Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16449 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Crotone il 17/04/1979; avverso la ordinanza del 29/06/2023 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 29 giugno 2023, il tribunale del riesame di Catanzaro, adito nell’interesse di NOME NOME avverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto in relazione al reato ex art. 110, 112 comma 1 cod. pen. 453 quaterdecies cod. pen., riformava l’ordinanza impugnata sostituendo la misura degli arresti dorniciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Analoghe considerazioni critiche si muovono circa la valutazione dello “scarico del 6 ottobre”: in proposito, si osserva come non si sarebbe tenuto conto del fatto che, nell’episodio in esame, l’irregolarità da sanare sarebbe stata diretta solo a far risultare che i due conferimenti, effettivamente realizzati, sarebbero stati effettuati con due diverse motrici invece di una, come in effetti avvenuto. Così che non si sarebbe trattato di conferimenti simulati, come affermato dal Cuda e confermato da altri dati e da dichiarazioni intercettate tra il ricorrente e altro soggetto, NOME COGNOME. Inoltre, le differenze di peso risultanti sarebbero state minime. L’unica anomalia che il ricorrente tentava di
correggere avrebbe in realtà avuto riguardo solo alla tempistica dei conferimenti dei rifiuti rispetto alle date del loro prelievo. Simili considerazioni critiche si riportano in ricorso con riguardo agli “scarichi del 11.10.2021”, in quanto la ricostruzione dei giudici sa rebbe smentita, nel senso della mera sussistenza di regolarizzazioni non penalmente rilevanti, da atti e produzioni della difesa illustrate in ricorso oltre che da conversazioni illustrate nel loro significato sempre nel motivo in esame. Ed egualmente si rappresenta con riguardo a “scarichi del 20 e 21 ottobre 2021”.
Il tribunale avrebbe altresì omesso ogni considerazione anche rispetto alla tesi difensiva della differenza tra la falsificazione di un certificato di ana ORI. ovvero l’utilizzo di jarzl tale falso certificato da una parte e falsificazione o l’utilizzo di un fir falso, trattandosi di condotte non equiparabi atteso c he verrebbero in luce atti di diversa natura giuridica e atteso che nel caso in esame le alterazioni dei Fir non sarebbero state finalizzate ad altro che ad una mera regolarizzazione amministrativa del procedimento di gestione dei rifiuti.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato. La conferma di tale ultima esigenza cautelare sarebbe frutto della mancata considerazione della incensuratezza del ricorrente, e della azione limitata ai soli formulari ritenuti alterati. Inoltre, non si sarebbero verificat occasioni reali e prossime che l’indagato avrebbe potuto sfruttare per commettere nuovi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Anche richiamando l’ordinanza genetica i giudici hanno evidenziato la sussistenza di un compendio indiziario in ragione del quale sarebbero emersi, dal complesso delle intercettazioni, cinque episodi di scarichi di rifiuti presso l’impianto gestito dall’indagato, connotati, in sint da condotte volte a coprire consegne mai avvenute ovvero realizzate in epoca successiva a quella ufficiale riconducibile a Fir formalmente emessi dal soggetto conferente; condotte altresì accompagnate da annotazioni di pesi mai misurati dal ricorrente e, piuttosto, comunicati dal produttore del rifiuto. A fronte di condotte che in tal modo appaiono idonee a coprire consegne non avvenute o parzialmente avvenute in tempi successivi a quelli formalizzati,
così anche da coprire forme di stoccaggio del produttore del rifiuto non autorizzate, i giudici hanno ragionevolmente evidenziato l’emersione, in capo al ricorrente, alla luce dei contatti intrattenuti con i concreti operatori in l ovvero con gli organizzatori dei conferimenti, di tentativi di realizzare correzioni formali dirette a rendere l’operazione apparentemente regolare e/o reale, ed hanno congruamente aggiunto che l’eventuale assenza in loco dell’indagato non ostava alla sua consapevolezza di quanto avveniva, alla luce delle comprovate conversazioni con dipendenti; essi hanno altresì sagacemente osservato come talune dichiarazioni di un dipendente non fossero idonee a superare la portata significativa delle complessive conversazioni, in tal modo dando conto delle ragioni della ricostruzione, evidentemente fondata sulla ritenuta, univoca concordanza e concludenza delle dichiarazioni captate. Rispetto alle quali, giova qui ricordare il principi per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivaizione – non ricorrente nel caso in esame – con cui esse sono recepite ((Sez. 3 -n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). Più in generale, rispetto ad un così organico elaborato motivazionale le censure del ricorrente appaiono formulate su un piano meramente rivalutativo del merito, come tale inammissibile in questa sede.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in assenza dei vizi dedotti, atteso che i giudici hanno ben valorizzato la ritenuta esigenza cautelare alla luce del consapevole ruolo gestorio realizzato dal ricorrente, dimostrativo di dimestichezza nel settore dei rifiuti, e del carattere non risalente dell’ipotizzata vicenda, così adeguatamente motivando in ordine ai requisiti di attualità e concretezza del periculum di recidivanza. Infatti, come noto, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità d pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analis accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di
.•
e
recidivanza (sez. 5 -, n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242
– 01).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente oner
per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituziona
in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è! ragione di rite che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinaz
della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la s determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa d
Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
delle Ammende
Così deciso il 12/01/2024.