Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a LIPARI il 29/05/1971 NOME nato a TORREGROTTA il 29/03/1963
avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G.
rilevato che, con tre distinti motivi di impugnazione, NOME ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, cod. pen. ed agl artt. 192, 495, comma 2, 502, 546 e 530, cod. proc. pen. e 111 Cost. (dolendosi, in particolare, dell’illegittimità dell’ordinanza emessa all’udienza del 28/03/2024 e degli atti successivi del giudizio, ordinanza con cui il giudice aveva revocato l’ammissione dei testi a discarico invitando le parti a formulare le conclusioni); 2) la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, cod. proc. pen. (prospettando, in sostanza, in subordine al mancato accoglimento del primo motivo, la richiesta di rinnovazione istruttoria riguardante l’escussione dei testi a discarico oggetto di revoca); 3) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 674, cod. pen. (dolendosi, in particolare, dell’affermazione di responsabilità per aver gettato dell’acido dalla terrazza cagionando l’imbrattamento e il deterioramento di una tenda asole, in quanto non sarebbe stato possibile accertare che tipo di sostanza fosse stata riversata sulla tenda da sole, osservando come il reato non sarebbe configurabile nei casi in cui i danni riguardino cose e non persone);
letta la memoria della difesa della ricorrente COGNOME depositata in data 10/02/2025 con cui, nel contestare le cause di inammissibilità del ricorso, insiste nel suo accoglimento;
rilevato che, con due distinti motivi di impugnazione, COGNOME NOME ha dedotto: 1) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 495, comma 2, e 111 Cost. (dolendosi, in particolare, dell’illegittimità dell’ordinanza emessa all’udienza del 28/03/2024 e degli atti successivi del giudizio, ordinanza con cui il giudice aveva revocato l’ammissione dei testi a discarico invitando le parti a formulare le conclusioni, insistendo sulla richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, cod. proc. pen. di tali testi); 2) il vizio di violazione di legge in relazio all’art. 674, cod. pen. (dolendosi, in particolare, dell’affermazione di responsabilità per aver gettato dell’acido dalla terrazza cagionando l’imbrattamento e il deterioramento di una tenda asole, in quanto non sarebbe stato possibile accertare che tipo di sostanza fosse stata riversata sulla tenda da sole, osservando come il reato non sarebbe configurabile nei casi in cui i danni riguardino cose e non persone);
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti dalle difese, pur alla luce delle argomentazioni svolte nella memoria difensiva depositata dalla ricorrente Serrato in limine litis, sono inammissibili perché, anzitutto, costituiti – conformemente al
mezzo di impugnazione originariamente ma erroneamente esperito, stante la inappellabilità della sentenza di proscioglimento – da mere doglianze in punto di fatto; in ogni caso perché meramente reiterativi di profili di doglianza già adeguatamente esaminati a confutati dal giudice di merito con motivazione del tutto coerente con le emergenze processuali e rispondente ai canoni di logicità argonnentativa, e volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito;
Ritenuto, in particolare, quanto all’eccezione relativa all’intervenuta revoca da parte del giudice dell’ammissione dei testi a discarico, che la stessa è tardiva in quanto proposta con l’atto di impugnazione in esame, laddove è pacifico che la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732 – 01);
Ritenuto, quanto alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che la stessa è inammissibile in quanto rivolta al giudice di merito, coerentemente con il mezzo di impugnazione erroneamente esperito, ma non valutabile da questa Corte, non dotata di poteri istruttori in quanto comportanti apprezzamenti di merito che esulano dall’ambito cognitivo di pura legittimità;
Ritenuto, infine, quanto alla censura relativa alla configurabilità dell’art. 674, cod. pen., che la deduzione difensiva volta a contestare la natura del liquido con cui era stata imbrattata la tenda è deduzione di puro fatto che, in quanto tale, non può trovare legittimamente ingresso dinanzi a questa Corte, per il resto dovendosi ribadire che se è ben vero che la contravvenzione di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 cod. pen., non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. 3, n. 19968 del 14/12/2016, Rv. 269767 – 01), deve tuttavia evidenziarsi che la contestazione in esame rivolta ai due imputati consisteva nell’aver gettato del liquido (essendo irrilevante sotto il profilo giuridico se lo stesso fosse stato o meno acido) dalla terrazza dell’immobile ove insistono gli appartamenti, cagionando l’innbrattamento ed il deterioramento di una tenda da sole installata nel balcone sottostante appartenente alle persone offese, dunque una contestazione che, al di là del contestato danneggiamento della res di proprietà della persona offesa, faceva riferimento al potenziale danno alla persona che poteva verificarsi a seguito del
contestato sversamento, in tal senso, deve quindi essere ribadito che co riferimento alla contravvenzione di getto pericolose di cose, previsto dall’art. cod. pen., il “versamento” concerne materie liquide e può avvenire per mano dell’agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamen o colposamente in azione, e va posto in relazione con l’effetto possibile offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si s verificato (Sez. 1, n. 8386 del 02/07/1992, Rv. 191451 – 01 in cui la SRAGIONE_SOCIALE. ritenuto che integrasse la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen. il getto di acqua con una pompa all’interno dell’abitazione altrui);
Ritenuto, conclusivamente, che ciascun ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Presidente