciliare e ad un conseguente costante monitoraggio, da cui non erano emersi contatti con ambienti criminali; b) l’insussistenza delle esigenze di natura probatoria, stante la natura degli elementi investigativi acquisiti e l’irrilevanza, a tali fini, della telefona intercorsa tra il COGNOME e la presunta compagna dell’indagato.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Il Tribunale ha dato atto che la Suprema Corte ha cristallizzato la erroneità della qualificazione giuridica della condotta in termini di estorsione aggravata, anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite, sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02 – così sostanzialmente accogliendo la prospettazione difensiva quanto al tema devoluto.
Essendo venuta meno la gravità indiziaria del reato contestato e non ricorrendo per il reato di cui all’art. 393 cod. pen., ancorché aggravato dalla metodologia mafiosa, le condizioni di applicabilità delle misure cautelari, il titolo cautelare è venuto meno.
Sono stati coerentemente ritenuti superflui gli approfondimenti degli aspetti fattuali della vicenda ripresi nei punti da 1) a 6) della ordinanza oggi impugnata, per rimuovere i ravvisati profili di criticità della motivazione, perché tutti concernenti la gravità indiziaria del reato di cui al capo 1) e, dunque, assorbiti.
Si tratta, invero, di temi relativi a contraddizioni nel dichiarato della persona offesa, che attengono esclusivamente al reato di cui al capo 1).
Il ricorrente non ha, dunque, un interesse apprezzabile a dolersi della pretesa inosservanza dell’obbligo di uniformarsi al principio di diritto ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 1); quanto al profilo delle esigenze cautelari, esse prescindono dalla condotta ascritta al capo 1), come meglio si vedrà nei paragrafi che seguono.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Sui capi 2) e 3) della imputazione provvisoria non vi è stata devoluzione in sede di primo ricorso per Cassazione, anche in relazione agli elementi circostanziali e, conseguentemente, si è formato il giudicato cautelare.
Le censure sono precluse, sotto il profilo della gravità indiziaria, anche perché non sono state addotti elementi di novità dalla difesa (mentre il Pubblico Ministero ha offerto elementi che consolidano la gravità indiziaria in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di valori e di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali, che riscontrano la prassi dell’intestazione fittizia ed il ruol gestorio di NOME COGNOME).
Con argomentazioni logicamente ineccepibili il Tribunale ha osservato che non è possibile superare la preclusione connessa al giudicato cautelare parziale sostenendo che le criticità del quadro probatorio in relazione al capo 1) si rifletterebbero sulla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa contestata ai capi 2) e 3).
Ed invero l’aggravante di cui all’art 416-bis.1 è stata contestata:
nella forma del metodo mafioso, per le condotte intimidatorie che avrebbero connotato la condotta, quanto al reato di cui al capo 1);
nella declinazione della agevolazione mafiosa in relazione ai capi 2) e 3), sul presupposto che la fittizia intestazione abbia inteso agevolare l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME faceva parte.
Si tratta di aggravanti diverse ed eterogenee nella struttura, come ben evidenziato dalla interpretazione di questa Corte di legittimità, posto che l’una, quella del metodo, ha natura oggettiva ed attiene alle modalità realizzative della condotta; l’altra, quella finalistica, ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione).
Inoltre, la pretesa interconnessione probatoria fra i fatti di cui ai capi di incolpazione provvisoria – come spiegato dal Tribunale – non sussiste:
in via astratta, perché si tratta di reati del tutto eterogenei ed anche diversamente aggravati;
in concreto, in quanto non vi sono profili di correlazione tra gli elementi di dedotta inattendibilità della persona offesa e l’assenza di riscontro oggettivo alla denunciata condotta intimidatoria di cui al capo 1), da una parte; la preordinazione ad agevolare l’attività del sodalizio (di cui COGNOME è stato partecipe) della intestazione fittizia e delle omesse comunicazioni delle variazioni patrimoniali, dall’altra.
4.2. Il vincolo del rinvio è stato espressamente limitato alla rivalutazione delle esigenze cautelari, in relazione alle quali il ricorso resta aspecifico.
Le doglianze difensive non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata, nella parte in cui, richiamata la duplice presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., proprio in ragione della contestata aggravante agevolativa, ha ravvisato il pericolo di reiterazione in ragione del duplice rilievo: a) che le condotte interpositorie sono proseguite, come specificamente descritto sub par. 4.1. della ordinanza impugnata, che dà conto anche delle sentenze emesse sul punto, mentre l’indagato era sottoposto a detenzione domiciliare in espiazione di pena per gravissimi delitti di criminalità organizzata (operazione Aemilia); b) che l’indagato ha rivelato grande attivismo, mentre era in libertà vigilata, nel sottrarre ad una pressoché certa misura ablativa rilevanti risorse economiche e cespiti immobiliari accumulati nel periodo di pericolosità mafiosa, ed altresì nell’agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego, come analiticamente descritto sub par. 4.1. della ordinanza impugnata.
Su tali elementi è stata fondata la prognosi di recidiva che, ad avviso del Tribunale, sussisterebbe anche a prescindere dalla presunzione connessa alla
aggravante dell’agevolazione mafiosa, avendo le indagini disvelato come COGNOME fosse dedito a spregiudicate operazioni di investimento del valore di centinaia migliaia di euro fino ad epoca recenttssima e a continue attività di drenaggio immobili e beni all’interno delle strutture interpositorie costituite.
Parimenti aspecifico è il ricorso con riferimento alle ulteriori esigen connesse al pericolo di fuga ed al pericolo di inquinamento probatorio, in relazio alle quali non vi è doglianza.
Il terzo motivo, che attiene alla assenza di gravità indiziaria quan all’elemento soggettivo della aggravante della agevolazione mafiosa, è preclus perché, come detto, il tema devoluto deve intendersi circoscritto, quanto ai c 2) e 3), alla rivalutazione delle esigenze cautelari.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla Cancelleria sono devoluti gli adempimenti comunicativi di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comm 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO e tensore
Il Presidente