Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29532 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Delianuova
avverso l’ordinanza del 2/01/2024 del Tribunale del riesame di Trento
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 maggio 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata al
riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico (capo A) e di riciclaggio di oltre 74.000 euro (capo U), commesso il 13 giugno 2020.
L’ll luglio 2023 il Tribunale del riesame di Trento annullava la suddetta ordinanza, limitatamente al capo U), per contraddittorietà della contestazione, che, nel ruolo che avrebbe dovuto rivestire NOME, individuava una persona non identificata, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., e sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza ricorreva per cassazione la difesa, chiedendo l’annullamento della stessa con riferimento al reato associativo, posto che la condotta di partecipazione dell’indagato si incentrava sulla asserita perpetrazione del reato fine di cui al capo U) e, con sentenza del 29 novembre 2023, la Seconda Sezione di questa Corte di cassazione annullava con rinvio il provvedimento impugnato, evidenziando che il Tribunale di Trento avrebbe dovuto spiegare, una volta ritenuta la insussistenza della gravità indiziaria del reato fine, se sussistevano altri elementi dai quali potere desumere la partecipazione dell’indagato alla associazione a delinquere.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Trento, in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza dell’Il luglio 2023 del Tribunale del riesame di Trento, soffermandosi sugli elementi, in atti, che darebbero fondamento alla disconosciuta sussistenza del reato di riciclaggio (capo U), «inesattamente ritenuto inesistente dal giudicato cautelare».
I difensori di COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza in questione, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, 649, 125, cornma 3, cod. proc. pen., 416 cod. pen.
Il provvedimento gravato si soffermerebbe sul capo U), contenuto nell’addebito cautelare originario, ma reputato non ascrivibile a COGNOME dallo stesso Tribunale del riesame di Trento con l’ordinanza del 2 gennaio 2024, non impugnata dal Pubblico ministero e, dunque, coperta dal giudicato.
Il – Tribunale del riesame non individuerebbe un solo elemento, salvo il disconosciuto reato di riciclaggio, dal quale dedurre la dimostrazione della condotta di partecipazione del ricorrente.
Da pagina 11 a pagina 20 dell’ordinanza impugnata, il Collegio della cautela si soffermerebbe unicamente sull’episodio di riciclaggio di cui al capo U), sottolineando che «era, in realtà, provato che la persona “non identificata” che consegnava alla persona sotto copertura i 74.000,00 euro era proprio l’imputato».
Su tale punto il Tribunale del riesame non avrebbe più potuto esprimersi e, proprio per questo, vi è stata violazione degli artt. 649 e 627 cod. proc. pen.
Solo sulla base degli elementi sopraindicati il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto il ricorrente partecipe all’associazione, non sussistendo una sola chat, né una prova dichiarativa, che lo coinvolgano direttamente nel funzionamento dell’ organizzazione in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre, preliminarmente, rilevare che il capo di incolpazione dell’ordinanza impugnata/ prevede, quanto al reato asso(:iativo / «un livello inferiore, operante in Italia, composto da corrieri, tra cui l’indagato, ch provvedevano a trasportare e consegnare al “prelevatore” le somme da riciclare, provento della vendita della cocaina, dopo che erano stati contattati dagli associati del livello superiore per le indicazioni necessarie sul luogo, tempo e modalità della consegna» e che il reato fine contestato all’indagato ha ad oggetto la condotta volta a impedire l’identificazione della provenienza delittuosa della somma di euro 74.900,00, proveniente dalla vendita di stupefacenti, somma che una “persona non identificata” consegnava ad un “prelevatore”, che era, in realtà, un agente sotto copertura.
2.1. Ciò premesso, il Tribunale del riesame, con l’ordinanza dell’Il luglio 2023, ha ritenuto non sussistente la gravità indiziaria, in capo all’indagato, del reato di riciclaggio «in quanto nel corpo della contestazione si escludeva che fosse proprio lui il soggetto che ebbe ad effettuare materialmente la consegna della somma di denaro».
Nella ordinanza impugnata, si sostiene, invece, che, a prescindere dalla mancata valida contestazione del reato fine sub U), «non può esservi dubbio, nel caso di specie, in ordine alla corretta individuazione dell’autore della consegna da parte dell’ agente sotto copertura, nel soggetto riprodotto nella fotografia riproducente l’effige dell’indagato, sottoposta in sede di ricognizione all’agente sotto copertura pochi istanti dopo il fatto, avendo l’esito di tale ricognizion trovato riscontro nei dati inerenti la intestazione della vettura con cui i prevenuto era comparso sul luogo della consegna censurata».
3.Rileva il Collegio che appare corretto il ragionamento del Tribunale del riesam9( nella parte in cui afferma che, in materia di reati associativi, la commissione dei reati-fine, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini
della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (vedi Sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 – 02), ma il Tribunale, nel caso in esame, avrebbe dovuto spiegare, una volta ritenuta l’insussistenza della gravità indiziaria per il reato-fine, sussistevano altri elementi dai quali si poteva trarre la partecipazione dell’indagato all’associazione; ciò non è stato fatto, essendosi il Collegio della cautela limitato a sostenere che, in realtà, vi erano le prove della sua responsabilità nel reato fine.
3.1.0ccorre evidenziare che, in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti.
Nel caso in esame alcun elemento nuovo può essere ravvisato negli atti di indagine a disposizione del Tribunale del riesame, quindi, effettivamente, quanto osservato nell’ordinanza impugnata (e cioè che l’anonimo che consegnava al “prelevatore” i 74.000,00 euro era, in realtà, il ricorrente), doveva essere rilevato nella prima ordinanza non impugnata da Pubblico ministero.
3.2. E, comunque, anche a prescindere dal giudicato cautelare, il Collegio della cautela non ha evidenziato null’altro che possa fare ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza circa la effettiva partecipazione del ricorrente alla associazione.
(&) GLYPH 3.3, In conclusione, l’ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., posto che la circostanza che l’indagato non possa essere individuato nel soggetto che provvedeva a trasportare e consegnare al “prelevatore” le somme da riciclare costituisce questione coperta dal giudicato encloprocessuale,
—Il tribunale del riesame ha, altresì, violato l’art. 627 cod. proc. pen. perché ha disatteso la sentenza rescindente, alla quale doveva soggiacere, cioè spiegare, una volta ritenuta la insussistenza della gravità indiziarla per il reato fine, se sussistevano altri elementi dai quali si poteva trarre la partecipazione dell’indagato all’associazione.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, deve essere dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara la cessazione della misura cautelare in atto.
Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in Sede per guanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 3 aprile 2024
Il Consigl· ore
Il Presidente