Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 4 /1/2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
Rotundo che ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la pronunzia impugnata il Tribunale di Catanzaro sezione per il riesame ,decidendo in sede di rinvio dalla Suprema Corte sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, sottoposto alla misura personale della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto associativo contestato al capo A della rubrica e ai delitti di estorsion contestati ai capi F e G, ha annullato la misura cautelare in relazione ai due delitti estorsivi, confermandola per il solo reato associativo.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 623 e 627 cod.proc.pen. e contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza rescindente, poiché il tribunale ha sostenuto che non vi è alcun contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza della Corte di cassazione, in quanto l’ordinanza di riesame è stata annullata con rinvio per nuovo
giudizio in ordine ai punti individuati in motivazione. Sostiene il ricorrente che con dispositivo la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e non limitatamente ad alcuni reati e, dovendosi affermare la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, il tribunale ha erroneamente ritenuta coperta dal giudicato cautelare la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie associativa.
2.2 Violazione dell’art. 416 bis cod.pen. anche in relazione ag i articoli 125 e 192 cod.proc.pen. poiché il tribunale del riesame ha evocato un giudicato cautelare che costituisce il presupposto su cui poi lo stesso giudice del riesame, quale giudice del rinvio, era chiamato a motivare nuovamente sulla sussistenza o meno di un quadro che legittimasse l’applicazione della misura personale.
Il giudice del rinvio non tiene conto di quanto ribadito dal giudice di legittimità, laddov ha in effetti riconosciuto che il collaboratore COGNOME non ha accusato l’attuale ricorrente, così privando il quadro indiziario posto a base della contestazione associativa di un elemento fondamentale di riscontro. Escludendo il dichiarato di COGNOME viene meno quell’elemento di conferma di una condotta che vedrebbe NOME COGNOME portatore di messaggi finalizzati alla gestione delle attività illecite di NOME COGNOME Secondo il capo di imputazione la condotta contestata era di operare da messaggero e cassiere del sodalizio, ma escludendo il narrato di COGNOME e il concorso del NOME nelle due vicende estorsive, il quadro di gravità indiziaria che aveva supportato il giudizio di partecipazione di COGNOME all’associazione mafiosa risulta inficiato.
L’unica condotta a suo carico rimane quella cristallizzata nella intercettazione del 3 novembre 2018, a cui non ha fatto seguito altra ulteriore attività e pertanto la stessa non può ritenersi idonea ad integrare un giudizio di gravità indiziaria in relazione alla condotta associativa. r-we p-cm
2.2 Violazione degli articoli 274 e 275Ypoiché la sentenza rescindente riteneva assorbiti gli ulteriori motivi, tra cui quello relativo alle esigenze cautelari imponendo al tribunal una nuova valutazione delle stesse all’esito del giudizio sulla gravil:à indiziaria.
Il tribunale afferma che le esigenze cautelari desumibili dalla presnzione di cui all’art. 275 cod.proc.pen. si traggono anche dalle modalità e circostanze delle condotte criminose ascritte all’indagato, ma non considera che la condotta di NOME si sarebbe esaurita in quell’unico episodio del novembre 2018. Il Tribunale inoltre motiva sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, non tenendo in debita considerazione i principi affermati dalla giurisprudenza successiva al 2015, che ha valorizzato la necessità di un maggiore sforzo motivazionale in ordine alla attualità e concretezza del pericolo e non ha considerato la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’intreccio dei limiti ai quali è vincolato il giudice di rinvio sono :.utti riconducibi rilevanza ed all’efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato, sono diretta ed ineludibile conseguenza dell’irrevocabilità della pronuncia della Corte di Cassazione in relazione a tutte le part diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse (Sez. Un., n. 23 del 23 novembre 1990).
Ciò posto, è stato precisato che in tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire i termini del “devolutum” e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha reputato corretta la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto che l’oggetto del “devolutum” riguardasse solo la qualificazione dei fatti eversivi cui era finalizzata la banda armata e non il nuovo esame degli elementi costitutivi dei reati associativi contestati o dei dati probatori fondanti responsabilità di ciascuno degli imputati). (Sez. F, Sentenza n. 45002 del 11/09/2012 Ud. (dep. 19/11/2012 ) Rv. 253835 – 01)
Stante il carattere unitario della sentenza, nel caso di sentenza di annullamento parziale con rinvio, il contenuto del dispositivo, che assolve alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, in quanto concorre a illustrare e chiarire l’ambito del devolutum e a specificare i capi e i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato (Sez. 6 n. 27318 del 14 maggio 2010 e, più in generale, Sez. 4, n. 27976 del 24 giugno 2008; Sez. 1, n. 34986 del 10 luglio 2007).
Non va peraltro trascurato che la cosa giudicata si forma sul capo, mentre i punti della sentenza possono essere oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo delle impugnazioni o, come nel caso di specie, della sentenza di annullamento parziale con rinvio, pronunciata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 624 c.p.p..
Alla luce di questi principi il Collegio osserva che’ nel caso di specie, il dispositivo del sentenza della sesta Sezione Penale di questa Corte, con il quale veniva disposto l’annullamento della ordinanza impugnata, non può essere letto disgiuntamente dalla motivazione della sentenza che delimita l’ambito del devolutum alla gravità indiziaria dei due reati estorsivi e alle esigenze cautelari.
Dalla lettura della motivazione della sentenza rescindente emerge con assoluta e inequivoca chiarezza che il motivo di ricorso avente ad oggetto la gravità indiziaria del reato associativo era infondato e ai limiti dell’inammissibilità .La Corte,a pagina 5 della sentenza rescindente,ha affermato che il tribunale aveva ricostruito i fatti e descritto ii rapporti tra il ricorrente e NOME COGNOME ) soggetto apicale del sodalizio mafioso
attribuendogli il ruolo di fiduciario dello stesso COGNOME e canale per la interlocuzione tra questi e altri soggetti.
Deve pertanto rilevarsi che appare del tutto corretta al riguardo la motivazione resa dal tribunale che ha ritenuto essersi formato sul reato associativo il giudicato cautelare, che preclude una rivalutazione da parte del giudice del rinvio.
Né sussiste alcun contrasto nella sentenza rescindente tra dispositivo e motivazione poiché, secondo una prassi diffusa, con il dispositivo è stata annullata l’ordinanza impugnata ma i limiti del rinvio vengono esplicitati nel corpo della motivazione.
1.2 Ciò posto, il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo ricorre il giudicato cautela o più correttamente una preclusione e il ricorrente non può riproporre in questa sede questioni già devolute e respinte con la sentenza rescindente o prospettazioni difensive che non aveva esplicitato con il primo ricorso .
1.3 Anche la censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è generica e manifestamente infondata poiché il tribunale ha valorizzato la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che discende dalla gravità indiziaria per il reato associativo, ma ha comunque fornito congrua ed esaustiva motivazione, richiamando le modalità della condotta e la spregiudicatezza e pericolosità dell’indagato, formulando ed evidenziando elementi che non vengono fatti oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
Alla stregua di tali considerazioni si impone il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. Roma 5 marzo 2024