Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45084 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 7 febbraio 2023, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 2.400.000 nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, 648, 649 e 666, comma 2, cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen.
La maturazione del giudicato cautelare sarebbe stata erroneamente evocata, dal momento che nel precedente procedimento de libertate non era mai stato dedotto, né comunque valutato, il fatto che al momento dell’accredito in favore di NOME COGNOME della somma di euro 2.400.000, era già stato integralmente corrisposto all’Erario quanto dovuto a titolo di Prelievo erariale unico (PREU) per l’anno 2004. Pertanto, era venuto meno, con l’adempimento dell’obbligazione tributaria, il profitto del reato presupposto e, conseguentemente, l’oggetto materiale del contestato delitto di riciclaggio.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione di legge (in reazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen.) e della omessa motivazione – l’apparenza dell’apparato giustificativo del provvedimento impugnato, laddove, facendosi improprio scudo del giudicato cautelare, non offrirebbe effettiva risposta alle doglianze difensive inerenti la piena deducibilità dei nova sopra accennati.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole dell’omessa motivazione e della violazione e falsa applicazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 321 e 597 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, rilevando erroneamente di ufficio un’inesistente preclusione per giudicato cautelare, non ha motivato in merito ai profili di gravame in tema di insussistenza del profitto del reato presupposto e di impossibilità di ascrivere la somma in sequestro ad illecito profitto delle società del RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Il ricorrente ha depositato una memoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., con cui reitera le censure sulla scarsa linearità della contestazione e sulla già avvenuta e dirimente estinzione del debito tributario, allegando atti di indagine e del procedimento di merito, nonché copia dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare personale nei confronti di NOME COGNOME (ove, comunque, si dava atto del «fatto che il PREU veniva, seppure in ritardo, integralmente versato»).
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
L’ordinanza impugnata ha premesso che il vincolo cautelare di cui trattasi era stato apposto a seguito di provvedimento del 13 febbraio 2017, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Tale decreto di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, in relazione al delitto di concorso in riciclaggio aggravato, si fondava sull’ipotesi che NOME COGNOME avesse ricevuto il 24 novembre 2009 la somma in questione sul proprio conto corrente (acceso il 13 novembre dello stesso anno ed estinto il successivo 23 aprile), nella consapevolezza della sua origine delittuosa e con finalità dissimulatorie. Il denaro risulterebbe provento del peculato posto in essere dai concessionari italiani del RAGIONE_SOCIALE, mediante appropriazione delle somme sottratte al Prelievo erariale unico per l’anno 2004, gravante sugli incassi delle slot machines gestite da reti telematiche. L’accredito in favore di COGNOME rappresenterebbe la tappa finale di un articolato percorso finanziario, attraverso trasferimenti monetari dall’Italia all’Olanda, al paradiso fiscale delle allora Antille Olandesi (sul conto di una società offshore), al Belgio e infine ancora in Italia.
Il riesame avverso il provvedimento genetico aveva condiviso tale ricostruzione, poi confluita nella contestazione formalmente elevata con il rinvio a giudizio. In particolare, la rubrica imputativa dava già conto delle successive restituzioni di una parte del PREU.
Il Tribunale del riesame, pronunciando sull’appello proposto sei anni dopo, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dibattimentale, nella pendenza dell’istruttoria, aveva respinto la richiesta di dissequestro e restituzione, sul presupposto che le argomentazioni dell’imputato non presentassero profili di effettiva novità.
È principio consolidato di questa Corte che, rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all’esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione endoprocessuale, di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, ovvero quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime. Di conseguenza una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235908; Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276736; Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, dep. 2018, Persano, Rv. 272338; Sez. 5, Sentenza n. 27710 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273648).
Non può dunque valere a rimuovere l’effetto preclusivo del “giudicato cautelare” già intervenuto in merito ai gravi indizi di colpevolezza pur in presenza di tardiva (e parziale) ottemperanza a quanto dovuto, il mero sopravvenire di
elementi asseritamente a discarico, emersi in sede dibattimentale. D’altronde, non solo i successivi versamenti non incidono sulla punibilità del reato presupposto (delitto contro la Pubblica amministrazione) e tantomeno sulla sussistenza del riciclaggio, ma neppure può darsi sic et simpliciter per assodato che gli intempestivi e ampiamente rateizzati pagamenti del debito tributario abbiano completamente eliso il profitto di cui trattasi.
Peraltro, il ricorrente, assumendone la valenza definitoria, richiama l’esito di una prova testimoniale, con modalità però del tutto aspecifiche rispetto alla sua effettiva pregnanza inferenziale nel contesto dell’intera piattaforma probatoria in via di definizione (viceversa ben presente, nella pienezza della giurisdizione di merito, al Tribunale, quale giudice insieme della cognizione e dell’incidente cautelare).
Il primo motivo è dunque generico e comunque manifestamente infondato.
3. Ciò premesso, risulta evidente che la motivazione, sintetica ma chiarissima, ritiene ogni valutazione sulla sussistenza del fumus del riciclaggio e del profitto (questione presa in carico dal giudicante e chiaramente riportata in premessa) ultronea rispetto alle assorbenti considerazioni in tema di preclusione endoprocessuale. Deve dunque recisamente escludersi un vizio di motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). L’argomento è stato semplicemente disatteso, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto logico-giuridico dell’ordinanza.
Non sussiste dunque la violazione di legge dedotta dal ricorrente per carenza o mera apparenza della motivazione (unico motivo ritualmente deducibile, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). Né è ammessa nel giudizio di cassazione la riponderazione delle emergenze procedimentali, a fortiori dopo la verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa, preventiva con l’emissione del decreto di rinvio a giudizio e, se del caso, ulteriore, sulla base dell’istruzione dibattimentale (cfr. Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280694-03). Peraltro, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, deve essere individuato soltanto nella sua tipologia, non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storicofattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282629).
Anche il secondo e il terzo motivo, dunque, risultano non consentiti, generici e manifestamente infondati.
Non possono essere oggetto di valutazione in questa sede le produzioni in limine del ricorrente, accennate sub 2.4.
Il procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall’indagato è governato dal principio devolutivo (cfr. Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208313; Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283383; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936). Ogni circostanza sopravvenuta, d’altronde, potrà essere ritualmente sottoposta, se del caso, all’attenzione del Giudice della cautela.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
La Presidente