Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41051 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41051 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1349/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 24/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio; udito, per gli imputati, AVV_NOTAIO, sostituto processuale del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per lÕaccoglimento dei ricorsi.
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con separati atti a firma del comune difensore e articolando identici motivi, per lÕannullamento della sentenza del 12 giugno 2024 del Tribunale di Roma che li ha dichiarati colpevoli del reato di
cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 perchŽ, nella rispettiva qualitˆ, NOME COGNOME, di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avevano concorso, quali produttori di rifiuti, nella altrui gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi, da loro ceduti e da altri raccolti, trasportati e abbandonati.
1.1.Con il primo motivo deducono la violazione dellÕart. 522, comma 1, lett. c), e comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla dedotta nullitˆ del decreto di citazione a giudizio per genericitˆ e indeterminatezza del capo di imputazione nonchŽ violazione di legge e vizio di motivazione dellÕordinanza del 8 febbraio 2023 che ha rigettato lÕeccezione.
1.2.Con il secondo motivo deducono la apoditticitˆ e la manifesta illogicitˆ della motivazione in ordine alla affermazione delle rispettive responsabilitˆ con specifico riferimento alla condotta di cessione dei rifiuti prodotti dalle societˆ delle quali sono legali rappresentanti. NOME COGNOME deduce, altres’, il vizio di motivazione sotto lÕulteriore profilo della incoerenza delle conclusioni del Tribunale che, da un lato, le imputa la condotta quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, dallÕaltro, afferma che la societˆ era amministrata di fatto dal fratello NOME.
1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione di legge e il vizio di mancanza assoluta di motivazione (o comunque di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica) in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto di cui allÕart. 131-bis cod. pen.
2.I ricorsi sono infondati.
3.Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1.Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d’imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090 – 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269455 – 01; Sez. 2, n. 2741 dellÕ11/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265825 – 01; Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264772 – 01; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261741 – 01).
3.2.Nel caso di specie i ricorrenti lamentano che il capo di imputazione attribuiva loro lÕindistinta gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, Çsenza la precisa indicazione della tipologia dei rifiuti per i quali i singoli imputati venivano chiamati a rispondereÈ. Il rilievo è assolutamente infondato per due ordini di ragioni: a) la imputazione ai ricorrenti della illecita gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi non rende generica e indeterminata la rubrica ma ne marca la latitudine accusatoria che, da un lato, impegna il pubblico ministero a dimostrare la natura dei rifiuti oggetto di gestione che si ipotizzano anche pericolosi, dallÕaltro onera la difesa di rintuzzare lÕaccusa anche sul punto (come del resto è stato fatto portando il giudice a conoscenza della natura dei rifiuti trattati); b) sono gli stessi ricorrenti a dar prova della infondatezza della loro deduzione allorquando sostengono che dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (in particolare da una annotazione di PG acquisita con il consenso delle parti) si evinceva chiaramente che i rifiuti da loro trattati erano di tipologia non pericolosa, cos’ dimostrando di essere ben a conoscenza dei fatti dai quali avrebbero dovuto difendersi.
4.Il secondo motivo è anchÕesso manifestamente infondato.
4.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che: a) il 10 febbraio 2019 era stata accertata lÕesistenza di una discarica nella quale erano stati rinvenuti, tra gli altri, rifiuti con relativi imballaggi recanti le indicazioni delle societˆ RAGIONE_SOCIALE, che si occupava di profilati di alluminio ed era legalmente rappresentata da NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, che si occupava di infissi ed era legalmente rappresentata da NOME COGNOME; b) le due societˆ condividevano lo stesso capannone industriale nel quale erano collocate ed avevano la sede; c) non erano stati prodotti i formulari dei rifiuti conferiti a coloro i quali li avrebbero poi smaltiti abbandonandoli in varie localitˆ; d) i rifiuti erano provenienti dalle attivitˆ di montaggio e smontaggio di finestre e lamiere ed erano da attribuire a entrambe le societˆ; e) i conferimenti accertati erano due: uno del 23 luglio 2019, con scarico presso un centro rifiuti ma in assenza di autorizzazioni e formulario (il mezzo non era autorizzato); il secondo del 31 luglio 2019 con smaltimento presso la discarica sopra indicata.
