Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5211 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da: 1.COGNOME NOME, nato a Villafranca Tirrena il DATA_NASCITA; 2.COGNOME NOME, nato a Villafranca Tirrena il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 04/04/2025 del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Messina condannava NOME e NOME in ordine al reato di cui agli articoli 110 c.p., 256, comma 1, lettera a), d. lgs. 152/2006, alla pena condizionalmente sospesa di euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
Il NOME COGNOME contesta, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006, ritenendo che per la struttura del reato non possa essere sanzionata una condotta omissiva.
Il NOME COGNOME contesta, con un primo motivo, violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione in relazione all’articolo 256 d. lgs. 152/2006 (ritenendo in dettaglio che l’edificio fosse in possesso di autorizzazione e che si trattasse di deposito preliminare e non di deposito temporaneo), e, con un secondo motivo, l’erronea valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME.
In data 24 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO del Foro di Messina, per l’imputato NOME, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
In data 28 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO del Foro di Messina, per l’imputato COGNOME NOME, depositava (fuori termine) memoria in cui contestava l’inammissibilità del ricorso e insisteva per l’accoglimento dello stesso.
I ricorsi sono inammissibili.
La doglianza del COGNOME Ł manifestamente infondata.
L’editto accusatorio incolpa i due imputati nella loro qualità di responsabile e responsabile vicario dell’ufficio manutenzione del comune di Villafranca Tirrena; essi, in virtø della loro qualifica, risultano investiti di una posizione di garanzia in ordine alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei dipendenti comunali o di coloro che per conto del comune svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti, che impone loro non solo di non effettuare in prima
Ord. n. sez. 1643/2026
CC – 30/01/2026
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persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto.
In tal senso, si Ł affermato che «in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 gestionedel 11/06/2014 – dep. 01/10/2014, COGNOME, Rv. 261383 – 01; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, COGNOME, Rv. 250485 – 01; Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251340 – 01; piø di recente: Sez. 3, n. 24080 del 29/05/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021, dep. 2022, COGNOME; Sez. 3, n. 32744 del 03/07/2023, Passiante, non massimate).
Il primo motivo COGNOME Ł inammissibile in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, da cui emerge (pagg. 4-8) che l’edificio non fosse in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti (di talchØ anche l’attività di «deposito preliminare», ove anche così fosse correttamente inquadrata la condotta tenuta, sarebbe in ogni caso una attività di «gestione» di rifiuti svolta abusivamente) e che i rifiuti, che non erano segnati nel registro di carico e scarico e dei quali non si conosceva quindi l’epoca del deposito, erano ammassati eterogeneamente sul piazzale, con evidente inapplicabilità della normativa sul «deposito preliminare» di cui all’articolo 185bis d. lgs. 152/2006.
10. Il secondo motivo COGNOME Ł inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio istruttorio e segnatamente delle dichiarazioni di NOME COGNOME, sindaco pro tempore , di cui si limita a proporre una interpretazione «alternativa» rispetto a quella operata dal giudice del merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01) al di fuori dell’angusto perimetro della manifesta illogicità e della contraddittorietà della motivazione, sicuramente non sussistenti nel caso di specie, alla luce delle valutazioni operate dal Tribunale a pagina 4-8- della sentenza impugnata, superiormente descritte.
11. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME