Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8926 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che, nel riportarsi ai motivi principali e ai motivi aggiunti pervenuti i data 12 dicembre 2023, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 luglio 2023, depositata in data 3 agosto 2023, il Tribunale di Palermo, sez. Riesame, ha confermato l’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 14 giugno 2023 nei confronti di COGNOME NOME, con la quale è stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere:
per la condotta di partecipe all’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE nella sua articolazione territoriale corrispondente al mandamento mafioso di Pagliarelli, della famiglia del Villaggio Santa Rosalia riconducibile al capofamiglia COGNOME NOME e al figlio COGNOME NOME; in particolare, in funzione di
rappresentanza dello zio detenuto COGNOME NOME (capo 1: artt. 416 bis commi 1,2,3,4,6 cod. pen.);
per la condotta di interposizione fittizia al fine di agevolare l’associazione, per avere attribuito fittiziamente a COGNOME NOME la titolarità della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile allo zio COGNOME NOME al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale in favore di COGNOME NOME, già colpito da una confisca (capo 17: artt. 110,512 bis, 416bisl cod. pen.).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia e articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta contestata al capo 17) di cui agli artt. 512 bis e 416 bis1 cod. pen.
Nella ricostruzione dell’ordinanza impugnata, l’indagato avrebbe di fatto gestito l’attività imprenditoriale dopo l’aprile 2021, data in cui era soggetto a restrizione NOME.
Tuttavia, l’ordinanza, confondendo la eventuale gestione occulta dal fittizio trasferimento di beni, non chiarisce l’apporto concorsuale che avrebbe potuto offrire COGNOME rispetto alla condotta contestata dal momento che l’interponente era lo zio NOME COGNOME e l’interposto NOME COGNOME, non avendo l’indagato mai assunto alcuna qualifica formale all’interno della società, né avendo partecipato o svolto attività di amministratore di fatto nella preesistente società.
Né ai fini della configurabilità del reato in questione può soccorrere la considerazione del Tribunale in base alla quale NOME si sarebbe interessato per conto dello zio COGNOME dei rapporti con NOME COGNOME, all’indomani dell’arresto di quest’ultimo.
Seppure dovesse immaginarsi una prosecuzione di fatto dell’attività di impresa da parte dell’indagato, la mancanza di una titolarità formale della società in suo favore impedisce la configurabilità della fattispecie.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis1 cod. pen. in relazione al capo 17).
L’aggravante richiamata è stata ritenuta sussistente in quanto l’attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE era funzionale all’esercizio da parte di NOME COGNOME, zio dell’indagato, di un potere di controllo sulle attività economiche del quartiere Villaggio Santa Rosalia.
L’ordinanza impugnata tuttavia non riconosce la intraneità di NOME COGNOME alla compagine associativa, né il concorso nel reato di intestazione fittizia, atteso che lo stesso era solo un dipendente della società RAGIONE_SOCIALE
Non chiarisce peraltro in che modo la società indicata fosse funzionale a mantenere il predominio dell’associazione nel campo del movimento terra in quel territorio, con grave pregiudizio per la concorrenza.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 1).
Dopo avere richiamato le principali pronunzie anche a Sezioni Unite indicative degli elementi costitutivi della fattispecie in esame, la difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui non chiarisce in che cosa si sia concretizzata “la messa a disposizione” dell’indagato in favore di COGNOME NOME.
La ordinanza ha valorizzato:
-un intervento dell’indagato insieme a COGNOME NOME presso il panificio “RAGIONE_SOCIALE” volto – nella prospettiva accusatoria- ad imporre un aumento del prezzo del pane, senza considerare che la madre dell’indagato è anch’ella titolare di un panificio e dunque l’intervento potrebbe essere stato dettato al fine di trarre un beneficio personale;
-il ritrovamento e la rimozione di talune microspie all’interno della vettura;
-i contatti intercorsi con NOME COGNOME, condanNOME per il delitto di cui all’art.416 bis cod. pen. per la risoluzione di alcune questioni sorte per i mezzi meccanici impiegati per il movimento terra tra tale COGNOME ed esponenti della famiglia mafiosa di Porta Nuova,
elementi, questi, insufficienti ai fini della configurabilità di un contributo causale all’associazione.
In data 12 dicembre 2023 la difesa ha depositato motivi aggiunti, allegando un elemento sopravvenuto, quale il deposito dell’ordinanza del Tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti di COGNOME NOME la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bisl cod. pen. contestata unitamente al reato di cui all’art.512 bis c.p. del capo 17) e la qualifica di associato con il ruolo di capo promotore di cui all’art.416 bis comma secondo cod. pen. di cui al capo 1), successivamente al 4 dicembre 2018, durante la sua detenzione.