4.2.NOME COGNOME denunzia lÕapoditticitˆ della motivazione in punto di affermazione della propria responsabilitˆ e argomenta che i rifiuti provenivano dallÕunico capannone nel quale operavano entrambe le societˆ, aggiungendo che la propria era di fatto gestita dal fratello.
4.3.Occorre innanzitutto precisare che la consegna dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento e in assenza, come nel caso di specie, della necessaria documentazione integra il reato di cui allÕart. 256, primo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, non rilevando la circostanza che il rifiuto venga conferito ad un
centro autorizzato a riceverlo. Ed invero, l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell’affidabilitˆ del terzo che dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico) la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilitˆ penale per il mancato controllo a titolo di “culpa in eligendo” (Sez. 3, n. 8215 del 24/11/2020, COGNOME, Rv. 281324 – 01; Sez. 3, n. 6101 del 19/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238991 – 01; Sez. 3, n. 21588 del 01/04/2004, Ingrˆ, Rv. 228798 – 01; Sez. 3, n. 16016 del 19/02/2003, COGNOME, Rv. 224249 – 01).
4.4.Quanto al vizio di motivazione sulla responsabilitˆ della ricorrente, si tratta di deduzione generica e manifestamente infondata che non tiene conto del fatto che lÕindividuazione delle due societˆ era stata possibile proprio perchŽ gli imballaggi dei cumuli di rifiuti rinvenuti nella discarica recavano i loro nomi e perchŽ erano costituiti anche da infissi in legno prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE. EÕ deduzione anche intrinsecamente contraddittoria perchŽ la dedotta gestione di fatto della RAGIONE_SOCIALE da parte del fratello della ricorrente comporta lÕunica e indifferente provenienza dei rifiuti illecitamente gestiti dal fratello della ricorrente senza che questÕultima, nella qualitˆ di amministratrice della societˆ, abbia fatto alcunchŽ per impedirlo, trattandosi comunque di rifiuti prodotti anche dalla sua societˆ.
4.5.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME che, pur ipotizzando anchÕesso la possibile provenienza dei rifiuti indifferentemente dallÕuna o dallÕaltra attivitˆ, svilisce il dato dellÕunitarietˆ della gestione delle due societˆ da parte sua.
5.EÕ infondato lÕultimo motivo.
5.1.Vero è che il Tribunale ha omesso di rispondere in maniera espressa alla domanda di applicazione della causa di non punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto di cui allÕart. 131-bis cod. pen. formulata dai ricorrenti in sede di discussione del processo.
5.2.La giurisprudenza di legittimitˆ insegna, per˜, che lÕassenza dei presupposti per l’applicabilitˆ della causa di non punibilitˆ per la particolare tenuitˆ del fatto pu˜ essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033 – 01; Sez. 3, n. 48317 dellÕ11/10/2016, Rv. 268499 01; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 – 02; Sez. 4, n. 33422 del 05/11/2020, n.m.; Sez. 7, n. 33004 del 10/09/2020, n.m.).
5.3.Nel caso di specie, lÕentitˆ della pena pecuniaria, applicata in misura tuttÕaltro che prossima al minino edittale, rende persuasi della implicita valutazione di non esiguitˆ dellÕoffesa effettuata dal Tribunale in un contesto nel
quale le condotte degli imputati avevano concorso alla illecita gestione di un quantitativo di rifiuti niente affatto esiguo.
3.6.Diversamente da quanto opinato dal PG, il reato non è prescritto perchŽ, essendo stato commesso dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che aveva modificato lÕart. 159 cod. pen.), trova applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. SicchŽ il corso della sospensione è rimasto sospeso dal 12 luglio 2024 con termine finale al 12 gennaio 2026, ben successivo allÕodierna data di definizione del grado di impugnazione.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME