Gestione Illecita Rifiuti: La Cassazione Definisce i Limiti dell’Occasionalità
La corretta gestione dei rifiuti è un tema di cruciale importanza, regolato da normative stringenti per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: la distinzione tra una condotta occasionale e un’attività penalmente rilevante di gestione illecita rifiuti. Questo provvedimento offre spunti essenziali per comprendere quali elementi vengono considerati dai giudici per configurare il reato, anche in assenza di una struttura imprenditoriale complessa.
I Fatti del Caso: Il Ricorso alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato previsto dal Testo Unico Ambientale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basandolo su due principali motivi di doglianza.
Il Primo Motivo: La Presunta Occasionalità della Condotta
L’argomento centrale della difesa era che la condotta contestata fosse meramente occasionale e, pertanto, non potesse integrare l’elemento oggettivo del reato di gestione illecita di rifiuti. Secondo questa tesi, mancava quel carattere di continuità e organizzazione che tipicamente connota l’attività illecita sanzionata dalla norma.
Il Secondo Motivo: La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
In subordine, il ricorrente lamentava una motivazione contraddittoria da parte della Corte d’Appello riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa riteneva che la Corte non avesse adeguatamente considerato elementi favorevoli all’imputato, come il suo stato di incensuratezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla Gestione Illecita Rifiuti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, fornendo chiarimenti importanti. I giudici hanno ritenuto che le censure del ricorrente non riguardassero vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
La Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e priva di criticità. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato una serie di elementi convergenti per escludere la natura occasionale dell’attività e confermare l’esistenza della gestione illecita rifiuti:
1. Quantitativo dei Rifiuti: La quantità di scarti tessili riconducibile all’imputato non era modesta.
2. Disponibilità di Mezzi: L’imputato disponeva di un furgone con un ampio vano di carico, un mezzo idoneo al trasporto di rifiuti.
3. Mancanza di Giustificazione: Non esisteva alcuna spiegazione plausibile per cui un soggetto estraneo al settore tessile potesse detenere un quantitativo così elevato di scarti.
4. Contesto dei Fatti: Le circostanze specifiche in cui si erano svolti i fatti contribuivano a delineare un quadro di illeceità.
Anche riguardo al secondo motivo, la Corte ha concluso per l’inammissibilità. L’affermazione della Corte d’Appello circa l’insussistenza di elementi positivamente valutabili non era stata contestata con la necessaria specificità. Il semplice e generico richiamo alla personalità del ricorrente e al suo stato di incensuratezza è stato ritenuto insufficiente a confutare la decisione dei giudici di merito, poiché la fedina penale pulita, di per sé, non obbliga alla concessione delle attenuanti.
Le Conclusioni: Criteri per Distinguere la Condotta Penale
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: per configurare il reato di gestione illecita rifiuti, non è sempre necessaria la prova di un’attività imprenditoriale strutturata. Una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, come la quantità di materiale, i mezzi a disposizione e l’assenza di giustificazioni, può essere sufficiente a dimostrare che la condotta non è affatto occasionale, ma integra un’attività illecita penalmente rilevante. La decisione condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, confermando l’importanza di una rigorosa valutazione degli elementi fattuali nel contrasto ai reati ambientali.
Quando la raccolta di rifiuti non è considerata “occasionale” e diventa reato?
Secondo la Corte, una condotta non è “occasionale” quando esistono molteplici indicatori convergenti, come un quantitativo non modesto di rifiuti, la disponibilità di un veicolo idoneo al trasporto (es. un furgone), l’assenza di una giustificazione plausibile per il possesso di tali materiali da parte di un soggetto estraneo al settore, e il contesto generale in cui si sono svolti i fatti.
È sufficiente avere la fedina penale pulita per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte ha chiarito che lo stato di incensuratezza, di per sé, non è un elemento sufficiente per ottenere la concessione delle attenuanti. È necessario che la difesa presenti elementi positivi specifici sulla personalità dell’imputato che possano essere concretamente valutati dal giudice, un semplice richiamo generico non basta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti già giudicati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di riesame del merito è precluso in sede di Cassazione, la quale può giudicare solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44747 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, erronea applicazione dell’art. 256, comma 1 lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 (si deduce in particolare l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, trattandosi di condotta occasionale); mentre, con il secondo motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale e nella non consentita prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, in presenza di una motivazione che risulta immune da criticità deducibili in questa sede. Sono state infatti non illogicamente valorizzate, dalla Corte d’Appello, una pluralità di convergenti risultanze: il non modesto quantitativo di rifiuti riconducibile a ricorrente, la disponibilità di un furgone dotato di ampio vano di carico, la mancanza di qualsiasi giustificazione in ordine alla disponibilità di un quantitativo così elevato di scarti tessili da parte di soggetto estraneo al settore, nonché il peculiare contesto in cui si sono svolti i fatti;
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi per la residua censura, dal momento che l’affermazione della Corte circa l’insussistenza di elementi positivamente valutabili non è stata confutata con la necessaria specificità (non potendo conferirsi rilievo al generico richiamo alla personalità del ricorrente, attesa anche l’irrilevanza, di per sé, dello stato d i ncensu ratezza);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Presidente