Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GORIZIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a FELTRE il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
Viene dato che, fermo restando il relatore assegnatario del fascicolo, la relazione COGNOME‘udienza viene effettuata dal Presidente.
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità dei ricorsi della società e dei responsabili civili e per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
I difensori delle parti civili si richiamano alle memorie depositate, chiedono conferma della sentenza impugnata; depositano conclusioni, alle quali si riportano e nota spese delle quali chiedono la liquidazione.
I difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO al termine dei loro interventi concludono con l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Con sentenza in data 2 novembre 2021 il Tribunale di Gorizia ritenne COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili del reato di cui agl 110 e 452 quaterdiecies cod. proc. pen. per avere, dall’ottobre 2018 a fine m 2019, in concorso fra loro e con altri, al fine di conseguire un ingiusto pr svolto attività continuative organizzate per la gestione illecita di ingenti quan di rifiuti, pari a 4346 tonCOGNOMEate, del tipo residui plastici provenienti da urbana differenziata (per la precisione, balle di plastica compattate del peso tonCOGNOMEata circa ognuna, classificabili con codici CER 200139 ovvero 191204) conferiti dai RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME e da altri soggetti che ven abbandonati all’interno di un capannone sito in Mossa di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore era COGNOME, e della RAGIONE_SOCIALE, con amministratore COGNOME, appositamente predisposto mediante l’esecuzione di lavori, e condannati alle pene ritenute di giustizia. Le p società furono, ancora, dichiarate responsabili dell’illecito amministrativo all’art. 25 undecies d. I.vo 231/2001 e condannati alle sanzioni riten giustizia. Fu, ancora disposta la confisca del capannone e di altri beni ut COGNOMEa gestione illecita dei rifiuti, la confisca del profitto del reato, 202.393,38 a carico degli imputati e delle società condannate. Imputati e soc infine, furono condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civ determinarsi in sede civile, nonché alla rifusione delle spese in favore medesime parti.
Con sentenza in data 19/3/2023, la Corte d’appello di Trieste, respingendo appelli proposti dagli imputati e dalle predette società, confermò la sen impugnata condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processual favore delle parti civili.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati nonché le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
COGNOME e COGNOME, con il primo motivo, denunciano il vizio di motivazione tutte le sue declinazioni sostenendo che le emergenze istruttorie non provav né che prima del dicembre 2018 avessero avuto consapevolezza dell’attività illec posta in essere nel capannone né la sussistenza del dolo specifico richiesto norma incriminatrice.
La difesa assume che l’ipotesi sostenuta dalla Corte d’appello – secondo cu COGNOME e COGNOME erano stati informati dai RAGIONE_SOCIALE COGNOME e da COGNOME NOME che COGNOME svolto il ruolo di intermediario fra i RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME NOME nonché coordiNOME le attività materiali necessarie per l’allocazione dei nel capannone, dell’attività illecita che avrebbe avuto luogo nel capannonesuperare l’argomento difensivo facente leva sulle dichiarazioni rese dall’ intermediario e coordiNOMEre delle attività materiali, COGNOME NOME
che COGNOME negato di non aver comunicato ai proprietari che il capannone sarebbe stato utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti, non trovava riscontro alcuno n materiale probatorio.
Si contesta, in particolare, la valenza indiziaria attribuita dai giudici di merit materiale captativo acquisito e alle altre circostanze valorizzate dalla Corte territoriale deducendosi al riguardo che:
la volontà di COGNOME di “parlare a voce” con COGNOME, rivelata da molteplici intercettazioni telefoniche, poteva essere spiegata con la complessità dell’operazione che COGNOME a oggetto la locazione del capannone e con la discendente esigenza che gli interessati si incontrassero personalmente;
la previsione di COGNOME secondo cui COGNOME avrebbe potuto non essere interessato all’operazione poteva essere spiegata con il fatto che la proposta contrattuale formulata da NOME e NOME COGNOME non era particolarmente vantaggiosa per la parte locatrice;
le informazioni fornite da COGNOME a COGNOME e che questi avrebbe dovuto riferire a COGNOME cui si fa riferimento in una delle telefonate intercettate potevano anche riguardare i “lavori” che i conduttori richiedevano fossero eseguiti sulla struttura; era avvenuta una “clamorosa manipolazione dell’intercettazione chiave” in cui si era fatto riferimento a “contributi” che sarebbe stato necessario attendere, a quanto sarebbe stato “messo” nel fabbricato e al tempo necessario per liberarlo. Si assume infatti che : il riferimento ai “contributi” che sarebbe stato necessario “aspettare” poteva essere relativo agli aiuti previsti per “la rimozione dell’amianto ovvero “per il fotovoltaico”, cui COGNOME COGNOME fatto riferimento COGNOMEa telefonat prog. 331/2019 intercorsa con NOME COGNOME, non essendovi elementi che li collegassero allo smaltimento di rifiuti; l’utilizzazione della locuzione “li metton poteva essere riferita a qualunque materiale; il riferimento all’anno necessario per svuotare il capannone poteva essere interpretato come riferito al fatto che la locazione avrebbe precluso la possibilità di vendere l’immobile per un apprezzabile lasso temporale o al tempo necessario per procedere alla liberazione dell’immobile dagli affittuari, siccome confermato dalle intercettazione progg. 23380 e 13121; il processo inferenziale sviluppato dal Tribunale, che COGNOME desunto dall’autorizzazione ad eseguire i lavori di modifica del capannone la consapevolezza di COGNOME e COGNOME dell’uso cui sarebbe stato adibito, era smentito dal filmato prodotto dalla difesa e dalla deposizione di COGNOME che dimostravano che il fabbricato, sul fronte strada, presentava solo delle bocche di carico a due metri di altezza da terra del tutto inidonee al deposito all’interno qualunque prodotto;
il 2 marzo 2019, COGNOME si era recato nel capannone per ricevere da NOME COGNOME il “denaro che COGNOME ottenuto dalla raccolta dei cavi di ferro e di rame presenti nel sito” e rinvenendovi i rifiuti, “nonostante qualche mese prima avesse
espressamente imposto al COGNOME e al COGNOME di ripulire tutto”, COGNOME intimato a NOME COGNOME di “sgombrare le ecoballe velocemente” e, al rifiuto opposto dall’interlocutore, che COGNOME sostenuto di non disporre del carburante necessario, COGNOME provveduto lui stesso alla fornitura del combustibile in modo da consentire l’utilizzazione del muletto COGNOMEe operazioni di sgombero del fabbricato.
Si aggiunge che COGNOME, di cui si riportano ampi stralci delle dichiarazioni rese allo scopo di dimostrare l’estraneità di COGNOME e COGNOME all’attività illec accertata, non COGNOME alcuna ragione per negare che i predetti fossero concorrenti nel reato, avendo al contrario l’interesse all’individuazione di tutti i responsabili modo da dover sopportare minori spese per il ripristino dell’area.
4.a Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen.
Si assume che la Corte territoriale, a differenza del Tribunale, che COGNOME ritenuto che sin dal settembre 2018 COGNOME e COGNOME avessero accettato di permettere l’utilizzazione del capannone per lo stoccaggio illecito dei rifiuti allo scopo percepire il vantaggioso canone di locazione concordato con NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME, non COGNOME escluso che gli imputati potessero aver acquisito la consapevolezza di quanto avveniva nel capannone solo nel dicembre 2018, anche se COGNOME ritenuto l’ipotesi difensiva non significativa ai fini del giudizio responsabilità valorizzando il fatto che COGNOMEno lasciato il capannone COGNOMEa disponibilità di coloro che l’utilizzavano per lo stoccaggio dei rifiuti nonostant fossero consapevoli dell’illiceità dell’attività e del dolo specifico perseguito dag affittuari. Tale argomentazione, secondo la difesa, non è condivisibile, in punto di diritto, in quanto l’inerzia dei proprietari costituiva un comportamento omissivo inidoneo a integrare il concorso nel reato commissivo configurato a carico dei concorrenti, e, in punto di fatto, perché non considera che COGNOME e COGNOME COGNOMEno intimato agli utilizzatori di liberare il capannone dai rifiuti sotto minacc di ricorrere alle forze dell’ordine.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, anche COGNOME NOME che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 197 bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. co riferimento alla deposizione del teste assistito COGNOME NOME nonché il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità e credibilit COGNOME in relazione al proprio concorso nel “presunto sversamento dei rifiuti da parte di due camion della RAGIONE_SOCIALE“.
Deduce la difesa che:
NOME COGNOME fatto cenno ai due camion dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME su “impulso e sollecito dell’accusa” sostenendo che erano giunti contemporaneamente a Mossa mentre era pacifico che il primo dei veicoli era giunto a Mossa il 28 novembre 2018 e il secondo il giorno successivo;
non vi era indizio alcuno di contatti fra NOME COGNOME e i RAGIONE_SOCIALE COGNOME poteva assumere rilevanza che i predetti fossero stati coimputati in altro procedimento penale;
i contatti fra NOME COGNOME e NOME si erano interrotti già ai primi di novembre 2018;
la richiesta di informazioni formulata da NOME COGNOME a COGNOME il 14 novembre 2018 in relazione a due camion che sarebbero dovuti giungere a Mossa non poteva essere riferita ai rifiuti trasportati dai veicoli dei NOME NOME risultando l’arco temporale che separa il messaggio dai trasporti troppo esteso per giustificarne il collegamento.
5.a Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 197 bis cod. proc. pen. in reazione all’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla deposizione del teste assistito COGNOME nonché il vizio di motivazione in relazione all’attendibilità del testimone assistito in relazione al “presunto intento illecito del sig. NOME COGNOME nel reperire un magazzino in Provincia di Gorizia”.
Si deduce che dalle intercettazioni telefoniche era emerso che nel mese di ottobre 2018 NOME COGNOME COGNOME richiesto a COGNOME che nel capannone da questi reperito si procedesse alla sistemazione dell’impianto elettrico, all’installazione di un sistema antincendio e alla realizzate di modifiche dell sagoma in modo da permettere il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio dei rifiuti; tale richiesta e l’interruzione dei rapporti dopo il 14 novembr 2018 rivelano, secondo la difesa, che NOME COGNOME COGNOME la volontà di avviare una “lecita gestione del sito” per cui si era “defilato” quando COGNOME compreso che NOME perseguiva differenti obiettivi.
5.b Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge sostanziale in relazione agli artt. 110 e 452 quaterdiecies cod. pen. rilevando che l’imputato COGNOME interrotto ogni rapporto con COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME nei “primi di novembre 2018” per cui non vi era prova che avesse “posto in essere volontariamente una delle condotte tipiche COGNOMEa consapevolezza: a) della qualificazione dell’oggetto materiale della condotta come rifiuti; b) dell loro quantità ingente; c) della natura abusiva della condotta stessa”.
6. Hanno presentato ricorso anche la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rapp.ti p.t., avverso i capi de sentenza che COGNOMEno dichiarato inammissibile l’appello proposto dalle società contro la condanna per l’illecito amministrato loro ascritto e le confische disposte dal Tribunale.
6.a Con il primo motivo, denunciano la violazione dell’art. 39 d. Igs. 231/01. Si assume che COGNOMEe società RAGIONE_SOCIALE, se il socio unico è anche amministratore, l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 39 comma 1 ultima parte d.lgs citato, secondo cui l’imputato/indagato non potrebbe neppure comporre
l’assemblea che procede alla nomina di un nuovo rappresentante, porterebbe alla inaccettabile conclusione che l’ente non potrebbe difendersi nel giudizio a suo carico. Non potrebbe, quindi, che ritenersi che la coincidenza fra gli interessi della persona fisica e quella giuridica, nel caso delle società RAGIONE_SOCIALE, impedisca la configurazione di un concreto conflitto di interessi fra i due soggetti e conseguentemente, renda valida “la costituzione dell’ente ad opera di un difensore che abbia ricevuto il mandato da un procuratore speciale nomiNOME a sua volta dal rappresentante legale socio unico e amministratore imputato per il reato presupposto”, come avvenuto nel caso di specie. Si aggiunge che: la nomina di un nuovo gestore, ritenuta necessaria dalla Corte territoriale, non è imposta da alcuna norma e, comunque, comportando l’intervento degli imputati, quali titolari delle quote sociali, sarebbe stata comunque viziata dal ritenuto conflitto d’interesse; dal risultato ermeneutico cui perviene la Corte territoriale discenderebbe che le attività poste in essere dal rappresentante incompatibile all’interno del procedimento penale sarebbero inefficaci con conseguente nullità delle sentenze di merito.
6.b Con il secondo e terzo motivo, si denuncia il deficit motivazionale e la violazione degli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. in relazione al giudizio di responsabilità relativo agli amministratori COGNOME e COGNOME per i medesimi argomenti già sintetizzati ai punti 4. e 4.a.
6.c Con il quarto motivo sono denunciati il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1,5 e 6 del d. Igs. 231/01 assumendosi che le società RAGIONE_SOCIALE in tanto potrebbero essere assoggettate alla disciplina del predetto d.lgs. in quanto dotate da una propria struttura che possa farle ritenere “un centro di imputazione giuridico distinto dalla persona fisica”, non trovando applicazione negli altri casi i cui vi è una compenetrazione fra società e socio unico, risolvendosi in tali casi la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in una duplicazione del trattamento sanzioNOMErio inflitto alla persona fisica. Viene, quindi, indicata la giurisprudenza di legittimità che avallerebbe tale risultato interpretativo. Si conclude, quindi, ch nel caso di specie, le due società, “formalmente RAGIONE_SOCIALE“, presentavano i tratti tipici dell’impresa individuale per cui non potevano essere configurate come autonomi centri di interesse.
Le medesime società hanno presentato ricorso avverso il capo della sentenza che li condannava al risarcimento del danno in favore delle parti civili quali responsabili civili.
7.a Con il primo e secondo motivo, si denunciano il deficit motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 452 quaterdecies cod. pen. riproponendo i medesimi argomenti esposti ai punti 4. e 4.a.
7.b Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 2049 cod. civ. deducendo che COGNOME e COGNOME “agivano autonomamente in qualità di amministratori unici rispetto alle due società” per cui
la loro immedesimazione negli enti impediva di configurare il rapporto di preposizione fra il preponente e l’autore dell’illecito e la possibilità del primo esercitare “un’attività di direzione e sorveglianza sulla condotta del secondo” necessari per l’operatività della norma citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure difensive impongono alcune preliminari considerazioni in ordine ai criteri che verranno utilizzati COGNOMEa valutazione dei ricorsi.
Va, innanzitutto, ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino COGNOME‘analisi e COGNOMEa valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, COGNOME, Rv. 239735; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 24 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145), così da consentire, all’occorrenza, una lettura integrata delle due decisioni.
Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvediment impugNOME, inoltre, deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori COGNOME‘applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (così Sez 6, n. 10951 del 15/3/2006, COGNOME, Rv. 233708 – 01; conf. Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka).
L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è, poi, soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). L’illogicità manifesta, in altre parole, “deve essere qualcosa che collide con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo (ictu oculi) il lettore per la sua insensatezza… (così, tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, NOME., Rv.
271227; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988)” (Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello).
La deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione, ancora, risultante da atto del processo specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, “presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sent. 39048 del 25.9. – 23.10.2007, rv 238215), sì che eliminata – o inserita, secondo i casi – quella prova l’intera ricostruzione fattuale sia vanificata.
L’indicazione dell’atto probatorio in questione deve poi assolvere al requisito dell’autosufficienza (Sez. 6, sent. 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sent. 6112 del 22.1 – 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l’atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l’integrale trascrizione ovvero l’individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti” (Sez. 6, n. 18491 del 24/2/2010, Nuzzo, Rv. 18419).
A ciò consegue che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, “attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prov essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se quei giudici abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica COGNOMEo sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
Non è, quindi, censurabile in sede di legittimità, se non entro i detti limiti, valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra fonti di prova né l sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 516 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Ogni giudizio, infatti, “implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in o’ GLYPH
termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento” (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 – 01).
In definitiva, quindi, il controllo della Corte di legittimità non concerne né ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate nei precedenti gradi del giudizio, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugNOME risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 47284 del 14/9/2018, COGNOME; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, COGNOME, Rv. 206104).
Venendo, quindi, al ricorso proposto COGNOME‘interesse di NOME COGNOME, la Corte territoriale, con motivazione del tutto esente da vizi logici e giuridici, indicato gli elementi su cui si fonda il giudizio di responsabilità e le ragioni per quali dovevano essere disattese le ipotesi alternative prospettate dalla difesa.
E’ stato spiegato, indicando le prove da cui si sviluppavano i processi inferenziali, perché: NOME COGNOME dovesse essere “individuato come l’artefice dell’operazione” incriminata e le ragioni che escludevano l’ipotesi difensiva secondo la quale l’ utilizzazione del capannone di proprietà delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per lo stoccaggio illecito dei rifiuti era stata ideata e attuata da COGNOME; il comune intento perseguito da tutti i soggetti coinvolti fosse lo smaltimento illecito dei rif mediante il loro abbandono all’interno del capannone; solo NOME COGNOME poteva aver concordato con i RAGIONE_SOCIALE COGNOME l’utilizzazione del capannone per stoccarvi i rifiuti trasportati a Mossa i giorni 28 e 29 novembre 2018; ” l’inter attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti in quel di Mossa” dovesse essere ricondotta ai germani NOME e NOME COGNOME che “agivano in perfetta sinergia tra loro anche quando, almeno in apparenza, l’uno agiva senza l’altro”.
