Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47399 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47399 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente GLYPH I’ -“Pavvocato COGNOME del foro di PALERMO, difensore del ricorrente COGNOME NOME 1 , il sostituto processuale avvocato COGNOME NOME stesso foro, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. L’avvocato COGNOME dopo aver illustrato ampiamente i motivi di ricorso, insiste nell’accoglimento chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2.2.2023, la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di esercizio abusivo della organizzazione del gioco del lotto, di scommesse e concorsi pronostici, che la legge riserva allo Stato ed altri enti concessionari, di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 5 legge n. 401/89, aggravato dall’art. 7 d.l. 151/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.), per avere operato al fine di avvantaggiare l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; commesso in Palermo, nel quartiere dello Zen, nel 2008.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea valutazione della prova in ordine alla responsabilità del ricorrente.
Deduce che le dichiarazioni dei collaboranti sono frutto di conoscenza indiretta, per cui la Corte territoriale adotta una motivazione apparente. Non è stata approfondita la delibazione di attendibilità personale dei collaboranti.
Le dichiarazioni di COGNOME NOME sono state valorizzate solo in parte, in quanto il medesimo non ha mai precisato che l’imputato si occupasse del lotto clandestino ma ha solo detto che il quel periodo il COGNOME deteneva la cassa dello Zen. Tali dichiarazioni, inoltre, non sono state riscontrate da altri elementi probatori, visto che le conversazioni ambientali ed il materiale informatico acquisito riscontrano l’attività del lotto clandestino operata da altri coimputati.
Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME si rivelano generiche, de relato, e non riscontrano quelle del COGNOME.
II) Violazione di legge in relazione all’aggravante ex art. 7 legge 152/91, per assenza di elementi che possano acclarare che il COGNOME nell’anno 2008 abbia esercitato abusivamente l’organizzazione di giochi e scommesse nell’interesse della locale RAGIONE_SOCIALE.
III) Mancata declaratoria di prescrizione del reato, commesso nel 2008 ed il cui termine era già decorso alla data di emissione della (prima) sentenza della Corte di appello in data 24.2.2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sviluppa censure di merito già proposte in sede di appello e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata. Le censure, inoltre, non si confrontano con l’ampia motivazione offerta dalla Corte territoriale, peccando in tal senso anche di aspecificità.
Il primo motivo è anche manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all’attendibilità personale dei collaboranti.
In particolare, i giudici palermitani hanno affermato che le dichiarazioni del COGNOME a carico del COGNOME risultano precise, dettagliate e coerenti con le sue conoscenze, in ragione del ruolo svolto in seno al sodalizio mafioso del territorio dello Zen. Egli ha delineato in maniera precisa e puntuale il ruolo svolto nel settore del gioco clandestino dai fratelli COGNOME (NOME e NOME) e le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nelle conversazioni ambientali richiamate in motivazione (pagg. 33-36), in cui gli interlocutori parlavano senza mezzi termini di una attività di giocate al lotto ed ippica con riferimento ad una agenzia di scommesse che in quel momento stava attraversando una fase di difficoltà economica. E’ stato dato atto della circostanza che il COGNOME aveva inserito in tale contesto operativo il COGNOME, indicato, unitamente a COGNOME NOME, quale referente per le attività delittuose delle scommesse nel quartiere palermitano dello Zen. In particolare, il COGNOME, che aveva gestito nel 2008 il gioco clandestino per conto della famiglia RAGIONE_SOCIALE del territorio, era accusato di trattenere una parte degli incassi, investendoli nel proprio centro scommesse. Il COGNOME aveva quindi imposto il cambio di gestione ed il COGNOME aveva raccontato al COGNOME di avere consegnato a COGNOME NOME la cassa del lotto clandestino. Il COGNOME si era pure lamentato di tale decisione con il COGNOME, essendogli stata sottratta una rilevante fonte di guadagno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata ha logicamente argomentato anche in ordine alle dichiarazioni rese dal collaborante COGNOME NOME, tutt’altro che generiche, avendo costui descritto le modalità con le quali, in concreto, veniva svolta l’attività d raccolta delle scommesse clandestine per il lotto e il totocalcio. COGNOME ha delineato il ruolo esercitato in tale attività per tutto il 2008 e il 2009 COGNOME NOME dopo l’arresto di COGNOME NOME, svelando i soggetti che avevano collaborato con lui, tra cui, per tutto il 2008, COGNOME e COGNOME per il quartiere dello Zen. Anche il COGNOME ha confermato che fu proprio il COGNOME ad
intervenire per rimuovere il COGNOME dal ruolo di gestore delle scommesse all’interno dello RAGIONE_SOCIALE.
Infine, i giudici palermitani hanno congruamente motivato anche in ordine alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che hanno ribadito il ruolo del COGNOME nel settore delle scommesse clandestine, riscontrando le dichiarazioni dei precedenti collaboratori.
Alla manifesta infondatezza del primo motivo consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo, risultando compiutamente e logicamente argomentato il ruolo del COGNOME nell’illecita attività di abusiva organizzazione di giochi e scommesse nell’interesse della locale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condotta certamente integrativa della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge 152/91 (art. 416-bis.1 cod. pen.). Al riguardo, infatti, i giudici palermitani hanno congruamente argomentato in ordine alla circostanza che la cosca RAGIONE_SOCIALE ha sempre attribuito al settore delle scommesse importanza decisiva per la propria sopravvivenza ed in ordine al fatto che l’imputato ha operato in un simile contesto nella piena consapevolezza di farlo per conto dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, per rafforzarne e consolidarne la struttura operativa ed economica.
Il terzo motivo, sulla prescrizione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente osservato che la disciplina dettata dall’art. 160, comma 3, cod. pen., quanto alla previsione di termini massimi di prescrizione, non si applica “per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.” (tra cui rientra quello in esame), per i quali, pertanto, non è previsto un termine massimo: tali reati si prescrivono soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall’art. 157 cod. pen., che nel caso è pari a 12 anni, tenuto conto del raddoppio previsto, per il reato in questione, dal comma 6 dell’art. 157 cit.
Ebbene, l’ultimo atto interruttivo è stato individuato nella sentenza di primo grado, emessa il 29.6.2016; sicché il termine di prescrizione del reato non è certamente ancora decorso.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigli e estensore GLYPH
Il Presidente