Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il 08/08/1980
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 06/11/1972
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 1° febbraio 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato il giudizio di colpevolez degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME operato dal Tribunale di Reggio Calabria con pronuncia del 21 giugno 2022 in relazione al reato di gestione abusiva di rifiuti, commes in Melito Porto Salvo il 21 agosto 2015 con condotta perdurante (capo B), avendo tuttavia giudici di appello eliminato la prescrizione cui era stata subordinata la riconosciuta sospens condizionale della pena, beneficio di cui è stata pertanto disposta l’immediata esecutività.
Rilevato che i primi due motivi del comune ricorso, con i quali si censura, in ter sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, so manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, all una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno valorizzato gli approfonditi accertament operati dalla P.G., da cui è emerso, anche tramite le immagini delle telecamere videosorveglianza, che gli imputati, al pari di altri soggetti, hanno compiuto in maniera occasionale plurime operazioni di carico e scarico, di trasporto e di incendio di r principalmente ferrosi, nella discarica abusiva limitrofa al campo rom stanziante in Melito P Salvo, avendo gli autori di tali condotte percepito anche dei compensi a seguito di tali inizi ripetutesi nel tempo in maniera costante, per cui, stante la “professionalità” delle attività è stato legittimamente ritenuto immune da censure l’inquadramento dei fatti nel reato di all’art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006 (oggi art. 452 quaterdecies cod. pen.).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razional cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche parimenti manifestamente infondato, avendo i giudici di appello ragionevolmente rimarcato in senso ostativo la reiterazione della condotta e il profitto conseguito, avendo i ricorrenti d per ottenere una qualche forma di sostentamento, di avviare un’attività di gestione di inge quantità di rifiuti di ogni tipo, in totale spregio delle norme più elementari di ambiente s non potendosi sottacere, in ogni caso, che la pena è stata irrogata in misura pari al min edittale, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato molto rigoros
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2024.