A fronte di tale apparato motivazione, i primi due motivi del ricorso, propongono argomenti che non incidono sulla tenuta logica del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza rivelandone fratture razionali o travisamenti di emergenze probatorie e non individuano violazioni dei principi di valutazione delle prove.
I rilievi in relazione all’attendibilità di COGNOME sono privi di concretezza indimostrati.
Il ricorrente enfatizza che il dichiarante, nel corso dell’udienza dibattimentale COGNOME fatto riferimento ai germani COGNOME solo a seguito della domanda del PM. A fronte di una motivazione che giustifica l’attendibilità di COGNOME valorizzando la precisione, la costanza, e la coerenza del racconto, la mancanza di un movente
calunnioso e le molteplici prove che ne costituiscono riscontro, il ricorso non s perché un tale apparato argomentativo dovrebbe essere travolto da un circostanza – peraltro non pienamente apprezzabile, avendo la parte omess come sarebbe stato suo onere, per il principio di autosufficienza del ricor allagare il verbale della deposizione- apparentemente priva di valore significa rappresentata dal fatto che il testimone assistito, nel rievocare in dibat accadimenti protrattisi per mesi, COGNOME omesso, in un primo tempo, di f riferimento ai due trasporti di rifiuti effettuati dai RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME ribadire quanto in precedenza dichiarato a seguito delle domande del P.M.
Va ricordato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa de sentenza rispetto a un tema contenuto COGNOME‘atto di gravame può essere utilme dedotto in cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi ab carattere di decisività ( Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv. 271227-01; 7, n. 15310 del 27/3/2024, Bilyk).
4. La motivazione contestata, ancora, esamina le ulteriori censure e deduzi difensive, GLYPH incentrate sull’interruzione dei contatti fra NOME COGNOME il 14 novembre 2018, sull’insussistenza di contatti fra il ricorren NOME COGNOME, sulla limitata valenza significativa delle vicende che COGNOMEn i RAGIONE_SOCIALE COGNOME e NOME COGNOME imputati per fatti analoghi procedimento penale e sui riferimenti COGNOMEe chat alla necessità di munirsi autorizzazioni necessarie, ma le disattende con specifiche argomentazioni, fond su risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che ne so ricavati, dalle quali si perviene alle seguenti conclusioni: il trasporto dei Mossa da parte dei due camion dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME COGNOME‘ipotesi accusat l’unica spiegazione plausibile, non essendo emerso alcun calane di contatto predetti e COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME non COGNOME mai perseguito l’obiettivo di avviare una lecita attività di stoccaggio dei rifiuti all’ capannone non avendo mai erogato i fondi necessari per l’esecuzione degl interventi di manutenzione sulla struttura indispensabili per il rilasc autorizzazioni a COGNOME, che sapeva non disporre delle risorse necessarie.
5. In realtà, i motivi d’impugnazione in esame, pur denunziando formalmente l violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova e il de motivazione, non indicano quali prove sarebbero state travisate o quale violazi di specifiche regole inferenziali sarebbero riscontrabili nel ragionamento indu fondante la condanna, bensì, postulando un preteso travisamento del fat chiedono una differente lettura di alcune delle risultanze probatorie, espun contestato valutativo in cui i giudici di merito le COGNOMEno collocate, al accreditare una ricostruzione di fatto alternativa a quella contestat rivisitazione delle risultanze probatorie, per quanto innanzi esposto, risulta inammissibile in sede di legittimità.
Aspecifico risulta in terzo motivo d’impugnazione proposto COGNOME‘interesse di NOME COGNOME in quanto non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza, che COGNOME basato il ritenuto concorso nel delitto COGNOME‘ “esistenza di un interesse comune ai due RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa gestione dell’attività di stoccaggio dei rifiuti illeciti nel capannone di Mossa” e n reperimento da parte di NOME COGNOME della disponibilità di un immobile di dimensioni tali da consentire l’allocazione di un quantitativo notevole di rifiut disattendendo il motivo di appello, riproposto con il ricorso, incentrato sull’interruzione dei contatti fra NOME COGNOME e gli altri condannati dopo 14 novembre 2018.
Inammissibili in quanto generici, versati in fatto e, comunque, manifestamente infondati risultano i motivi di impugnazione proposti COGNOME‘interesse di COGNOME e COGNOME.
Il primo motivo di impugnazione risulta aspecifico non confrontandosi con il ragionamento probatorio che sorreggeva la conclusione secondo cui sin dalla fine di settembre 2018 COGNOME e COGNOME erano a conoscenza dell’utilizzo che gli affittuari intendevano fare del capannone.
La sentenza di appello, valorizzando le conversazioni intercettate, i messaggi scambiati e gli incontri intervenuti, spiega perché la deposizione di COGNOME, che ha dichiarato di non aver riferito a COGNOME e COGNOME che nel capannone sarebbero stati stoccati dei rifiuti, non era “decisiva”, rivelando il complessivo compendio probatorio che, alla fine di settembre dell’anno 2018, i ricorrenti vennero resi partecipi del progetto perseguito da COGNOME e da NOME e NOME COGNOME di utilizzare il capannone per lo stoccaggio illecito dei rifiuti.
Il ricorso lamenta che non vi è “prova certa” della circostanza ma non si confronta con il processo inferenziale sviluppato COGNOMEa sentenza che, muovendo dalle cautele e dal riservo che connota le conversazioni telefoniche successive a quella del 18 settembre 2018, nel corso della quale COGNOME, per la prima volta, accennò a una RAGIONE_SOCIALE che intendeva locare il capannone per “stoccare merce” rifiutandosi, però, di fornire ulteriori particolari per telefono, e ricostruendo gli incontri intervenuti le parti della trattativa, desume la comune consapevolezza dell’illiceità dell’attività che si sarebbe dovuta attuare nel capannone di Mossa collocandola ben prima della modifiche apportate al fabbricato e l’intento di locupletazione che ab origine animò i protagonisti.
Si assume nei ricorsi che COGNOME già ad agosto 2018 occupava una parte del capannone, senza considerare che a pag. 29 della sentenza è chiaramente espresso che tale circostanza “non trova alcun riscontro probatorio” e risulta inverosimile.
Viene, poi, criticato il rilevo dato dal Tribunale ai lavori che COGNOMEno interessato i capannone e all’incontro del 2 marzo 2019 fra COGNOME e NOME COGNOME ma si
ignorano le considerazioni con cui la Corte territoriale COGNOMEno disatteso i motivi del gravame afferenti le predette circostanze (pag. da 35 a 37).
Si attribuisce, poi, alle conversazioni valorizzate dai giudici di merito differen significati e peso probatorio senza considerare che tali risultati esegetici, esposti nei motivi di appello, erano stati analizzati dalla Corte territoriale e disattesi c motivazione logica, aderente alle locuzioni adoperate nel corso dei colloqui e priva di profili di contraddittorietà.
Giova in proposito ricordare che “in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risu logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME; Rv. 268389; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401). In sede di legittimità, infatti, è possibile prospettare una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 de 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190)” (Sez. 1, n. 39846 del 23/5/2023, Salerno, Rv. 285368 in motivazione).
Nel caso in esame la difesa non individua profili di illogicità manifesta COGNOME‘esegesi delle conversazioni dei giudici di merito ma propone chiavi di lettura alternative, peraltro non sempre compatibili con le espressioni utilizzate dai dialoganti e con il contesto nel quale la comunicazione si colloca, per richiedere una rivalutazione della prova al fine di accreditare una più favorevole ipotesi ricostruttiva. Tale strategia difensiva, però, in quanto sollecita valutazioni riservate al giudice del merito che non competono al giudice di legittimità, rende le censure relative alle intercettazioni inammissibili.
Si producono, infine, stralci delle dichiarazioni di COGNOME, senza mettere a disposizione, come sarebbe stato onere dei ricorrenti, l’integrale trascrizione della deposizione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071), nel tentativo di ottenere una valutazione differente da quella cui sono pervenuti, con logica e coerente motivazione, i giudici di merito.
Lo scrutinio sollecitato dai. ricorrenti, quindi, oltre a non rispondere ai criter completezza, globalità e unitarietà che debbono regolare la valutazione del compendio probatorio ( Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678), esula dai compiti del giudice di legittimità.
