Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2635 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2635 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Foggia il 4/1/1964
COGNOME NOME nato a Foggia il 15/6/1993
avverso l’ordinanza resa il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale ed è stata conseguentemente disposta l’udienza in presenza;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
rilevato che nessuno è presente per i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha respinto l’appello proposto ex art. cod.pen. da COGNOME nella veste di imputato, e da COGNOME COGNOME nell fittizio intestatario, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Foggia in data 2024, aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare del sequestro prev un immobile sito in Rimini, di proprietà di COGNOME con diritto di abitazione in di lui padre NOME, sequestro già disposto con decreto del 9 novembre 2020, in relaz reato di cui all’articolo 512-bis cod.pen. aggravato dall’art. 416 bis.1 cod.pen. commesso nel 2014.
La difesa osservava nell’istanza di revoca che il mantenimento del sequestro prev dell’immobile era ingiustificato, alla luce della esclusione dell’aggravante prevista d 416 bis.1 cod. pen. da parte del Tribunale del riesame di Bari nell’ambito del proce relativo alla misura cautelare personale a carico di NOME COGNOME e della con intervenuta prescrizione del reato di trasferimento fraudolento di valori, contest commesso nel 2014.
2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso con atto unico sottoscritto dal co difensore, padre e figlio, nella veste di imputato e di terzo interessato, deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 240 e 512 bis cod.pen. e difetto as motivazione poiché l’appello è stato respinto con affermazioni erronee e apertame contrasto con le norme di legge, in quanto non è stato operato quel doveroso vaglio crit elementi di fatto e in diritto valorizzati dalla difesa nella impugnazione. In particolare non ha verificato attentamente se la decisione di escludere la sussistenza dell’a mafiosa nei confronti di NOME COGNOME nell’ambito del riesame della misura c personale, potesse riverberarsi sul mantenimento del vincolo reale, non per effetto au della pronunzia ma come elemento di ripensamento del fatto processuale posto all’atten del giudici di merito.
Allo stesso modo il Tribunale non ha valutato le conseguenze sul ritenuto fumus delle pronunce assolutorie intervenute nei confronti del coimputato del medesimo reato, NOME COGNOME e, in altro procedimento penale, nei confronti degli odierni ricorrenti in delitto di cui al d.lgs.76/2000 all’esito del quale il GUP del Tribunale di Rimini il 13 g aveva disposto il dissequestro immediato dell’immobile oggetto dell’odierno procedimento
In quel procedimento era stata ipotizzata una responsabilità di NOME COGNOME pe rafforzato il proposito criminoso del padre nelle plurime omissioni di comunicazion variazioni patrimoniali mediante l’intestazione fittizia il diritto di proprietà de mediante l’intestazione dei conti correnti bancari utilizzati dal padre nella ges incrementi .
Anche in questo caso la difesa non aveva chiesto al Tribunale di far discendere dalle suddette sentenze irrevocabili di assoluzione, con la formula perché il fatto non sussiste, effe automatici e vincolanti ai fini della revoca della misura in corso, ma di valutarle in relazione persistenza del fumus commissi delicti, costituendo tali pronunzie elementi nuovi valutabili dal giudice.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che la prova della provenienza lecita delle risorse spes per l’acquisto dell’immobile sito in Rimini avvenuto il 20 maggio 2014 non è decisiva in ordine alla esclusione del fumus commissi delicti poiché formerà oggetto di valutazione nella fase decisoria, mentre secondo il ricorrente, per la configurabilità del reato di cui all’articolo 51 bis codice penale, sarebbe necessaria la prova della provenienza illegale delle risorse economiche impiegate per l’acquisto dei beni da parte del soggetto che avrebbe inteso sfuggire ad una misura di prevenzione.
A sostegno di tale assunto la difesa richiama la recente pronunzia della Prima sezione di questa Corte di Cassazione del 22 giugno 2023 n. 39489 in cui si afferma che l’art. 512 bis cod.pen. prevede una forma di autoriciclaggio e presuppone una provenienza illecita dei beni intestati a terzi. Di conseguenza, poiché l’investimento immobiliare finalizzato all’acqui dell’abitazione in Rimini è perfettamente tracciabile e la provvista è del tutto legittima, sussistono i presupposti per mantenere il vincolo.
L’avv. COGNOME ha trasmesso memoria con cui rappresenta di non partecipare all’udienza e insiste nel chiedere l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono in parte fondati e impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata nei limiti che verranno esposti.