3.1. La difesa, premesso che il riferimento per il capo 17) alla persona di COGNOME NOME e non di COGNOME NOME nell’ordinanza impugnata è stata frutto di un mero errore materiale, ha ravvisato contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugNOME rispetto all’ordinanza successivamente prodotta dal momento che quest’ultima riferisce che ” non è emerso che dalla gestione della RAGIONE_SOCIALE l’associazione mafiosa abbia tratto mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio, ovvero che la fittizia intestazione di tale esercizio commerciale abbia recato un significativo contributo all’esistenza o all’operatività del sodalizio (..)apparendo piuttosto che il COGNOME NOME (e
dopo il suo arresto, il COGNOME NOME) abbiano operato nell’esclusivo interesse di COGNOME .”
3.2. Con riferimento al capo 1) la difesa ha ravvisato un vizio motivazionale alla luce del giudicato cautelare dell’ordinanza prodotta e relativa sempre a COGNOME NOME nella parte in cui ha escluso la sua partecipazione all’associazione con la qualifica di capo promotore, successivamente al dicembre 2018.
Essendo a COGNOME contestata la sua partecipazione all’associazione “in rappresentanza dello zio COGNOME NOME“, la esclusione non solo di un ruolo apicale ma della stessa partecipazione a carico di quest’ultimo, renderebbe illogico il ruolo contestato al ricorrente, senza peraltro considerare la giurisprudenza di questa Corte che ha ridimensioNOME la valenza indiziaria ai fini associativi del rapporto di parentela eventualmente esistente tra gli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Il primo motivo è infondato.
La ordinanza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha ravvisato sulla base delle risultanze istruttorie la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla condotta di cui al capo 17).
1.1. Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, il Tribunale del Riesame ha operato buon governo delle indicazioni di questa Corte quanto al concorso nel reato di interposizione fittizia di cui all’art. 512 bis cod. pen. secondo cui concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all’art. 512-bis cod. pen. il soggetto “extraneus”, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'” intraneus”, tale da agevolare l’intestazione fittizia. (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796).
1.2.L’ordinanza impugnata ha sul punto evidenziato che (p.15/18):
NOME COGNOME ha svolto per lungo tempo una posizione di rilievo nel settore edile e nel movimento terra essendo stato titolare della omonima impresa dal 1990 al 2006 e avendo ricoperto la carica di amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE dal 6 novembre 2003 al 26 febbraio 2008, imprese sottoposte a confisca nel luglio 2010;
successivamente alla confisca delle sue imprese, COGNOME ha continuato ad operare nel settore attraverso la fittizia intestazione delle proprie attività imprenditoriali dapprima attraverso la impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE” e successivamente attraverso la RAGIONE_SOCIALE;
la impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, di cui NOME era stato formale titolare dal 2016 al 31 agosto 2019, era ubicata nella zona retrostante al bar della famiglia COGNOME, utilizzata dai componenti della stessa quale deposito di automezzi e aveva come unico dipendente NOME COGNOME, fratello di NOME;
pochi giorni dopo la cessazione della impresa individuale, in data 13 settembre 2019 NOME costituiva la RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio unico nonché amministratore con la medesima sede e con il medesimo dipendente nella persona di NOME COGNOME;
all’indomani del fermo di NOME COGNOME nell’ambito della operazione “Brevis” in data 4 aprile 2021, le conversazioni intercettate hanno rivelato che l’indagato NOME, ” senza acquisire la qualità di amministratore o di socio[. .1″ ha assunto di fatto la direzione della attività imprenditoriale della società relazionandosi con il figlio di NOME, NOME, nonché con lo zio NOME COGNOME e con il cugino NOME, figlio di NOME;
l’intervento di NOME COGNOME era voluto dallo zio COGNOME NOME, nel cui interesse era svolta l’attività imprenditoriale, il quale con una missiva dal carcere indirizzata al nipote NOME impartiva disposizioni in ordine ai soggetti che avrebbero dovuto sostituire NOME COGNOMENOME nella conduzione della attività, esprimendo preoccupazione per l’eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniali che avrebbero potuto essere applicate alla società RAGIONE_SOCIALE a seguito del fermo di maniscalco NOME.
1.3. Dunque, le argomentazioni in fatto a sostegno della gravità indiziaria a carico del ricorrente in relazione alla ipotesi di cui all’art. 512 bis cod. pen. contenute nella ordinanza impugnata rispondono in maniera esaustiva alle censure difensive, proprio alla luce della giurisprudenza di questa Corte in precedenza richiamata: il ruolo di COGNOME non è quello di interponente o di interposto, quanto piuttosto di concorrente extraneus sulla base di un previo accordo con rintraneus” (nella specie COGNOME NOME) tale da agevolare l’intestazione fittizia.
