Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Attraverso il proprio difensore, il cittadino cinese COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 21 giugno scorso, che ne h confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 79, d. 309 del 1990, per avere, in concorso con altri, adibito a luogo di convegno p assuntori di stupefacenti il locale denominato “RAGIONE_SOCIALE“, sito a Prato, del quale egli è uno dei due gestori di fatto.
Il ricorso consta di tre motivi.
2.1. Il primo denuncia vizi cumulativi della motivazione con cui egli è stato ritenuto gestore di fatto dell’esercizio, unitamente al suo connazionale NOME COGNOME.
Posto che COGNOME non è mai stato visto presso quel locale, l’ordinanza valorizza esclusivamente otto telefonate tra lui e NOME, avvenute nell’arco di tre giorni su un mese di monitoraggio, della durata complessiva di quindici minuti ed aventi per oggetto esclusivamente la gestione ordinaria dell’attività, senza il benché minimo riferimento a stupefacenti; inoltre, nel corso di tali telefonate, determinate da un controllo di polizia amministrativa in atto presso l’esercizio, COGNOME, individuato dagli operatori di polizia come loro interprete, consiglia a NOME di indicare un’altra persona per lo svolgimento di quella funzione. Sulla base di tali circostanze di fatto, dunque, risulterebbe il suo sostanziale disinteresse all’andamento dell’attività, incompatibile con il suo ipotizzato ruolo di gestore di fatto del locale.
Su tutti questi aspetti, il Tribunale avrebbe omesso di soffermarsi, limitandosi a trascrivere le anzidette conversazioni telefoniche intercettate.
2.2. La seconda doglianza riguarda i medesimi vizi di motivazione, nella parte relativa alla ritenuta consapevolezza del ricorrente della destinazione impressa al locale.
L’ordinanza si limita a descrivere l’attività di osservazione compiuta dalla polizia giudiziaria presso il locale (anche con l’ausilio di videoriprese) e si esprime in termini di semplice plausibilità di tale consapevolezza, con una duplice presunzione inaccettabile: di essere, cioè, socio di fatto dell’attività e di conoscere, sol per questo, quanto accadeva all’interno dell’esercizio.
2.3. Con il terzo motivo, i medesimi vizi vengono denunciati con riferimento alla motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.
In particolare, il Tribunale non spiega come sia logicamente conciliabile l’ipotizzato pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa con l’intervenuto sequestro del locale, nonché per quale ragione detto pericolo, laddove esistente, non possa comunque essere salvaguardato con misura meno afflittiva della custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dai dialoghi intercettati, e testualmente riportati all’interno dell’ordinanza nei loro passaggi qualificanti, emerge nitidamente che COGNOME fosse il gestore di fatto dell’attività ed il riferimento esclusivo del preposto COGNOME, che a lui chiede come comportarsi in relazione all’attività ispettiva in corso presso l’esercizio e da lui
riceve istruzioni dettagliate e rampogne («… ti ho sempre detto che le cose devi farle precise, altrimenti, se succede qualcosa, non abbiamo le cose fatte bene»: vds., più ampiamente, pagg. 5-7, ord.).
La motivazione dell’ordinanza, dunque, su questo aspetto, è logicamente inattaccabile.
Non altrettanto deve dirsi, invece, là dove, dalla certa riconducibilità della gestione dell’esercizio a COGNOME, od anche a lui, giunge ad affermare, per ciò solo, che egli fosse consapevole della destinazione del locale a luogo di convegno per assuntori di stupefacenti, nonostante da lì sia rimasto indiscutibilmente assente per tutto il periodo interessato dalle indagini.
L’ordinanza tace del tutto, infatti, sull’esistenza o meno di qualsiasi altra circostanza di fatto che possa rendere significativo quell’unico dato valorizzato: se, cioè, per esemplificare, nel locale si svolgesse altra attività lecita aperta al pubblico, oppure con quali modalità e quale frequenza ivi si dessero convegno i consumatori, così da poter ragionevolmente escludere che quella destinazione fosse stata impressa a tale luogo durante la lontananza del ricorrente dallo stesso ed all’insaputa di lui.
L’ordinanza impugnata dev’essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale competente, per la necessaria integrazione della motivazione.
La necessità di una motivazione supplementare in punto di gravità indiziaria determina il superamento del terzo motivo, in tema di esigenze cautelari, che perciò rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2023.