A fronte della richiesta di considerare che nell’ambito del riesame della misura cautelar personale nei confronti del COGNOME era stato affermato che il reato di cui all’art. 512 era nelle more prescritto, perché andava esclusa l’aggravante contestata dell’agevolazione mafiosa, il Tribunale con il provvedimento impugnato si è limitato ad affermare che dette vicende processuali sono prive di efficacia vincolante per il giudizio cautelare e che nel giudizi cognizione il reato continua ad essere aggravato dall’art.416-bis.1 cod.pen.
Va al riguardo osservato che con sentenza n.1886 del 7 dicembre 2021 questa Corte aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui era stato respinto il riesame e confermato il sequestro preventivo dell’immobile in oggetto ribadendo il consolidato principio secondo cui il giudicato cautelare ha efficacia preclusi “endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l’effetto preclusivo nemmeno nell’ambito di un diverso
procedimento cautelare (v. ex plurimis Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017,RV. 271734 – 0; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 – dep. 10/04/2007, Rv. 235908).
Il collegio non intende discostarsi da questo principio che condivide, ma deve t rilevare che nel provvedimento impugnato il Tribunale, per respingere l’appello p si è limitato ad osservare che il reato continua ad essere configurato come aggravato nel giudiúo di cogn ed occorre attenderne l’esito. Questa affermazione non può essere condivisa poiché il c così facendo , valorizza elementi meramente formali, quali l’imputazione sollevata dal p ukALIA ministero, che potrebbe risultwg superat4 ngo GLYPH er veArpggige Rruesspali o tAM I ,GIO GLYPH 5r v GLYPH e le’ n g D GLYPH iimunmktk GLYPH mut- %Aux QAAki3 2% r A.0 -144.10 hGiliC~A*CAMWWW% o aere correttamente escluso in ermini astratti d’efficacia vinc cr te della ritenuta
insussistenza dell’aggravante del reato contestato al COGNOME nel giudizio caute carico, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se tale dato processuale integri o elemento nuovo rispetto al cd. giudicato cautelare e, in caso di risposta affermativa se la ritenuta assenza di gravità indiziaria in ordine alla contestata aggravante di cui bis.1 cod.pen., seppure affermata in altro procedimento cautelare relativo al me procedimento, sia o meno condivisibile e idoneq ad inficiare il ragionamento già espr sede di riesame della misura cautelare e ormai coperto da giudicato, per effetto della p su indicata.
Deve di contro rilevarsi che il provvedimento impugnato contiene sintetica ma suffic motivazione in ordine alla irrilevanza delle vicende processuali relative alla posi coimputato NOMECOGNOME e all’assoluzione degli stessi ricorrenti da altro reato che, difesa, sarebbe connesso a quello per cui è processo; irtribunale ha al riguardo osse si tratta di fatti diversi che non esplicano effetti sulla intestazione fittizia ad indagati, affermazione che non viene neppure contestata dal ricorso.
Deve poi convenirsi con il Tribunale circa l’estraneità al theme probandum dell’elemento della provenienza lecita delle risorse investite nell’acquisto di beni fittiziamente inte principio già affermato anche nella sentenza della Quinta sezione di questa Corte n. 1 12 dicembre 2021, che ha respinto le medesime argomentazioni formulate al riguardo da difesa.
Questa Sezione ha più volte ribadito che ai fini della ritenuta sussistenza della di cui all’art. 512-bis non è necessario che le risorse investite siano di provenienz quanto le finalità della condotta sono duplici ed è sufficiente che emerga l’intestazio supportata dall’intento di sottrarre risorse ad eventuali misure di prevenzione o contrabbando e di agevolare condotte di riciclaggio. La provenienza illecita della provv è elemento materiale del reato e non deve essere dimostrato per dimostrare la colpevo anche se spesso è di logica evidenza che le risorse investite non provengono da fonti l pronunzia di questa Corte richiamata dalla difesa faceva appunto riferimento ad una di ipotesi, che non esauriscono l’ambito di applicazione della norma.
Per le ragioni sin qui esposte, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale perchè rivaluti in concreto se l’esclusione dell’aggravante di cui all’art bis.1 cod.pen. in ordine al reato contestato al COGNOME costituisca elemento nuovo da valutare in concreto ai fini della revoca e verifichi le sue eventuali ricadute sulla sopravvenienza di ca estintive del reato stesso e sul mantenimento del sequestro.
P.Q.M
annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .1cp e rinvia per nuovo giudiz sul punto al Tribunale di Foggia, competente ai sensi dell’art.324 comma 5 cod.proc.pen..
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Roma 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore