Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49744 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49744 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a THIONVILLE( FRANCIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trento in data 21/03/2023 ha rigettato la richiesta di appello proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. della stessa città in data 27/02/2023 quanto all’imputazione provvisoria allo stesso ascritta ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., con particolare riferimento al ruolo di promotore ed organizzatore dello stesso nell’ambito della consorteria criminale indagata.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il COGNOME ha dedotto violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione agli art. 125, 274, 274 e 275-bis cod. proc. pen.; la motivazione è sostanzialmente assente quanto alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari ed alla possibilità effettiva che il ricorrente ricada nella commissione di delitti; nessuna considerazione è stata resa quanto alla possibile adeguatezza del regime domestico; la motivazione è dunque fuorviante rispetto al tema devoluto che investiva l’adeguatezza del regime custodiale, attesa la risalenza nel tempo dei fatti contestati e considerato l’intervenuta scarcerazione dei coimputati; in sostanza è stata omessa qualsiasi adeguata considerazione del c.d. tempo silente.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del COGNOME sia in considerazione della intervenuta revoca della misura a carico dei coimputati, che del decorso di un considerevole lasso di tempo tra la applicazione della misura e la data di realizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni
legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, COGNOME, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863-01).
4. Il Tribunale, nel caso in esame, ha ampiamente motivato, precisando come non possa ritenersi fatto nuovo sopravvenuto rilevante l’avvenuta scarcerazione dei coimputati del COGNOME, evidenziando la diversità delle posizioni considerate e chiarendo come tale elemento non potesse considerarsi elemento nuovo sopravvenuto (anche attese le motivazioni rese sul punto, sostanzialmente collegate alla prossima scadenza dei termini). In tal senso si deve osservare che gli elementi prospettati dal ricorrente, che si ritengono omessi o valutati con argomenti contraddittori o manifestamente illogici, riguardano in primo luogo la posizione dei coimputati nel medesimo procedimento, che hanno goduto di un trattamento cautelare più favorevole. Premesso il consolidato principio secondo il quale nei procedimenti cautelari è escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da uno dei coindagati (o coimputati) a coloro che sono rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell’ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali
di uno degli impugnanti (Sez. U, n. 41 del 22/11/1995,, COGNOME Cava, Rv. 203635-01: e ciò in quanto «la frammentazione e l’autonomia dei procedimenti incidentali permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni, che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l’applicabilità dell’art. 587 cod. proc. pen»: Sez. 4, n. 2116 del 12/09/1996, COGNOME, Rv. 206314-01; Sez. 6, n. 35331 del 15/04/2003, COGNOME, Rv. 226324-01), con specifico riguardo al tema della rilevanza delle decisioni afferenti alle modifiche del regime delle misure cautelari personali, disposte nei confronti dei coimputati per il medesimo reato, si è ribadita in modo costante l’affermazione secondo la quale «in tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire “elemento nuovo” idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto co-indagato dello stesso reato» (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 278203-01; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, COGNOME, Rv. 271056-01; nello stesso senso, ‘Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, COGNOME, Rv. 214667-01). :[n particolare, si è precisato che il dato di novità che può rilevare nell’ambito dei giudizi incidentali, e che «il giudice è tenuto a prendere in considerazione», riguarda unicamente «i nuovi fatti che nella precedente decisione sono stati apprezzati per giungere alla favorevole conclusione nei confronti di indagati o imputati diversi dall’istante, e ciò in quanto sono tali fatti, e non la decisione favorevole “in sè”, gli elementi di novità che giustificano la richiesta di revoca e radicano il dovere del giudice di esaminarli e provvedere»; mentre non può esser considerata «la decisione favorevole per il coimputato, resa in un separato procedimento de libertate, “di per sè” come elemento nuovo, e ciò perché (…) non è dato individuare, in base al sistema, quali effetti da quella dovrebbero derivare sul nuovo procedimento: esclusa in radice qualsiasi efficacia automaticamente vincolante per il nuovo giudice, rimarrebbe comunque un inaccettabile obbligo, per quest’ultimo, di “rivisitare” la decisione sulla quale si è formato il giudicato cautelare tenendo conto delle diverse valutazioni effettuate sugli stessi elementi da altro giudice della libertà, con l’alternativa di adeguarsi ad esse ovvero di doversene discostare criticamente, così rimanendo comunque sostanzialmente vincolato da una diversa ed autonoma pronuncia» (Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, già citata; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente si è diffuso nel rappresentare la “disparità di trattamento” conseguente al diverso regime cautelare applicato ai co-indagati, ma non si è fatto carico di indicare i “fatti nuovi” che hanno determinato la modifica del trattamento cautelare per gli stessi, che avrebbero potuto incidere anche sulla propria posizione; il che non consente di individuare alcuno dei vizi lamentati nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che si è fatta carico in modo analitico di considerare le istanze inoltrate, rilevando l’assenza di profili di novità sopravvenuti.
4.1.Allo stesso modo, nell’evidenziare l’adeguatezza della sola misura della custodia in carcere in applicazione del disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed escludendo, anche in considerazione del luogo indicato, in modo esplicito, l’adeguatezza del luogo di detenzione domiciliare indicato, il Tribunale ha approfonditamente affrontato il tema proposto quanto al decorso di un considerevole decorso del tempo che, a detta della difesa, giustificherebbe la possibile revoca della misura in atto. Nel rendere un’analitica e articolata motivazione sul punto, con la quale il ricorrente non si confronta, il Tribunale ha sottolineato come i fatti oggetto di contestazione fossero da riferire quanto meno ad un periodo che si chiudeva in contestazione nell’anno 2020 e come mancasse oggettivamente una distanza da poter ritenere rilevante tra applicazione della misura e realizzazione delle condotte imputate.
4.2. Si è, inoltre, chiarito come non fosse stato allegato alcun elemento significativo di un distacco o allontanamento del COGNOME dalla consorteria criminale di riferimento, secondo i canoni richiamati ed evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. Dunque, il Tribunale ha correttamente applicato i principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua, logicamente articolata’ e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata nel senso evidenziato in modo chiaro dalla giurisprudenza di legittimità in ambito di contestazione elevata ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. Il tempo al quale si è riferita la parte ricorrente non è stato considerato in tal senso significativo di un allontanamento dalla consorteria mafiosa, essendosi al contrario manifestato un continuo collegamento con la stessa, anche atteso il ruolo di promotore ed organizzatore riferito al COGNOME, in assenza di qualsiasi indicazione in senso contrario da parte della difesa (Sez. 2, n. 47120 del
04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889-01; Sez. 2, n. 38848 del 14707/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999-01; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720-01, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279728-01, Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, COGNOME, Rv. 277231-01; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, COGNOME Rv. 272919-01; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273805-01).
È stata, in altri termini, correttamente rilevata l’assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell’emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente a dieci anni di reclusione ad esito di giudizio abbreviato dinnanzi al Tribunale di Trento.
In conclusione, è stata correttamente ritenuta la non significatività del tempo decorso dall’applicazione della misura cautelare.
Non ricorre, dunque, alcuna violazione di legge o violazione di legge processuale, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità ed aspecificità, in mancanza di confronto con la motivazione, del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale.
Il Tribunale ha fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez.1, n.19521 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 17896 del 09/01/2009, COGNOME, Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende.
cuR
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 10 ottobre 2023.