8. Sconta la mancanza di specificità anche il secondo motivo d’impugnazione.
La Corte territoriale ha ritenuto dì COGNOME e COGNOME concorrenti nel reato ricorrendo a due argomenti, ciascuno autonomamente in grado di sorreggere la decisione. Nella ricostruzione che potremmo dire principale, dalla Corte posta a fondamento della condanna, COGNOME e COGNOME già alla fine di settembre 2018 vennero informati che i RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOMEno intenzione di utilizzare il capannone per stoccarvi un ingente quantitativo di rifiuti e, ciononostante, decisero di metterlo a loro disposizione, permettendo anche l’esecuzione dei lavori necessari per rende più agevole lo scarico delle ecoballe, allettati dal canone mensile che era stato pattuito, dalla Corte ritenuto sproporzioNOME rispetto a un utilizzo lecito del fabbricato. In sentenza, però, viene anche rilevato che, comunque, la responsabilità dei predetti imputati risulterebbe sussistente anche nel caso di accedesse all’ipotesi difensiva, che la Corte dichiara espressamente di non condividere (pag. 41 della sentenza), secondo la quale solo nel dicembre 2018 COGNOME e COGNOME ebbero consapevolezza dei materiali che sarebbero stati allocati nel capannone dagli affittuari.
Il motivo di ricorso è strutturato sulla contestazione della riconducibilità, all fattispecie astratta, della ricostruzione alternativa più favorevole alla difes delineata dalla Corte territoriale ma ignora quella principale, del tutto idonea a sorreggere la decisione. Ciò comporta l’inammissibilità del motivo. Ed è stato più volte ribadito che deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricor per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti ( Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, COGNOME, Rv. 272448 – 01; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 – 01; Sez. 3, n. 4588 del 20.12.2022, COGNOME; Sez. 2, n. 3497 del 2.11.2022, COGNOME; Sez. 5, n. 4536 del 10.11.2022, COGNOME; Sez. 2, n. 47086 del 7.10.2022, COGNOME; Sez. 2, n. 26027 del 23.6.2022, COGNOME; Sez. 2, n. 11118 del 20/12/2022, COGNOME ed altri).
9. Risultano inammissibili, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sen dell’art. 591, comma primo, lett. a), i ricorsi proposti COGNOME‘interesse delle societ RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che “In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la partecipazione attiva dell’ente al procedimento che lo riguarda è subordinata alla sua previa costituzione, formalità individuata dall’art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 quale mezzo di esternazione della volontà diverso e più articolato di quelli dell’imputato persona fisica, in quanto corrispondente alla struttura complessa di tale figura soggettiva ed idoneo a rendere quanto prima ostensibile l’eventuale conflitto di interessi derivante dall’essere il legale rappresentante indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo” ( Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264312 – 01.).
La norma richiamata, secondo l’esegesi data dalla sentenza COGNOME, COGNOMEa parte che qui interessa, prevede che l’esercizio, in sede processuale, di qualunque diritto riconosciuto all’ente dalla legge “si articola in due fasi, autonome anche se complementari l’una all’altra: una relativa all’atto di costituzione in giudizio, oss alla forma con la quale l’ente dichiara di voler partecipare al giudizio; l’altra invero presupposta – concernente il conferimento della procura speciale al difensore per costituirsi e per sottoscrivere il relativo atto”.
Il legislatore ha disposto che la partecipazione della persona giuridica al procedimento penale avviene attraverso il proprio rappresentante legale, individuato in base alla disciplina contenuta COGNOMEo statuto o COGNOME‘atto costitutiv dell’ente, salvo che il rappresentante legale risulti imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo attribuito all’ente, nel qual caso “l’art. 39 preve un divieto assoluto per il rappresentante legale di rappresentare l’ente nel procedimento penale, divieto funzionale ad evitare un evidente e insanabile conflitto di interessi anche all’interno della stessa struttura organizzativa dell persona giuridica, potendo presumersi che le linee difensive del soggetto collettivo e del suo rappresentante legale vengano a collidere” ( Sez. 6, n. 41398 del 19/6/2009, COGNOME, Rv. 244406 – 01).
In presenza di situazioni di incompatibilità, l’ente che voglia partecipare al procedimento a suo carico avrà la possibilità “nominare un nuovo rappresentante legale ovvero nominarne uno con poteri limitati alla sola partecipazione al procedimento (procuratore ad litem)” (Sez. 6, n. 41398 del 19/6/2009, COGNOME, Rv. 244406 – 01).
Nel caso di specie, la società RAGIONE_SOCIALE si è costituita i giudizio COGNOMEa persona del procuratore speciale NOME COGNOME, nomiNOME dall’assemblea con delibera in data 26 novembre 2021″ e la RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, nomiNOME dall’assemblea con delibera in data 25 novembre 2021.
Le delibere allegate rivelano, però, che a COGNOME e COGNOME furono conferiti esclusivamente il “potere di nominare il difensore della società nel procedimento penale sub 2386/19 R.G.N.R”. Il tenore delle espressioni riportate COGNOMEe due delibere assembleari rivelano, pertanto, che a COGNOME e COGNOME fu conferito la facoltà di nominare un difensore ma non anche la rappresentanza processuale e, men che meno, sostanziale in ordine all’oggetto del giudizio.
Sennonché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia civile, il potere di rappresentare la parte in giudizio “può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio” ( Sez. 3 Civile, Ordinanza n. 1334 del 18/01/2022, Rv. 663705 – 01; Sez. U. civili, n. 24179 del 16/11/2009 Rv. 610170 – 01).
La costituzione in giudizio da parte delle due società, pertanto, in quanto avve attraverso soggetti privi del necessario potere rappresentativo, ha q immediata conseguenza l’inammissibilità del ricorso in Cassazione in quant proposto COGNOME‘interesse di enti non validamente costituiti in giudizio.
Essendo intervenuta la costituzione dopo la sentenza di primo grado e avendo l Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello, non si vede quale nullit sentenze di merito deriverebbe dalla ritenuta carenza di legittimazione procuratori speciali costituitisi in giudizio.
Va, peraltro, aggiunto che anche i motivi volti a contestare le conclusioni pervenuta la Corte territoriale risultano inammissibili in quanto manifestame infondati o proposti per la prima volta in sede di legittimità.
Il secondo e terzo motivo del ricorso ricalcano pedissequamente quelli propos COGNOME‘interesse di COGNOME e COGNOME mentre il tema relativo alla responsab amministrativa delle società RAGIONE_SOCIALE, peraltro non riferible alla società RAGIONE_SOCIALE, risultando il capitale sociale diviso fra due soci, non risulta sollevato alla Corte d’appello.
Manifestamente infondati risultano anche i ricorsi proposti dalle prede società quali responsabili civili.
I primi due motivi del ricorso ricalcano quelli presentati COGNOME‘interesse di Di e COGNOME per cui si rinvia a quanto esposto ai punti 7 e 8 del considerato in
Il terzo motivo è sostanzialmente incentrato sul fatto che COGNOME e COGNOME erano amministratori unici delle società comproprietarie del magazzino per cui no sarebbe configurabile il rapporto fra preponente e preposto necessario l’operatività dell’art. 2049 c.c.
La censura difensiva non tiene minimamente conto della risposta che al motivo h dato la Corte territoriale, che ha ritenuto che la legittimazione passiva del società rispetto all’azione civile trovi giustificazione nel fatto che gli COGNOMEno agito COGNOME‘esercizio dei poteri loro conferiti e COGNOME‘interesse degli e da permettere la configurazione “di quel legame di occasionalità necessario tr condotta illecita e l’attività tipica del soggetto legato all’ente da ra immedesimazione organica sufficiente per l’operatività dell’art. 2049 cod. civ.
Tale risultato interpretativo è in linea con gli orientamenti di legittimità penali che pacificamente ammettono la responsabilità della società per il fatto suo amministratore in forza della previsione normativa da ultimo citata, negan che costituisca presupposto per l’operatività della norma l’esistenza di un rap di “preposizione” fra società e agente essendo sufficiente che l’attività illec stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento COGNOME‘a d’impresa e sia stata realizzata COGNOME‘ambito e coerentemente alle finalità i delle quali l’incarico è stato conferito in maniera tale da far apparire al buona fede che l’attività posta in essere per la consumazione dell’illecito rie
COGNOME‘incarico affidato (Sez. 1, n. 17393 del 24/07/2009 (Rv. 609662 – 01)” ( 4, n. 32899 dell’8/1/2021, COGNOME, Rv. 281997-19 in motivazione).
Il mancato confronto con tale percorso argomentativo rende la censura difensiv inammissibile.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento d spese processuali, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di col COGNOMEa determinazione della causa di inammissibilità – al versamento, in favore della C delle ammende, di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzional COGNOMEa sentenza n. 186 del 2000, si determina equitativamente in euro tremila.
L’esito del giudizio comporta anche la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle relative alla partecipazione al grado di legittimità delle parti civili che si liquidano dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune Mossa e Regio Autonoma Friuli Venezia NOME che liquida i complessivi C 8.109,20 oltre accesso di legge per ciascuna di esse.
Così deciso il 23/10/2024