Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 6/5/2024 emessa dal Tribunale di Messina visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, applicava al ricorrente la misura della custodia in carcere, in ordine ai reati di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ricettazione e detenzione di arma clandestina. Con tale ordinanza veniva riformata l’ordinanza
del giudice delle indagini preliminari che, in accoglimento della richiesta dell’indagato, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il Tribunale erroneamente affermato che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari fosse coperta dal giudicato, essendo stato definito il ricorso in Cassazione proposto avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva confermato l’ordinanza genetica.
Sostiene il ricorrente che sulle esigenze cautelari non si era formato il giudicato in quanto, nel procedimento celebrato dinanzi alla Cassazione, la difesa rinunciava al motivo ttif concernente tale aspetto, non essendo a conoscenza dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l’ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere.
A supporto di tale assunto, il ricorrente ricostruiva il sovrapporsi di date tra i due procedimenti, dimostrando come l’udienza dinanzi alla Corte di cassazione si era svolta il 17 aprile 2024, mentre l’appello del pubblico ministero era stato notificato solo il 18 aprile.
Basandosi su tale errato presupposto, il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente esaminato i plurimi elementi idonei a incidere sulle esigenze cautelari, non considerando la giovane età e il tempo trascorso dall’applicazione della misura, elementi che nel frattempo avevano indotto il RAGIONE_SOCIALE ad autorizzare lo svolgimento di attività lavorativa.
2.1. La difesa del ricorrente depositava memoria con la quale ribadiva l’insussistenza del giudicato cautelare, allegando la sentenza resa da Sez.2, n. 22991 del 17/4/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente dare atto che, nel giudizio di legittimità concernente il provvedimento emesso in sede di riesame avverso l’ordinanza genetica, il ricorrente aveva effettivamente rinunciato al motivo concernente la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari, come risulta espressamente dalla sentenza resa da Sez.2, n. 22991 del 17/4/2024.
Sul punto, pertanto, non si è formato il giudicato cautelare, trovando applicazione il principio – sia pur affermato in un risalente precedente – secondo
cui l’inammissibilità rinuncia all’impugnazione non determina, al pari della mancata GLYPH impugnazione, GLYPH le GLYPH preclusioni GLYPH derivante GLYPH dal cosiddetto giudicato cautelare. (Sez.3, n. 535 ell’1/12/2010, dep.2011, Trincas, Rv. 249128).
Una volta esclusa la sussistenza della preclusione del giudicato cautelare, deve rilevarsi la fondatezza del motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e all’idoneità della sola custodia i carcere.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il tema fosse precluso, pur dando atto, nel merito, della sussistenza delle esigenze cautelari desunta dalla particolare gravità dei fatti commessi e della loro idoneità a dimostrare lo svolgimento di una stabile e rilevante attività delittuosa, in un contesto criminale di rilevante spessore.
Si tratta di una valutazione che, tuttavia, non ha comparativamente tenuto conto degli elementi favorevoli dedotti dalla difeaa e consistenti non già nella sola giovane età dell’indagato e nel tempo trascorso dai fatti contestati, ma anche dal dato obiettivo desumibile dall’avvenuta sottoposizione agli arresti domiciliari, sia pur sulla base di un provvedimento successivamente annullato, che ha fatto emergere, in concreto, l’adeguatezza della misura meno afflittiva richiesta.
3.1. Deve premettersi che, in sede di appello cautelare, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292).
Il principio devolutivo non è di ostacolo alla valutazione di elementi che sopravvengono rispetto al provvedimento oggetto dell’appello cautelare e che concernono l’attualità e l’adeguatezza delle esigenze cautelari, posto che tali profili, ove siano oggetto del giudizio, devono necessariamente rapportarsi alle condizioni presenti al momento della decisione.
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che il Tribunale, non solo è incorso nell’errore in diritto circa la presunta preclusione costituita dal giudicato cautelare rivelatosi inesistente, ma ha anche sostanzialmente omesso di procedere ad un esame complessivo del profilo attinente alle esigenze cautelari.
La valutazione, infatti, risulta compiuta sulla base del mero richiamo degli
indici di gravità della condotta originariamente accertati, senza procedere ad un vaglio effettivo di tutti gli elementi favorevoli all’indagato dedotti dalla difesa.
In tale contesto, si sarebbe dovuto necessariamente tener conto del fatto che – per effetto delle dinamiche concernenti l’intervenuta modifica della misura cautelare – l’indagato aveva dato concreta dimostrazione del rispetto delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari, circostanza di cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, sia pur al fine di disattenderne la rilevanza.
In buona sostanza, il fatto che l’indagato abbia rispettato le prescrizioni imposte e non abbia dato segnali di possibile reiterazione delle condotte illecite, in concomitanza con il periodo di sottoposizione agli arresti donniciliari, costituisce un elemento sopravvenuto il cui esame non poteva essere disatteso.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il Tribunale dovrà attenersi alle indicazioni sopra fornite.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell’art.309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 27 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente