Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47035 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47035 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del Tribunale di Avellino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del terzo motivo di ricorso;
lette per la parte civile le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o di rigettare lo stesso, con liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di costituzione di parte civile;
lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, ín subordine, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 09/02/2023, il Tribunale di Avellino dichiarava NOME responsabile del reato di cui all’art. 674 cod.pen. e la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 674 cod.pen., 157 e ss cod.pen. e 129 cod.proc.pen., lamentando che il reato si era prescritto in data 26.10.2022, antecedente all’udienza del 9.2.2023 conclusiva del giudizio di primo grado, nella quale il Tribunale non rilevava tale causa estintiva del reato.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 83 dlgs 18/2020, 178 cod.proc.pen., 24 e 25 Cost., 6 e 7 CEDU, lamentando l’omessa personale comunicazione all’imputato del rinvio operato causa Covid-19, ex officio e fuori udienza, dal 26.3.2020 al 26.11.2020 ed eccependo la relativa nullità assoluta per omessa notifica all’imputata.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 674 e 131-bis cod.pen., lamentando che il Tribunale aveva erroneamente denegato l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, richiamando il diniego del P.M., ritenendo un fatto non contestato (lancio di candeggina) e valutando le condotte come abituali.
Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 674 cod.pen., 521 e 522 cod.proc.pen., eccependo che era intervenuta condanna anche per un fatto non contestato e mai oggetto di contestazione suppletiva in dibattimento (lancio di candeggina).
Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 674 cod.pen, 530 e 533 cod.proc.pen., lamentando la carenza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato; espone che pur avendo il giudice correttamente circoscritto, all’udienza del 3.4.2019, il thema probandum alla imputazione, aveva, poi, comminato una condanna ultra petitum (lancio di candeggina) e non aveva spiegato perché il contestato lancio di bucce di melanzane era un fatto integrante la condotta del reato di cui all’art. 674 cod.pen.; argomenta, poi, che le risultanze istruttorie non consentivano di attribuire il fatto con certezza all’imputata, in quanto il video menzionato in sentenza non era mai stato proiettato in udienza ma solo visionato dal giudice in camera di consiglio.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve osservarsi che, tenuto conto del tempus commissi delicti (26.10.2017) e del periodo di sospensione dei termini di prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 4, del d.I.17 marzo 2020, n. 18, convertito in I. 24 aprile 2020 e di quelli ulteriori (dovuti a rinvii impedime dell’imputata o sull’accordo RAGIONE_SOCIALE parti) per complessivi 362 giorni, il termine prescrizionale massimo quinquennale maturerebbe solo il 23.10.2023.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte vertendosi in ipotesi di vizio processuale, e diversamente da quanto dedotto in ricorso, il rinvio d’ufficio dal 26.3.2020 al 26.11.220- disposto con provvedimento depositato in data 25.3.2020- è stata ritualmente comunicato, in pari data, sia all’imputata che al difensore.
Il quarto motivo di ricorso, la cui trattazione è preliminare rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze, è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr.Sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6, n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015, Rv.261925; Sez.3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv.284846 – 04).Ed è stato precisato che, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del 13/11/2013, Rv.257278).
Nella specie, non sussiste la violazione del principio di correlazione, in quanto il fatto contestato è rimasto immutato nei suoi elementi essenziali (versamento in luogo privato di cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone) e le
risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputata, fin dalla fase predibattimentale, davano atto RAGIONE_SOCIALE complessive modalità della condotta.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, richiamando, in senso ostativo, le modalità e dei mezzi della condotta. La motivazione non è manifestamente illogica ed è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilit per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni complessivamente svolte nella sentenza impugnata (pp 2 e 3, ove si analizzano le modalità ed i mezzi della condotta non limitata al lancio RAGIONE_SOCIALE bucce di melanzane ma concretatesi anche nel lancio di candeggina), confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
La ricorrente va, inoltre, condannata, in base al disposto dell’art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 147/2022, all’impegno profuso, all’oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi 1.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/10/2023