Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10317 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/01/1961
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore generale, in persona della sostituta COGNOME si è riportata alle conclusioni scritte, già rassegnate, chiedendo il rigetto del ricorso;
l’Avv. NOME COGNOME del foro di Benevento per COGNOME NOME ha esposto i motivi di ricorso e concluso per il suo accoglimento, con annullamento del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME cui confronti si procede in stato di custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 74 309/1990 e 416 bis.1, cod. pen. (con il ruolo di garante dell’operatività del sodalizio relativo traffico nel territorio di Valle Caudina, nonché finanziatore del gruppo, da set 2021 al maggio 2022), ritenendo confermati la gravità indiziaria, contestata a difesa stregua di asseriti, nuovi elementi, nonché il quadro cautelare, entrambi riconosciuti anch Tribunale, in sede di riesame e dal giudice di legittimità, pronunciatosi in data 24/04/202
In particolare, il Tribunale, precisato che la preclusione del c.d. giudicato cautelare essere superata, in punto gravità indiziaria, solo da questioni nuove, non dedotte o dec ancorché implicitamente, in tali pronunce, ha rilevato che, nella specie, gran parte argomenti agitati a difesa aveva costituito oggetto del giudizio di riesame, laddove riferimento alle dichiarazioni rese al GUP dai coimputati COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME le stesse non avevano ridimensionato il quadro di gravità indiziaria, dovendo essere valut anche in relazione agli ulteriori elementi a carico del ricorrente. Peraltro, le dichiaraz donna erano del tutto generiche, quanto alla posizione del COGNOME NOME, intese a ridimensionare il ruolo della dichiarante rispetto al narcotraffico, laddove le afferma COGNOME NOME erano state solo parzialmente confessorie, a fronte di un grave quadro indiziario che lo vedeva pienamente coinvolto in quei traffici.
In ogni caso e risolutivamente, quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale ha ricordat COGNOME odierno ricorrente, è già stato condannato in primo grado dal GUP alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, il che precluderebbe ogni ulteriore valutazione sul punto.
Con riferimento, invece, alla permanenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato gli elementi allegati a difesa erano preesistenti alla definizione dell’incidente cautel eccezione di quelli rappresentati dall’assoluzione del COGNOME dai reati di usura ed estorsio con aggravante mafiosa, dal decorso del tempo e dall’individuazione di un domicilio fu regione, considerando solo “relativamente” nuovo, invece, l’argomento che faceva leva su diverso trattamento riservato ad altri coimputati.
Ciò posto, ha ritenuto permane l’esigenza special preventiva, valutata alla stregua della negativa personalità, ma anche della gravità delle condotte e del ruolo svolto in conc dall’imputato. In particolare, ha affermato che l’intervenuta assoluzione che la dif allegato a dimostrazione dell’estraneità del COGNOME al contesto criminale di Valle Caudin non dimostrerebbe l’assunto, atteso che, nella relativa ordinanza cautelare, confermata in s di riesame, si era dato atto del ruolo del ricorrente, vero e proprio punto di riferiment logiche criminali territoriali per dirimere contrasti, la assoluzione avendo riguar procedimento pendente nel quale egli era stato giudicato a piede libero.
Neppure il decorso del tempo dall’applicazione della misura in atto è stato valuta maniera conclusiva, tenuto conto del ruolo associativo e dei precedenti che, pur risalenti, sono stati considerati indicativi della tend impermeabilità del COGNOME rispetto alle vissute esperienze giudiziarie e detentive. T curriculum, poi, ha giustificato la valutazione differenziata rispetto ad altri coimputati anche conto del ruolo ricoperto, come confermato dalla considerazione goduta nel contest criminale di riferimento.
Infine, ha ritenuto che l’allontanamento dal territorio non costituisse elemento id scongiurare il pericolo di reiterazione, non valendo a elidere in modo assoluto, come rich nella specie, tenuto conto della personalità del COGNOME, in precedenza descritta, possibilità che costui mantenga contatti con ambienti della criminalità di settore, rilevando l’inadeguatezza della misura gradata, anche ove rafforzata da presidio elettron strumento di monitoraggio e non ostativo ad eventuali violazioni, poichè affidata al princ autodisciplina del destinatario che, nella specie, non aveva offerto alcun nuovo elemento at far rivedere le precedenti considerazioni.
2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto della motivazione, oltre della stessa in riferimento alla valutazione della gravità indiziaria. Il provvedimento intrinsecamente contraddittorio laddove il Tribunale avrebbe attribuito una valenza antitet due provvedimenti giurisdizionali, l’uno addotto dal riesame, l’altro invocato a d valorizzando una condanna non definitiva e ritenendo non rilevante una pronuncia assolutori Inoltre, ha contestato la valutazione delle prove dichiarative allegate a difesa (dic COGNOME e COGNOME NOME), che assume liquidate superficialmente, laddove esse sarebbero decisive, senza nemmeno confrontarsi con l’argomentazione difensiva per la quale la condotta del COGNOME, quale finanziatore del sodalizio, si sarebbe tradotta in un’uni presunta dazione di denaro per euro diecimila.
Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, con riferimento alla valutazione del qu cautelare, rilevando che la misura della sorveglianza speciale era stata revocata da 10 a ritenuta la non pericolosità del soggetto; che i precedenti sarebbero risalenti nel tempo; membri del sodalizio sono stati arrestati, l’unica fazione rimasta attiva essendo inv COGNOME secondo la stessa ricostruzione accusatoria; che il COGNOME è stato assolto nel procedimento a suo carico per i reati di estorsione e usura; che lo stesso era stato ammes agli arresti domiciliari in quella diverse sede, senza alcuna violazione delle prescrizio inoltre, egli non era stato coinvolto nel procedimento “Operazione Zeus”, nel quale era emer che altri erano i vertici del clan COGNOME. Infine, ha contestato anche la valutazione ine alla adeguatezza di una misura domiciliare a distanza, anche con presidio elettronico, affida mere clausole di stile e in violazione dei normativamente imposti.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa del COGNOME ha depositato motivi nuovi, sviluppando i temi introdotti con ricorso e concludendo per l’accoglimento, con annullamento dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va, intanto, ribadito che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedi del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza conse giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi li verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di me canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risu probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazi si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244- 0 1; Sez. 3, n. 17395 del 24/0 1/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
Inoltre, secondo il diritto vivente, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esau impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale” riguardo a questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stess questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adduc argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 20 Librato, Rv. 235908 – 01; Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, Di COGNOME, Rv. 285962 – 01).
Ciò premesso, va risolutivamente rilevato che, pur a fronte dell’assolvimento scrupol dell’onere motivazionale da parte del Tribunale, il ricorrente ha già riportato condanna definitiva, per i fatti per i quali è ristretto.
Orbene, in virtù del principio dell’assorbimento, il quale presuppone che sussista ident imputato, di reato e di procedimento (Sez. 4, n. 39033 del 27/09/2022, COGNOME, 283587 – 01), il giudice dell’appello cautelare, chiamato a decidere dopo una sentenza condanna appellabile relativa ai fatti per i quali era stata emessa la misura coercitiv valutare, in funzione di verificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli ev elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, ma non quelli c siano in grado di inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fon circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello nel giudizio di merito ( F., n. 41667 del 14/08/2013, COGNOME, Rv. 257355 – 01, in cui, in applicazione del princip
Corte ha escluso che il tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. potesse valutare elem sopravvenuti riguardanti l’utilizzabilità di intercettazioni poste a fondamento della sen condanna di primo grado; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 258209 – 01).
Ciò in quanto la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello s soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’intere dell’indagato alla procedura di riesame – anche in sede di rinvio a seguito di annullam disposto dalla Corte di cassazione – con riferimento al profilo concernente la ve dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti el prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli i momento dell’adozione della misura (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 27239 – 01).
3. Il secondo motivo è infondato.
Tenuto conto del tenore di alcuni rilievi difensivi, con i quali si è sostanzialmente la un asserito “silenzio” motivazionale in ordine a specifiche osservazioni, va intanto rilev linea generale, che – in sede di legittimità – non è censurabile una sentenza per il suo sile su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia st disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv 275500 – 01). Trattasi di principio certamente valevole anche per provvedimenti quale quel all’esame. Peraltro, nel caso di specie, il percorso motivazionale seguito dal Tribu contrariamente a quanto asserito a difesa, ha tenuto conto di tutti gli aspetti dedott contesto nel quale convergevano anche altri elementi, valutandone alcuni come minusvalenti e altri come dotati di maggiore pregnanza rispetto alla verifica della permanenza delle esig cautelari, peraltro affidate ad una presunzione relativa non superata dalle allegazioni difen
Sul punto, deve precisarsi che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione de provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anch apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutame in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra me afflittiva (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 – 01).
Nella specie, il Tribunale ha operato un’esegesi costituzionalmente orientata di d presunzione, in realtà procedendo a una rinnovazione della verifica di sussistenza di de esigenze, confermando quella special preventiva, alla stregua di elementi fattuali, rispe quali il ricorso non ha allegato dati idonei a sminuirne il significato attribuito dai riferimento è, intanto, alla negativa personalità, confermata dalle condanne riportat COGNOME, ma anche alle violazioni poste in essere in pendenza di misura di prevenzione, al ruolo associativo e alla considerazione della quale egli gode nel contesto di riferimento
stesso modo, il Tribunale ha espressamente valutato l’elemento di novità rappresentat dall’allontanamento territoriale, giudicandolo inidoneo a contenere il pericolo di reiteraz ragione della personalità del prevenuto, come sopra tratteggiata.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali c trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 marzo 2025.