Il secondo motivo risulta fondato anche alla luce dei motivi aggiunti e della allegata produzione.
2.1. Come già in precedenza evidenziato, la difesa con i motivi aggiunti ha depositato le motivazioni dell’ordinanza del Tribunale di Palermo sezione del Riesame con la quale è stata esclusa nei confronti del coindagato COGNOME NOME la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen. contestata unitamente al reato di cui all’art.512 bis cod.pen. del capo 17), ordinanza non più soggetta ad impugnazione e in relazione alla quale risulta essersi formato giudicato cautelare.
La difesa ha valorizzato l’ordinanza successivamente depositata nei confronti di COGNOME NOME nella parte in cui si legge che ” non è emerso che dalla gestione della RAGIONE_SOCIALE l’associazione mafiosa abbia tratto mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio, ovvero che la fittizia intestazione di tale esercizio commerciale abbia recato un significativo contributo all’esistenza o all’operatività del sodalizio (..)apparendo piuttosto che il COGNOME NOME (e dopo il suo arresto, il COGNOME NOME) abbiano operato nell’esclusivo interesse di COGNOME .”
2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che:
in tema di effetto estensivo dell’impugnazione in materia cautelare, la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti non preclude l’estensione degli effetti favorevoli della decisione allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (Sez. 6, n. 10809 del 08/01/2021, Rv. 280844, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare per la rilevata esclusione, in un separato procedimento, della configurabilità indiziaria del delitto nei confronti di tutti gli indagati);
non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa in altro giudizio cautelare nei confronti di un coindagato, poiché l’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione, prevista dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. opera a condizione che questa non sia fondata su motivi esclusivamente personali (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020 Rv. 279887, che ha ritenuto insuscettibili di estensione gli effetti dell’annullamento disposto nei confronti di un coindagato per motivi legati alla prova del concorso e del contributo dallo stesso fornito, e non incidenti, invece, sulla configurabilità oggettiva del reato in addebito).
2.3. L’ordinanza non più soggetta ad impugnazione relativa al coindagato COGNOME NOME ha escluso la sussistenza, in punto di gravità indiziaria, della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen. contestata in relazione al capo 17) ritenendo, contrariamente alla impugnata ordinanza, che COGNOME NOME (e dopo il suo arresto, il COGNOME NOME) abbiano operato nell’esclusivo interesse di COGNOME e non al fine di agevolare l’associazione.
Sul punto, dunque, la ordinanza impugnata va annullata affinché il giudice del rinvio si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a COGNOME NOME in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte quanto alla ravvisabilità, in termini di gravità indiziaria, della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis1 cod. pen.
2. Il terzo motivo risulta fondato.
Anche in tal caso occorre richiamare il giudicato cautelare dell’ordinanza prodotta dalla difesa e relativa a COGNOME NOME nella parte in cui ha escluso in punto di gravità indiziaria la sua partecipazione con funzioni di capo promotore all’associazione RAGIONE_SOCIALE successivamente al 4 dicembre 2018, durante il suo periodo di detenzione.
Essendo al ricorrente COGNOME contestata la partecipazione all’associazione “in rappresentanza dello zio COGNOME NOME“, la esclusione della partecipazione con ruolo apicale a carico di quest’ultimo comporta una necessaria rivalutazione dell’apparato motivazionale della ordinanza impugnata.
Occorre verificare la compatibilità del ruolo contestato al ricorrente nella parte in cui è da considerarsi derivazione della “rappresentanza” dello zio COGNOME NOME alla luce dell’annullamento della contestazione cautelare in relazione a quest’ultimo.
Va, infatti, al riguardo considerato – per delimitare con maggiore precisione l’oggetto del giudizio rescissorio- che la ordinanza di annullamento del titolo cautelare nei confronti di COGNOME NOME (p.16), pur confermando la diretta derivazione dell’operato di COGNOME dalle indicazioni ricevute dallo zio NOME, evidenzia tuttavia che una porzione delle condotte riferite all’indagato, e cioè la gestione del contrasto tra gli imprenditori contigui al mandamento di Porta Nuova e COGNOME NOME, era stata gestita sin dall’inizio “in autonomia” da NOME e NOME NOME, mancando un qualsivoglia dato probatorio dal quale possa ricavarsi un intervento di NOME COGNOME nella questione.
L’ordinanza va dunque annullata affinché il giudice del rinvio, anche con riferimento alla contestazione di cui al capo 1), si confronti con i contenuti del provvedimento relativo a COGNOME NOME in relazione al quale si è formato giudicato cautelare e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.
PQM
Annulla il provvedimento impugNOME limitatamente all’imputazione di cui al capo 1 e alla aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., contestata nel capo 17 delle imputazioni, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presycjente